1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Modificazione di fatto o diritto – Sopravvenuta carenza interesse – Improcedibilità ricorso
2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Commissione – Esclusione – Contrasto tra offerta economica e offerta tecnica – Disparità trattamento – Non sussiste
3. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Commissione – Motivazione numerica – Presenza criteri per attribuzione punteggio – Sufficiente motivazione
4. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Commissione – Valutazioni tecniche – Natura tecnico-discrezionale – Limiti sindacato G.A.
5. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Commissione – Valutazione offerte tecniche – Legittimità attività Commissione di gara – Sedute riservate – Sussiste
1. àˆ improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso, laddove in seguito a una modificazione di fatto o diritto, manchi un interesse strumentale o morale alla decisione o sia stato adottato un provvedimento dalla p.A. che renda certa la non utilità della sentenza.
2. Non sussiste disparità di trattamento, e va legittimamente esclusa dalla gara, l’impresa in relazione alla quale sussista una discrasia tra quanto indicato nell’offerta economica e quanto oggetto della offerta tecnica, sì da rendere non ricostruibile l’effettiva volontà della ditta partecipante.
3. Nelle gare pubbliche, laddove i criteri di valutazione siano adeguatamente prefissati, il punteggio numerico, assegnato ai singoli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, integra una sufficiente motivazione.
4. Le valutazioni tecniche relative alle offerte presentate nelle gare d’appalto in quanto espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale a carattere complesso, non possono essere sostituiti da valutazioni di parte circa la sussistenza o meno delle prescritte qualità , dovendo, in tali casi, il giudice sindacare detti apprezzamenti solo se affetti da macroscopici vizi logici, disparità di trattamento, errore manifesto, contraddittorietà ictu oculi rilevabile.
5. àˆ conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara e dall’art. 120, comma 2°, D.P.R. n. 207/2010, l’operato della Commissione di gara che valuti le offerte tecniche in una o più sedute riservate, al fine di sottrarre l’organo giudicante da qualsiasi forma di interferenza.
N. 00038/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00156/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 156 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da ATI Guerrieri Nazario, rappresentata e difesa dall’avv. Michele Guerrieri, con domicilio eletto presso l’avv. Mariarosaria Pellegrino in Bari, via Principe Amedeo, 147;
contro
Comune di Apricena, rappresentato e difeso dall’avv. Giacinto Lombardi, con domicilio eletto presso l’avv. Giandonato Uva in Bari, via Giandomenico Petroni, 3;
nei confronti di
L.F.M. Impianti s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Silvio Dodaro, con domicilio eletto in Bari, via F.S. Abbrescia, 83/B;
Consorzio Artigiani Edili e Affini “San Severo I”, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marzia Domenica Florio e Giuseppe Irmici, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto dei “Lavori di riqualificazione energetica e adeguamento a norma dell’edificio “Padre Pio” – Codice op. PA 7.100029″ alla ditta L.F.M. Impianti s.r.l. di Modugno (BA), assunto dal Comune di Apricena con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 350/824 del 30.12.2013;
– di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
e per l’esclusione dalla procedura di gara della ditta L.F.M. Impianti s.r.l. e del Consorzio Artigiani Edili e Affini “San Severo I”;
in subordine, per la riapertura delle attività istruttorie di gara e l’esecuzione di una nuova valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica delle partecipanti;
in ogni caso, per l’aggiudicazione della gara in favore della ricorrente A.T.I. Guerrieri Nazario;
in via di estremo subordine, per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ATI Guerrieri Nazario ad ottenere l’integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’illegittima aggiudicazione della gara d’appalto in esame;
sul ricorso per motivi aggiunti depositato in data 3 aprile 2014, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento di riaggiudicazione definitiva dell’appalto suddetto alla ditta L.F.M. s.r.l. di Modugno (BA) con determina del 10.3.2014;
– nonchè di ogni altro atto specificamente indicato;
e per l’esclusione dalla procedura di gara della ditta L.F.M. Impianti s.r.l.;
in subordine, per la riapertura delle attività istruttorie di gara e l’esecuzione di una nuova valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica delle partecipanti;
in ogni caso, per l’aggiudicazione della gara in favore della ricorrente ATI Guerrieri Nazario;
in via di estremo subordine, per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ATI Guerrieri Nazario ad ottenere l’integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’illegittima aggiudicazione della gara d’appalto in esame;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Apricena, di L.F.M. Impianti s.r.l. e del Consorzio Edili Artigiani e Affini “San Severo I”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2014 per le parti i difensori avv.ti Michele Guerrieri, Giacinto Lombardi, Giuseppe Irmici, Marzia Domenica Florio e Antonio Leonardo Deramo, su delega dell’avv. Francesco Silvio Dodaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente ATI Guerrieri Nazario partecipava ad una gara indetta dal Comune di Apricena avente ad oggetto i lavori di riqualificazione energetica e adeguamento a norma dell’edificio Padre Pio.
A seguito della seduta di gara del 19.12.2013 prima classificata risultava L.F.M. Impianti s.r.l., secondo classificato il Consorzio Artigiani Edili e Affini “San Severo I” e terza classificata l’odierna ricorrente ATI Guerrieri Nazario (cfr. graduatoria a pag. 3 del verbale della seduta del 19.12.2013).
Con determina n. 350 del 30.12.2013 il Responsabile del Servizio Tecnico – Lavori Pubblici ed Urbanistica procedeva alla aggiudicazione definitiva dei lavori in favore della impresa L.F.M. Impianti s.r.l.
Con l’atto introduttivo del presente giudizio l’ATI Guerrieri Nazario contestava la menzionata determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 350/824 del 30.12.2013.
Deduceva censure finalizzate alla esclusione dalla procedura di gara de qua della ditta L.F.M. Impianti s.r.l. (prima classificata) e del Consorzio Artigiani Edili e Affini “San Severo I” (secondo classificato).
Invocava, infine, tutela risarcitoria in forma specifica o, in subordine, per equivalente.
Successivamente con la gravata determinazione n. 63/139 del 10.3.2014 l’Amministrazione comunale disponeva l’annullamento in autotutela della precedente aggiudicazione definitiva disposta con la citata determinazione n. 350 del 30.12.2013 e quindi redigeva una nuova graduatoria con esclusione del Consorzio Artigiani Edili e Affini “San Severo I”.
Conseguentemente l’ATI Guerrieri Nazario scalava in seconda posizione.
Aggiudicataria dei lavori in via definitiva risultava sempre L.F.M. Impianti s.r.l.
Con ricorso per motivi aggiunti l’ATI Guerrieri Nazario censurava la determina n. 63/139 del 10.3.2014, evidenziando i motivi per i quali l’aggiudicataria L.F.M. sarebbe dovuta essere esclusa.
Invocava, altresì, tutela risarcitoria in forma specifica o, in subordine, per equivalente.
Deduceva, in particolare, censure fondate sull’asserita manipolazione dell’offerta economica ad opera della L.F.M.
Rilevava, a tal riguardo, parte ricorrente che a seguito della nuova procedura in data 20.2.2014 L.F.M. Impianti produceva una nuova scheda riepilogativa dell’offerta economica con cui sostituiva radicalmente i prezzi indicati precedentemente in sede di gara sul modulo C; che in tal modo la controinteressata modificava il prezzo finale offerto per l’appalto in € 366.210,77 anzichè € 359.352,20; che successivamente con determina n. 3652 del 10.3.2014 il RUP escludeva il Consorzio San Severo I (originariamente secondo classificato) per aver depositato in sede di gara una errata scheda riepilogativa dell’offerta; che, nonostante L.F.M. Impianti avesse commesso identico errore, non veniva esclusa ed anzi si procedeva alla riaggiudicazione in favore di quest’ultima.
Evidenziava, pertanto, l’ATI interessata che in sostanza la stazione appaltante aveva operato una illegittima manipolazione dell’offerta economica di L.F.M. Impianti; che la nuova offerta della controinteressata era tardiva e, quindi, non consentita dal disciplinare; che, peraltro, detta offerta non trovava riscontro nei documenti di gara; che sarebbe illegittimo l’operato del RUP il quale riteneva di poter estrapolare il prezzo dell’appalto proposto da L.F.M. in documenti differenti dalla scheda riepilogativa dell’offerta economica in violazione della clausola di cui a pag. 4 del disciplinare (in forza del quale l’unico documento idoneo a contenere l’offerta economica definitiva per l’appalto è la scheda riepilogativa dell’offerta economica di cui alla lettera C); che, inoltre, il RUP non avrebbe motivato i punteggi assegnati alle due offerte.
Si costituivano l’Amministrazione comunale e le controinteressate L.F.M. Impianti s.r.l. e Consorzio Artigiani Edili e Affini “San Severo I”, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso introduttivo debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, mentre il ricorso per motivi aggiunti debba essere respinto.
Invero, la situazione di fatto e di diritto oggetto dell’atto introduttivo è superata dalla successiva determina n. 63/139 del 10.3.2014, impugnata con il ricorso per motivi aggiunti.
Si richiama, a tal proposito, il condivisibile precedente di Cons. Stato, Sez. V, 8 aprile 2014, n. 1663:
“Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza d’interesse ricorre tutte le volte in cui si verifica una modificazione della situazione di fatto o di diritto tale da comportare per il ricorrente l’inutilità dell’eventuale sentenza di accoglimento del ricorso, non essendo più configurabile in capo ad esso un interesse, anche solo strumentale o morale, alla decisione stessa ovvero quando sia stato adottato dall’Amministrazione un provvedimento idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi in gioco che, pur senza avere alcun effetto satisfattivo nei confronti del ricorrente, renda certa e definitiva l’inutilità della sentenza.”.
Nel caso di specie l’Amministrazione comunale ha adottato la menzionata determina del 10.3.2014 e quindi un provvedimento idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi in gioco e che ha reso certa e definitiva l’inutilità della sentenza relativamente alle contestazioni di cui al ricorso introduttivo.
Quanto al ricorso per motivi aggiunti, lo stesso non può trovare positivo apprezzamento da parte di questo Collegio.
Invero, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, non sussiste alcuna manipolazione, da parte della stazione appaltante, dell’offerta dell’aggiudicataria L.F.M. per la quale si è proceduto alla correzione di un mero errore materiale di calcolo, a fronte della corretta compilazione dei computi metrici e della lista delle lavorazioni.
Di tutto ciò vi è chiara evidenziazione alle pagg. 2 e ss. della gravata determina del RUP del 10.3.2014:
«¦ Effettuati gli accertamenti e le verifiche riguardanti le offerte economiche presentate dalle ditte partecipanti, da cui è risultato che:
1. l’offerta economica della ditta LFM Impianti s.r.l. (già 1^ classificata) risulta correttamente compilata sia nella parte concernente la lista delle lavorazioni sia nella parte concernente i computi metrici estimativi distinti per ognuna delle offerte tecniche; nel mentre il Punto C) della Scheda Riepilogativa dell’Offerta Economica presenta un chiaro errore nella indicazione delle somme a detrarsi per opere presenti nella lista delle lavorazioni da non eseguire per effetto dei miglioramenti proposti;
2. l’offerta economica della ditta Consorzio Artigiani Edili e Affini ˜San Severo I’ (già II^ classificata) nella parte concernente il computo metrico estimativo delle migliorie offerte manca della indicazione di alcune voci di lavorazioni che avrebbero dovuto essere quantificate perchè contenute nel computo metrico non estimativo delle migliorie offerte, cosa chiaramente messa in luce nella memoria del 14.02.2014 presentata dall’ATI Guerrieri; inoltre, la Scheda Riepilogativa dell’Offerta Economica presenta un chiaro errore nella indicazione delle somme a detrarsi per opere presenti nella lista delle lavorazioni da non eseguire per effetto dei miglioramenti proposti;
3. la conferma delle altre offerte economiche prodotte;
Dato atto che l’offerta economica presentata dal Consorzio Artigiani Edili e Affini ˜San Severo I’ non ricomprende tutte le opere oggetto della propria offerta tecnica rendendo così evidente la impossibilità di determinare in concreto quale sia stata la puntuale volontà della predetta Ditta;
Ritenuto, quindi, che l’Offerta Economica presentata dal Consorzio Artigiani Edili e Affini ˜San Severo I’ è assolutamente carente ed in violazione della disciplina di gara dovendo essere di conseguenza esclusa;
Preso atto che, diversamente da quanto testè rilevato per l’offerta economica appena valutata, l’Offerta Economica presentata dalla L.F.M. Impianti S.r.l. risulta correttamente e debitamente compilata sia nella parte concernente la lista delle lavorazioni sia nella parte concernente i computi metrici estimativi distinti per ognuna delle offerte tecniche e ciascuna delle singole lavorazioni a contratto;
Constatato che, per quanto concerne l’Offerta Economica presentata dalla L.F.M. Impianti S.r.l. nella Scheda Riepilogativa dell’Offerta Economica, vi è un chiaro errore nella indicazione delle somme a detrarsi per opere presenti nella lista delle lavorazioni da non eseguire per effetto dei miglioramenti proposti Punto C);
Considerato che detto errore di somma è contenuto nella sola Scheda Riepilogativa dell’Offerta Economica che deve essere compilata in base a quanto sancito dal Disciplinare di gara secondo il ˜Modello’ ad essa allegato (all. n. 5), e che in detto Modello è chiaramente indicato al Punto C) che le predette detrazioni per opere presenti nella lista delle lavorazioni da non eseguire per effetto dei miglioramenti proposti sono determinati dalla lista delle lavorazioni; conseguentemente, detta indicazione contenuta nella Scheda Riepilogativa non rappresenta alcunchè di innovativo rispetto a quanto già dichiarato dalla Ditta nella propria Offerta Economica ed, in particolare, nella propria lista della lavorazioni;
Dato atto, quindi, che il dato erroneamente indicato nel Punto C) della Scheda Riepilogativa dell’Offerta Economica presentata dalla L.F.M. Impianti s.r.l. è assolutamente e direttamente rinvenibile nella stessa offerta economica presentata dalla predetta ditta sommando le singole voci richiamate nel predetto Punto C);
Rilevato che detta evenienza è testimoniata inequivocabilmente, non solo da quanto rilevato dalla L.F.M. Impianti S.r.l. nella propria Memoria procedimentale del 20.02.2014, dove la somma erroneamente indicata al più volte citato Punto C) della Scheda Riepilogativa dell’Offerta Economica pari ad € 107.055,08 è correttamente determinata in € 80.264,33=, ma anche da quanto rilevato dalla stessa ATI Guerrieri la quale nel Ricorso presentato innanzi il TAR Puglia sede di Bari R.G. n. 156/2014 (pag. 10 primo capoverso e pag. 11 primo e secondo capoverso) determinava proprio in € 80.264,33 la corretta determinazione delle citate somme a detrarre al posto degli indicati € 107.055,08;
Preso atto, quindi, che trattasi di mero errore materiale assolutamente ininfluente sulla corretta individuazione dell’offerta economica già correttamente indicata nella parte concernente la lista delle lavorazioni e nella parte concernente i computi metrici estimativi distinti per ognuna delle offerte tecniche e ciascuna delle singole lavorazioni a contratto e che tale ˜ricostruzione’ del dato non rappresenta alcuna manipolazione o adattamento dell’offerta economica, come diversamente sostenuto dalla ATI Guerrieri;
Constatato, quindi, che per il predetto Punto C) della Scheda Riepilogativa dell’Offerta Economica presentata dalla L.F.M. Impianti s.r.l. deve intendersi non la somma di € 107.055,08 ma quella di € 80.264,33 e che debba procedersi alla esclusione dell’Offerta della Ditta Consorzio Artigiani Edili e Affini ˜San Severo 1′ così rideterminando il punteggio per la sola parte concernente l’offerta economica; ¦».
Pertanto, non può sostenersi che vi sia stata disparità di trattamento rispetto al Consorzio San Severo I correttamente escluso dalla stazione appaltante con la censurata determina del 10.3.2014, risultando una effettiva discrasia tra quanto indicato nell’offerta economica dello stesso Consorzio e quanto oggetto della offerta tecnica, tale da rendere non ricostruibile la puntuale volontà della ditta partecipante.
In particolare, l’offerta del Consorzio San Severo I conteneva un chiaro errore di carattere sostanziale, poichè nella parte concernente il computo metrico estimativo delle migliorie offerte mancava l’indicazione di alcune voci di lavorazioni (nn. 2, 5, 7, 8) che avrebbero dovuto essere quantificate perchè contenute nel computo metrico non estimativo delle migliorie offerte.
Discorso differente deve farsi relativamente alla offerta della aggiudicataria L.F.M. Impianti.
Nel caso di L.F.M. Impianti, infatti, entrambi i computi metrici estimativi delle migliorie e la lista della lavorazioni risultano correttamente compilati.
Il solo errore contenuto nella offerta economica di L.F.M. consiste in una errata somma presente nella scheda riepilogativa.
Detto errore materiale è di immediata percezione e chiaramente rintracciabile, prendendo in esame i dati economici contenuti nel computo metrico estimativo delle migliorie offerte e nella lista delle lavorazioni a detrarre.
Pertanto, l’operazione posta in essere dalla stazione appaltante non si è concretizzata in alcuna manipolazione dell’offerta dell’aggiudicataria L.F.M.
L’Amministrazione, infatti, si è limitata a prendere correttamente atto dell’offerta economica già presentata dalla stessa L.F.M. nei computi metrici delle migliorie offerte e nella lista delle lavorazioni.
Conseguentemente, non vi è stata – come detto – alcuna manipolazione dell’offerta di L.F.M. Impianti, nè alcuna disparità di trattamento da parte della stazione appaltante tra quanto statuito con riferimento alla aggiudicataria L.F.M. e quanto statuito per il Consorzio San Severo I, trattandosi di due situazioni distinte; nè vi è stato alcun soccorso istruttorio vietato in favore della aggiudicataria.
Inoltre, deve ritenersi sufficiente la motivazione numerica in presenza di puntuali criteri per l’attribuzione del punteggio (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15 settembre 2014, n. 4698: “Nelle gare pubbliche il punteggio numerico assegnato ai singoli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa integra una sufficiente motivazione a condizione che siano prefissati, con chiarezza e adeguato grado di dettaglio, i criteri di valutazione, prevedenti un minimo ed un massimo.”).
Infatti, la stazione appaltante ha stabilito (cfr. pagg. 4 e 5 del bando) in maniera chiara e dettagliata i criteri (prevedenti un minimo ed un massimo) con cui procedere alla valutazione dell’offerta tecnica e a tali criteri si è successivamente attenuta.
Le ulteriori censure dedotte con i motivi aggiunti mirano a contrastare valutazioni tecnico – discrezionali operate dalla Commissione giudicatrice relativamente alla assegnazione dei punteggi, valutazioni non inficiate da errori macroscopici.
A tal proposito, va evidenziato che “¦ le valutazioni tecniche relative alle offerte presentate nelle gare d’appalto sono caratterizzate dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dalla opinabilità dell’esito della valutazione; pertanto, gli apprezzamenti in ordine all'(in)idoneità tecnica delle offerte, in quanto espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale a carattere complesso, non possono essere sostituiti da valutazioni di parte circa la (in)sussistenza delle prescritte qualità , trattandosi di questioni afferenti al merito delle dette valutazioni tecnico-discrezionali e il giudice, parimenti, può sindacare tali apprezzamenti solo se affetti da macroscopici vizi logici, disparità di trattamento, errore manifesto, contraddittorietà ictu oculi rilevabile (Cons. Stato, Sez. III, n. 1409 del 13 marzo 2012). ¦” (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 13 febbraio 2014, n. 227).
Le doglianze contenute a pag. 18 e ss. del ricorso per motivo aggiunti costituiscono unicamente una diversa valutazione in ordine ai singoli elementi tecnici, senza tuttavia evidenziare in alcun punto secondo un parametro obiettivo errori o sviste macroscopici della Commissione.
Infine, con riferimento alla censura, contenuta nell’atto introduttivo, relativa alla omessa valutazione delle offerte tecniche in seduta pubblica in violazione dell’art. 120 d.p.r. n. 207/2010, va evidenziato quanto segue.
Con tale motivo di doglianza, l’ATI ricorrente afferma che l’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche non sarebbe avvenuta in seduta pubblica, come non sarebbe avvenuta in seduta pubblica la valutazione delle offerte in contraddittorio con tutte le parti in violazione dell’art. 120, comma 2 d.p.r. n. 207/2010 come novellato dall’art. 12, comma 1 decreto legge n. 52/2012 convertito, con modificazioni, nella legge n. 94/2012.
La censura va disattesa.
Sotto un primo aspetto, va sottolineato che – come si evince dal verbale di gara del 9 ottobre 2013 – la Commissione dopo aver verificato la documentazione amministrativa contenuta nelle buste “A”, sempre in seduta pubblica procedeva alla apertura delle buste “B” delle offerte tecniche, constatando e prendendo atto dei documenti contenuti in ciascun plico, riportando puntualmente nel verbale le operazioni compiute, il numero degli elaborati rinvenuti in ciascuna busta “B” e dando atto che tutta la documentazione delle offerte contenute nelle buste “B” viene contro firmata dai componenti della commissione e reinserita nelle rispettive buste per il prosieguo delle operazioni in seduta riservata.
Pertanto, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, l’apertura delle offerte tecniche risulta essere avvenuta in seduta pubblica.
In ordine alla asserita violazione della previsione normativa di cui all’art. 120 d.p.r. n. 207/2010, si riporta di seguito il testo novellato nel 2012:
«La commissione, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti. In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando, i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell’allegato G. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede secondo quanto previsto dall’articolo 121.».
Deve rilevarsi che il comma 2 in esame prevede esclusivamente che l’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche avvenga in seduta pubblica al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti (ciò che è accaduto nel caso di specie).
La stessa disposizione specifica che la valutazione delle offerte tecniche avviene in una o più sedute riservate e ciò – come rilevato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato – è “giustificato dall’esigenza di sottrarre l’organo giudicante a qualsiasi forma di interferenza” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3902).
Di conseguenza, il modus procedendi seguito dalla Commissione di gara risulta essere stato conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara, che prevedeva la seduta riservata, e dal menzionato art. 120, comma 2 d.p.r. n. 207/2010.
La censura, pertanto, non può trovare accoglimento.
In conclusione, dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo e la reiezione del ricorso per motivi aggiunti.
Essendo stata riscontrata la legittimità dei provvedimenti censurati con il ricorso per motivi aggiunti, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria (sia in forma specifica, sia per equivalente) azionata dall’ATI Guerrieri Nazario.
In considerazione della natura, della peculiarità e della complessità della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, così provvede:
1) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
2) respinge il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)