1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Gara – Esclusione – Riesame – Conferma dell’esclusione – Sopravvenuta carenza di interesse – Sussiste 


2. Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Valutazione dell’offerta – Offerta anomala – Giudizio di congruità  – Caratteri 

3. Contratti pubblici – Gara – Offerta anomala – Giudizio di congruità  – Natura – Discrezionalità  tecnica – Impugnabilità  – Limiti

4. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Esclusione – Mancata impugnazione – Aggiudicazione  – Legittimazione e interesse – Inammissibilità  del ricorso

1. Va rilevata la sopravvenuta carenza d’interesse tutte le volte in cui si verifica una modificazione della situazione di fatto o di diritto tale da comportare per il ricorrente l’inutilità  dell’eventuale sentenza di accoglimento del ricorso, anche in mancanza di un effetto satisfattivo per il ricorrente stesso. (Nel caso di specie la carenza di interesse è stata dichiarata sulla scorta del provvedimento della stazione appaltante – adottato in esecuzione di ordinanza cautelare – di conferma dell’esclusione della ricorrente per inaffidabilità  dell’offerta).

2. Nelle gare pubbliche l’anomalia è frutto di un giudizio da parte della commissione valutatrice di carattere globale e sintetico sull’attendibilità  dell’offerta nel suo complesso, in relazione all’incidenza di tutte le singole voci eventualmente giudicate inattendibili, al fine di valutare se la singola inesattezza di una voce del prezzo offerto incida in modo significativo sulla serietà  e attendibilità  dell’offerta complessiva. Non è invece ipotizzabile che possa farsi discendere un giudizio di anomalia da una singola voce.

3. Le valutazioni complessivamente espresse dalla stazione appaltante in ordine alla anomalia dell’offerta presentata dalla società  ricorrente costituiscono espressione di ampia discrezionalità  tecnica non sindacabile in sede giurisdizionale, ove non risultino inficiate da vizi macroscopici. 

4.  Nel caso in cui l’amministrazione abbia escluso dalla gara un concorrente, questi non ha la legittimazione ad impugnare gli atti della procedura sino all’aggiudicazione, a meno che non ottenga una pronuncia di accertamento della illegittimità  dell’esclusione. Il provvedimento di esclusione, non impugnato o non annullato, determina l’effetto di ˜cristallizzare’ in modo definitivo la posizione sostanziale del concorrente, ponendolo nelle stesse condizioni di colui che sia rimasto estraneo alla gara, non avendo un’aspettativa diversa e maggiormente qualificata di quella che si può riconoscere in capo ad un qualunque altro soggetto che non abbia partecipato alla gara.

N. 00036/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00471/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 471 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da Frallonardo s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Nino Matassa e Rosa Volse, con domicilio eletto in Bari, via Andrea da Bari, 35;

contro
Comune di Castellana Grotte, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Leonardo Deramo, con domicilio eletto in Bari, Via F.S. Abbrescia, 83/B;

nei confronti di
Apulia s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto in Bari, Via Melo da Bari, 166;

per l’annullamento,
previa adozione di idonee misure cautelari,
– del provvedimento prot. n. 3537 del 25.2.2014 del Responsabile del Procedimento, Responsabile del V Servizio del Comune di Castellana Grotte, che dichiarava inaffidabile per anomalia l’offerta e quindi escludeva la Frallonardo s.r.l. dalla gara per la realizzazione della strada di collegamento via Conversano – via Monopoli;
– di ogni altro atto connesso e/o presupposto, ivi compresi quelli specificamente indicati in ricorso;
sul ricorso per motivi aggiunti depositato in data 2 ottobre 2014, per l’annullamento,
previa adozione di idonee misure cautelari,
– del provvedimento prot. n. 13488 del 31.7.2014 del Responsabile del Procedimento, Responsabile del V Servizio del Comune di Castellana Grotte, che dichiarava nuovamente inaffidabile per anomalia l’offerta e quindi escludeva la Frallonardo s.r.l. dalla gara per la realizzazione della strada di collegamento via Conversano – via Monopoli;
– della determinazione n. 43 del 5.9.2014 recante approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione provvisoria in favore della società  Apulia s.r.l.;
– del provvedimento del 14.8.2014 prot. n. 14221 recante diniego di esclusione della società  Apulia s.r.l. e delle altre società  partecipanti alla gara per irregolarità  della cauzione provvisoria;
– di ogni altro atto connesso e/o presupposto;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castellana Grotte e di Apulia s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2014 per le parti i difensori avv.ti Nino Sebastiano Matassa, Antonio Leonardo Deramo e Giovanni Vittorio Nardelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
Il Comune di Castellana Grotte indiceva una gara a procedura aperta avente ad oggetto l’affidamento della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori di realizzazione della strada di collegamento via Conversano – via Monopoli e relative opere d’arte – 1° stralcio, per un importo dei lavori soggetto a ribasso di € 1.404.161,04.
Il bando individuava quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’odierna ricorrente società  Frallonardo s.r.l. con riferimento all’aspetto economico offriva un ribasso del 21,8% sull’importo dei lavori a base d’asta.
Successivamente il Comune avviava il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta proposta dalla Frallonardo, avendo la stessa conseguito sia per l’offerta tecnica sia per l’offerta economica una valutazione superiore ai quattro quinti del punteggio previsto dal bando di gara.
Con nota prot. n. 19456 del 5.11.2013 il Responsabile del Procedimento invitava la società  Frallonardo a fornire le giustificazioni della propria offerta.
Con nota prot. n. 226 del 7.1.2014 il Responsabile del Procedimento chiedeva alla società  ulteriori chiarimenti.
Con successiva nota prot. n. 2470 del 7.2.2014 il RUP convocava la società  ricorrente presso gli uffici del Comune. Seguiva l’audizione personale del legale rappresentante dell’impresa.
Con la gravata nota comunale prot. n. 3537 del 25.2.2014 la società  veniva esclusa in quanto “¦ l’offerta risulta nel suo complesso inaffidabile ¦”.
Con l’atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente società  Frallonardo s.r.l. impugnava il citato provvedimento del 25.2.2014 e gli altri atti e provvedimenti in epigrafe indicati.
Deduceva censure così sinteticamente riassumibili:
1) eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto di istruttoria; contraddittorietà  manifesta; violazione dell’art. 88 dlgs n. 163/2006; violazione e falsa applicazione della normativa in materia di anomalia;
2) violazione degli artt. 86, 87 e 88 dlgs n. 163/2006; violazione e falsa applicazione della normativa in materia di anomalia; eccesso di potere per illogicità  manifesta e travisamento dei presupposti; difetto di motivazione e di istruttoria.
In sintesi la ricorrente contestava la carenza di motivazione dell’impugnato provvedimento di esclusione del 25.2.2014. Invocava, altresì, tutela cautelare.
Con ordinanza cautelare n. 235 del 30.4.2014 questo Tribunale ordinava alla stazione appaltante di procedere al riesame dell’offerta della ricorrente, motivando in maniera dettagliata con specifico riferimento alle giustificazioni dalla stessa presentate.
Con nota prot. n. 13488 del 31.7.2014 il Comune di Castellana Grotte procedeva al riesame disposto dal T.A.R. con la citata ordinanza, concludendo nuovamente per l’esclusione della Frallonardo in considerazione della inaffidabilità  della relativa offerta.
Con ricorso per motivi aggiunti la Frallonardo censurava la menzionata nota del 31.7.2014, la determinazione n. 43 del 5.9.2014 recante approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione provvisoria in favore della società  Apulia s.r.l. ed il provvedimento del 14.8.2014 prot. n. 14221 recante diniego di esclusione della società  Apulia s.r.l. e delle altre società  partecipanti alla gara per irregolarità  della cauzione provvisoria.
Deduceva censure così sinteticamente riassumibili:
1) violazione degli artt. 86, 87 e 88 dlgs n. 163/2006; violazione e falsa applicazione della normativa in materia di anomalia; eccesso di potere per illogicità  manifesta e travisamento dei presupposti; difetto di motivazione e di istruttoria;
2) violazione degli artt. 86, 87 e 88 dlgs n. 163/2006 sotto ulteriore profilo; violazione e falsa applicazione della normativa in materia di anomalia; eccesso di potere per illogicità  manifesta e travisamento dei presupposti; difetto di motivazione e di istruttoria;
3) violazione dell’art. 75 dlgs n. 163/2006 e della lex specialis di gara; eccesso di potere per illogicità  manifesta e travisamento dei presupposti.
Si costituivano l’Amministrazione comunale e la controinteressata Apulia s.r.l., resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso introduttivo debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, mentre il ricorso per motivi aggiunti sia in parte infondato, in parte inammissibile, potendosi conseguentemente prescindere dalla disamina delle eccezioni preliminari sollevate dalle controparti.
Invero, la situazione di fatto e di diritto oggetto dell’atto introduttivo è superata dalla successiva nota comunale prot. n. 13488 del 31.7.2014, impugnata con il ricorso per motivi aggiunti.
Si richiama, a tal proposito, il condivisibile precedente di Cons. Stato, Sez. V, 8 aprile 2014, n. 1663:
“Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza d’interesse ricorre tutte le volte in cui si verifica una modificazione della situazione di fatto o di diritto tale da comportare per il ricorrente l’inutilità  dell’eventuale sentenza di accoglimento del ricorso, non essendo più configurabile in capo ad esso un interesse, anche solo strumentale o morale, alla decisione stessa ovvero quando sia stato adottato dall’Amministrazione un provvedimento idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi in gioco che, pur senza avere alcun effetto satisfattivo nei confronti del ricorrente, renda certa e definitiva l’inutilità  della sentenza.”.
Nel caso di specie l’Amministrazione comunale ha adottato la menzionata nota del 31.7.2014 e quindi un provvedimento idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi in gioco e che ha reso certa e definitiva l’inutilità  della sentenza relativamente alle contestazioni di cui al ricorso introduttivo.
Quanto al ricorso per motivi aggiunti, lo stesso non può trovare positivo apprezzamento da parte di questo Collegio.
In particolare, le censure sub 1) e 2) sono suscettibili disamina unitaria, avendo ad oggetto la contestazione relativamente alla motivazione del nuovo giudizio di anomalia dell’offerta economica formulata dalla ricorrente Frallonardo.
Dette doglianze vanno disattese.
Invero, l’impugnato provvedimento prot. n. 13488 del 31.7.2014 reca la seguente motivazione:
«¦ Considerato che le deduzioni ed argomentazioni portate dalla ditta non sono idonee a superare i rilievi di incongruità  dell’offerta che devono tradursi in un giudizio di inaffidabilità  della stessa;
che, in particolare,
1. l’importo complessivo denominato “L-1 importo giustificato” è diverso da quello di aggiudicazione e che già  la Commissione aveva rilevato e censurato tale difformità  e che la citata memoria di chiarimenti finali non chiarisce le perplessità  rilevate in sede di analisi della giustificazione dell’offerta in quanto la voce “L1 – importo giustificato”, è per legge il concreto elemento obiettivo da porre a base del contratto con l’Amministrazione (con la conseguenza che ogni sua anomalia e discrepanza non può che essere stigmatizzata, anche perchè tale minore importo, rispetto a quello offerto in sede di gara, riverbera sui conseguenti (minori) costi per la sicurezza);
2. un ribasso superiore al 72% per tout venant bituminoso e di circa il 53% per i rilevati stradali, non può essere seriamente giustificato solo facendosi riferimento alla “scelta imprenditoriale di utilizzare materiali già  trasformati e stoccati”. L’uso di materiale “stoccato” incide in ragione minima sul prezzo finale di fornitura e posa in opera. Anche se si volesse accettare tale giustificazione rispetto ad un prezzo patentemente “sotto costo”, non ci si può esimere dal considerare che, nella fornitura e, soprattutto, nella posa in opera di detti materiali va ricompresa una quota significativa di mano d’opera ed impiego di mezzi di stendimento che, se considerata, rende il prezzo unitario proposto assolutamente non remunerativo. La fornitura e posa in opera di tali materiali, anzi, rappresenta di certo una voce negativa per la ditta Frallonardo s.r.l.;
3. la concorrente, nei propri scritti difensivi, dichiara di utilizzare materiali già  trasformati e stoccati in magazzino. Questo equivale a dire che la ditta ha a stoccaggio presso la propria azienda una quantità  di circa 12.396,00 mc. di materiale per il rilevato stradale compattato che moltiplicato per il coefficiente di compattazione pari a 1,30 corrisponde a 16.114,00 metri cubi di inerte non compattato atto alla bisogna dei rilevati stradali. Tale affermazione, su cui si regge buona parte dell’impianto giustificativo dell’offerta prodotta, non è comprovata da alcuna documentazione che attesti la reale disponibilità  di un simile rilevantissimo quantitativo di materiale (mentre è preciso onere del concorrente comprovare le giustificazioni prodotte, non potendo queste risolversi in mere affermazioni);
4. in ogni caso, nessuna giustificazione è stata fornita (neppure nella ridetta memoria del 17.02.2014) in ordine al ribasso del 65.36% offerto per la voce “trasporto con qualunque mezzo a discarica”. Tali voci di costo, per la loro importanza ed incidenza complessiva, rendono l’intera operazione economica implausibile e, per l’effetto, insuscettibile di accettazione da parte dell’Amministrazione, in quanto insidiata da indici strutturali di carente affidabilità ;
5. la Frallonardo Srl non ha mai chiarito come lo stesso preventivo (offerta n. 13/00455 del 20.11.13 della ditta SCT) possa variare nel suo contenuto nelle diverse fasi della procedura di verifica dell’offerta, pur avendo stessa data e stesso numero identificativo. Tale anomalia è stata giustificata dalla ditta come “mero errore”, ma tale affermazione non può fugare le perplessità  espresse anche da parte della Commissione (si rimanda espressamente al verbale della seduta di verifica di anomalia del 29.1.2014).
Le discrepanze riscontrate nonchè la non coerenza e la incompletezza delle giustificazioni prodotte, come dianzi puntualmente evidenziate, compromettono in radice l’affidabilità  dell’offerta, rendendola inaccettabile per la stazione appaltante.
Tanto visto, premesso e considerato, il RUP, richiamati i precedenti atti ed i verbali della Commissione Giudicatrice, dichiara l’offerta della ditta in oggetto nel suo complesso inaffidabile e conferma l’esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 88, comma 7, del dlgs n. 163/2006.».
Peraltro, detto provvedimento del 31.7.2014 era stato preceduto dalla nota comunale prot. n. 7391 del 29.4.2014 (comunque di esclusione della società  ricorrente) del seguente tenore:
«¦ 1. Dalle giustificazioni prodotte, nonchè dalle precisazioni e dalla memoria scritta presentata in sede di convocazione, non si evince come la ditta Frallonardo s.r.l. sia pervenuta alla definizione del ribasso offerto in sede di gara. In particolare si evidenzia che nelle precisazioni richieste alla ditta l’importo giustificato è diverso da quello, al netto del ribasso, presentato in sede di gara. La ditta definisce l’importo presentato in sede di gara “importo teorico” derivante “dalla mera applicazione dei ribassi in sede di gara”. L’importo ottenuto giustificando i prezzi risulta essere inferiore all'”importo teorico”.
Permangono pertanto delle perplessità  in quanto l’importo di aggiudicazione non può essere considerato importo “teorico” ma importo posto a base di contratto così come riportato nel verbale del 29.01.2014 redatto dalla commissione valutatrice.
2. Non risulta una reale giustificazione quella di affermare che il ribasso delle voci di seguito elencate:
– 72.25 % della voce N.P.6-M (tout venant bituminoso);
– 53.53 % della voce INF01.001b-M (formazione dei rilevati);
provenga dalla presenza di materiali già  stoccati e trasformati presenti nel magazzino aziendale dell’impresa offerente. Inoltre, nulla si chiarisce sul ribasso offerto del 65.36% per voce E.001.027-M (trasporto con qualunque mezzo a discarica).
3. Non è chiarita al sottoscritto come lo stesso preventivo (offerta n. 13/00455 del 20.11.2013 della ditta SCT) possa variare nel contenuto offerto pur avendo stessa data e stesso numero identificativo di preventivo ma presentato in due momenti differenti delle giustificazioni prodotte.
Quanto sopra riportato e meglio esplicitato nei verbali di commissione di gara dà  sostegno e reso ineludibile l’esclusione della ditta Frallonardo s.r.l. per inaffidabilità  complessiva dell’offerta. ¦».
I menzionati provvedimenti appaiono, a giudizio di questo Collegio, supportati da adeguata motivazione.
A tal riguardo, va in linea generale sottolineato che le valutazioni complessivamente espresse dalla stazione appaltante in ordine alla anomalia dell’offerta presentata dalla società  ricorrente costituiscono espressione di ampia discrezionalità  tecnica non sindacabile in sede giurisdizionale, non risultando inficiate da vizi macroscopici (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 dicembre 2013, n. 5781; Cons. Stato, Ad. Plen., 29 novembre 2012, n. 36).
Recentemente Cons. Stato, Sez. V, 5 settembre 2014, n. 4516 ha affermato:
«¦ c) il giudizio di anomalia o di incongruità  dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità  tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità  o di erroneità  fattuale che rendano palese l’inattendibilità  complessiva dell’offerta (Cons. Stato, sez. V, 26 giugno 2012, n. 3737; 22 febbraio 2011, n. 1090; 8 luglio 2008, n. 3406; 29 gennaio 2009, n. 497);
d) il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della pubblica amministrazione sotto il profilo della logicità , ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità  dell’offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un’inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione (Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 2013, n. 974; 19 novembre 2012, n. 5846; 23 luglio 2012, n. 4206; 11 maggio 2012, n. 2732);
e) anche l’esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti a dimostrazione della non anomalia della propria offerta rientra nella discrezionalità  tecnica dell’amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità , quali gravi ed evidente errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità  può esercitare il proprio sindacato, ferma restando l’impossibilità  di sostituire il proprio giudizio a quello dell’amministrazione (Cons. Stato, sez. V, 6 giugno 2012, n. 3340; 29 febbraio 2012, n. 1183); ¦».
Nella fattispecie in esame le valutazioni espresse dalla stazione appaltante nelle note comunali del 29.4.2014 e del 31.7.2014 appaiono a questo Collegio costituire idoneo (e quindi non sindacabile) giudizio in ordine alla non congruità  dell’offerta della ditta Frallonardo, giudizio adeguatamente motivato e pertanto in linea con le coordinate giurisprudenziali in precedenza esaminate.
A tal riguardo, Cons. Stato, Sez. V, 27 agosto 2014, n. 4368 ha evidenziato che “Nelle gare pubbliche l’anomalia è frutto di un giudizio di carattere globale e sintetico sull’attendibilità  dell’offerta nel suo complesso, in relazione all’incidenza di tutte le singole voci eventualmente giudicate inattendibili, al fine di valutare se la singola inesattezza di una voce del prezzo offerto incida in modo significativo sulla serietà  e attendibilità  dell’offerta complessiva, tenuto anche conto dell’entità  della voce stessa nell’economia dell’offerta, e se trovi rispondenza nella realtà  di mercato e aziendale; non è invece ipotizzabile che possa farsi discendere un giudizio di anomalia da una singola voce.”.
In particolare, il gravato provvedimento di esclusione del 31.7.2014 indica ben cinque profili (insuperabili) di criticità  dell’offerta economica di Frallonardo che inficiano l’attendibilità  nel suo complesso della stessa.
Inoltre, Cons. Stato, Sez. VI, 7 settembre 2012, n. 4744 ha affermato che “Il giudizio di verifica della congruità  di un’offerta apparentemente anomala ha natura globale e sintetica sulla serietà  o meno dell’offerta nel suo insieme, restando irrilevanti eventuali singole voci di scostamento; tale verifica non ha dunque per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, essendo invero finalizzato ad accertare se l’offerta sia attendibile nel suo complesso e, dunque, se dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione dell’appalto, sicchè ciò che rileva è che l’offerta rimanga nel complesso “seria”. Sul piano processuale, con riguardo al procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte, il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni compiute dalla stazione appaltante sotto il profilo della loro logicità  e ragionevolezza e della congruità  dell’istruttoria, ma non può operare autonomamente la verifica della congruità  dell’offerta presentata e delle sue singole voci, poichè, così facendo, invaderebbe una sfera propria della pubblica amministrazione nell’esercizio della discrezionalità  tecnica.”.
Nel caso di specie questo Giudice non può – in forza del condivisibile principio di diritto dianzi esposto – operare autonomamente la verifica della congruità  dell’offerta presentata e delle singole voci prese in considerazione dal menzionato provvedimento del 31.7.2014.
Infine, il terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti (finalizzato alla esclusione della controinteressata Apulia s.r.l. per avere la stessa presentato una cauzione provvisoria asseritamente invalida) con cui parte ricorrente contesta specificamente il provvedimento del 14.8.2014 prot. n. 14221 (recante diniego di esclusione della società  Apulia s.r.l. e delle altre società  partecipanti alla gara per irregolarità  della cauzione provvisoria) è inammissibile per difetto di legittimazione, essendo stata la Frallonardo legittimamente – in virtù delle considerazioni espresse in precedenza con riferimento ai motivi di ricorso sub 1) e 2) – esclusa (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9).
Come evidenziato recentemente da Cons. Stato, Sez. VI, 17 marzo 2014, n. 1308, “Nel caso in cui l’amministrazione abbia escluso dalla gara un concorrente, questi non ha la legittimazione ad impugnare gli atti della procedura sino all’aggiudicazione, a meno che non ottenga una pronuncia di accertamento della illegittimità  dell’esclusione. Ed infatti, la determinazione di esclusione, non impugnata o non annullata, determina l’effetto di ˜cristallizzare’ in modo definitivo la posizione sostanziale del concorrente, ponendolo nelle stesse condizioni di colui che sia rimasto estraneo alla gara, non avendo un’aspettativa diversa e maggiormente qualificata di quella che si può riconoscere in capo ad un qualunque altro soggetto che non abbia partecipato alla gara.”.
In conclusione, dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la declaratoria di improcedibilità  del ricorso introduttivo e la reiezione in parte e la declaratoria di inammissibilità  per il resto del ricorso per motivi aggiunti.
In considerazione della natura, della peculiarità  e della complessità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, così provvede:
1) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
2) in parte respinge ed in parte dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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