Processo amministrativo – Giudizio di accertamento – Accesso – Impugnazione diniego per silentium – Diniego espresso sopravvenuto – Effetti
In materia di accesso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto avverso il diniego ex silentio formatosi a seguito della scadenza del termine previsto dalla legge qualora nel corso del giudizio subentri un’espressa determinazione dell’Amministrazione in ordine alla richiesta di esibizione documentale avanzata che integra un diniego espresso immediatamente lesivo ed autonomamente impugnabile, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse all’impugnazione proposta avverso tale silenzio.
N. 00078/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01032/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana Sangiovanni, con domicilio eletto presso Tiziana Sangiovanni in Bari, Via Napoli, n. 138;
contro
Provincia di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Monica Gallo, con domicilio eletto presso Monica Gallo in Bari, Lungomare Mare N. Sauro, n. 29-Ufficio Legale Provincia di Bari;
per l’accertamento,
ai sensi dell’art. 116 c.p.a., della illegittimità del silenzio rigetto serbato dalla Provincia di Bari – Servizio Politiche del Lavoro- Ufficio di collocamento obbligatorio, in ordine all’istanza di accesso agli atti presentata in data 30.06-04.07.2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Tiziana Sangiovanni e Monica Gallo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- riferisce di essere iscritto nella graduatoria di cui alla L. 68/99 e s.m.i, recante norme per il diritto al lavoro dei -OMISSIS-, con una percentuale di -OMISSIS-. All’atto dell’iscrizione nella graduatoria provinciale per gli avviamenti a selezione presso i datori di lavoro privati, avvenuta il 04.02.1998, era collocato al posto n. 397, mentre alla data del 06.12.2013, è risultato collocato al posto n. 1278 e al posto n. 1007 in quella provinciale per gli avviamenti a selezione presso Enti pubblici.
Al fine di ottenere chiarimenti sulla propria posizione nelle suindicate graduatorie, in data 30.06-04.07.2014, ha presentato alla competente Provincia di Bari – Servizio Politiche del Lavoro- Ufficio di Collocamento Obbligatorio, istanza di accesso ed estrazione copia avente ad oggetto le “assunzioni avvenute per il tramite di codesto Ufficio negli ultimi cinque anni e la corrispondente anzianità maturata, la percentuale di invalidità , nonchè lo scorrimento della relativa graduatoria con le relative qualifiche di ogni singolo soggetto collocato”.
Non avendo avuto riscontro dall’ente provinciale, il ricorrente ha presentato ricorso, depositato in data 13 agosto 2014, per conseguire una pronuncia finalizzata all’accertamento del diritto di accesso alla predetta documentazione, con conseguente ordine di esibizione dei documenti da porre a carico dell’Ufficio di Collocamento Obbligatorio del Servizio Politiche del Lavoro della Provincia di Bari ravvisando, nella protratta inerzia dell’Ente, la violazione della normativa di settore ed eccesso di potere.
2. L’intimata amministrazione, costituitasi in giudizio con atto depositato in data 08 settembre 2014, ha rilevato l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per essere stato presentato successivamente all’adozione di due provvedimenti espliciti da parte dell’amministrazione provinciale, non tempestivamente gravati.
Ha precisato, a riguardo, che una prima istanza di accesso sarebbe stata presentata dal sig. -OMISSIS- in data 26.03.2014, cui il Servizio Politiche del Lavoro avrebbe dato riscontro negativo a mezzo posta elettronica certificata (Pec), con nota inviata all’indirizzo Pec del legale del ricorrente in data 17.04.2014, non impugnata.
Un secondo diniego espresso sarebbe stato formulato, richiamando quanto contenuto nella prima nota di riscontro, anche all’istanza di accesso del 30.06.2014, trasmesso in data 04.07.2014, di identico contenuto della prima ed inviato sempre a mezzo di posta elettronica certificata al medesimo indirizzo del legale del ricorrente, in data 24.07.2014.
E’ per questo che, secondo la difesa dell’amministrazione intimata, alcun silenzio potrebbe ritenersi formato con riferimento all’istanza del sig. -OMISSIS-, dovendosi piuttosto ritenere il ricorso inammissibile per originaria carenza di interesse ad agire, essendo il provvedimento espresso intervenuto prima della proposizione del ricorso.
Il ricorso sarebbe in ogni caso tardivo, in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni dal diniego espresso rilasciato dall’amministrazione, posto dalla legge a pena di decadenza.
Nel merito, l’amministrazione ha eccepito il difetto di un interesse diretto, concreto ed attuale del ricorrente. Ha evidenziato che il sig. -OMISSIS- in ragione della sua specifica -OMISSIS-, avrebbe diritto esclusivamente ad una procedura di avviamento al lavoro cosiddetta “nominativa”, che prescinderebbe, pertanto, dalla posizione “numerica” in graduatoria.
Ha richiamato a sostegno di tale eccezione l’art. 9 comma 4 della Legge 68/99, secondo cui “i -OMISSIS- -OMISSIS-vengono avviati su richiesta nominativa mediante convenzioni di cui all’art. 11” .
Tali rilievi sarebbero stati chiariti dall’Ufficio di Collocamento obbligatorio con nota del 03.09.2014, proprio con riferimento al caso per cui è causa.
Ne deriverebbe l’insussistenza in capo al ricorrente di alcun interesse all’accesso verso documenti relativi ad assunzioni che sarebbero assoggettate, invece, alla disciplina della cosiddetta chiamata nominativa, configurandosi piuttosto la pretesa sottesa all’istanza come finalizzata ad un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione.
Il ricorso, inoltre, sarebbe inammissibile anche per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati.
3. All’udienza camerale del 10.12.2014, la difesa del ricorrente, con riferimento alla questione dell’inammissibilità del ricorso per avere l’amministrazione riscontrato con diniego espresso, sia la precedente istanza di accesso del 26.03.204, che quella del 30.06-40.07.2014, con note inviate a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo del legale, ha riferito di non aver mai ricevuto le note suindicate essendo errato l’indirizzo “Pec” utilizzato dall’amministrazione. Il legale della Provincia di Bari ha confermato che le note in questione sono state inviate dall’amministrazione unicamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec), risultato errato.
All’esito della discussione in camera di consiglio, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Preliminarmente, il Collegio ritiene di soffermasi sulla questione della inammissibilità per carenza originaria di interesse e per tardività del ricorso per essere stato proposto, dopo il rilascio da parte dell’amministrazione di provvedimento espresso di diniego, e dopo la scadenza dei termini di legge.
Sulla base di quanto emerso durante la camera di consiglio del 10.12.2014, la mancata ricezione degli espressi dinieghi alle istanze di accesso presentate dal sig. -OMISSIS-, è da ritenersi non imputabile al ricorrente, in quanto inviate ad indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) del legale risultato errato. Nè, del resto, la difesa della Provincia di Bari si è opposta a quanto sostenuto dal legale del ricorrente, circa l’errato indirizzo di Pec utilizzato.
Ne deriva che, al momento della proposizione del ricorso, nessuna eccezione riconducibile all’esistenza del provvedimento espresso adottato da parte dell’ente provinciale è opponibile al ricorrente, nè in termini di inammissibilità per carenza di interesse, nè di irricevibilità per tardività .
Il diniego opposto dall’amministrazione all’istanza di accesso è, infatti, da ritenersi sopravvenuto, in quanto conosciuto successivamente rispetto al momento della proposizione del ricorso.
Le note di riscontro, datate rispettivamente 15.04.2014 e 24.07.2014, costituiscono determinazione di diniego all’istanza di accesso, presentata dal legale del sig. -OMISSIS- in data 26.03.2014 e reiterata in copia in data 30.06.2014. Esse sono stati depositate presso la segreteria di questo Tribunale in data 08.09.2014 da parte dell’avvocatura della Provincia di Bari, in allegato alla memoria di costituzione, sicchè sono state rese conoscibili.
Il provvedimento espresso, quand’anche lo si consideri intervenuto al momento della sua conoscibilità o effettiva conoscenza da parte del ricorrente (Cfr. da ultimo, Cons Stato, sez. IV, sent. 6330 del 22.12.2014) e non al momento del suo rilascio, come è da ritenersi nel caso in esame, in ogni caso cancella il silenzio dell’amministrazione, divenendo rilevante ai fini della decorrenza dei termini di cui all’art. 116 c.p.a, ed incidendo in modo risolutivo sulle sorti del presente giudizio.
Consolidato sul punto è l’orientamento della giurisprudenza, condiviso dal Collegio, secondo cui “l’adozione del provvedimento con cui l’Amministrazione ha dato riscontro all’istanza di accesso presentata da parte ricorrente, (¦) costituendo espressa determinazione dell’Amministrazione in ordine alla richiesta di esibizione documentale avanzata, si sostituisce al diniego formatosi a seguito della scadenza del termine previsto dalla legge, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse all’impugnazione proposta avverso tale silenzio” (Così T.A.R. Lazio, sez. II, sent. 5573 del 7.05.2014).
5. Il ricorso avverso il silenzio rigetto proposto deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, determinata dalla presenza del diniego espresso, immediatamente lesivo ed autonomamente impugnabile.
Le peculiarità che hanno contraddistinto la vicenda oggetto del giudizio giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)