Pubblica istruzione – Università  – Concorso – Prove selettive – Violazione principio favor partecipationis e di buon andamento della P.A. – Fattispecie 

Nell’ambito delle procedure selettive di ammissione ai corsi di laurea, è   illegittimo il provvedimento con cui l’Amministrazione universitaria ha determinato l’esclusione del candidato in applicazione di una previsione del bando che risulta contraria alle indicazioni della lex specialis nazionale  (nella specie il candidato, avendo correttamente espletato la procedura di partecipazione mediante modalità  on-line, secondo quanto previsto dal D.M. del 12 giugno 2013, n. 449, ha altresì provveduto al relativo pagamento del contributo di iscrizione entro il termine di cui al predetto decreto, seppure risultato difforme rispetto a quello indicato  nell’apposito bando di concorso emanato dall’ente).

N. 00031/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01139/2013 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1139 del 2013, proposto da: 
Claudia Rossini, rappresentata e difesa dall’avv. Pierluigi Balducci, con domicilio eletto in Bari, Via Melo, 114; 
contro
Università  degli Studi di Bari, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; 
per l’annullamento
– della nota raccomandata del Rettore dell’Università  di Bari n. prot. 54321 in data 23 agosto 2013, recante esclusione dal concorso per l’ ammissione al Corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia;
– del bando di gara dell’Università  degli Studi di Bari, reso con Decreto Rettorale n. 2645 in data 25 giugno 2013, nella parte in cui impone, a pena di esclusione, il pagamento della tassa di concorso entro il 23 luglio 2013;
– di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università  degli Studi di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2014 la per le parti i difensori avv.ti Pierluigi Balducci e Donatella Testini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente riferisce di aver espletato in modalità  on – line, attraverso il portale Universitaly, la procedura per partecipare alle prove selettive, per l’anno accademico 2013/2014, relative all’ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, da svolgersi sulla base delle disposizioni di cui al D.M. del 12 giugno 2013 n. 449 (Modalità  e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2013/2014), ovvero mediante prova di contenuto identico su tutto il territorio nazionale. A tal fine riferisce di aver seguito la procedura indicata nell’Allegato 2 al citato D.M. e di aver effettuato l’iscrizione alla predetta selezione concorsuale, entro la data del 18 luglio 2013, indicando come prima sede l’Università  degli Studi Aldo Moro. In particolare, riferisce di aver seguito, ai fini del perfezionamento dell’iscrizione, le concrete modalità  operative previste dal Bando indetto della predetta Università  con Decreto del Rettore n. 2645 del 25 giugno 2013, procedendo alla registrazione nel portale dell’Ateneo e provvedendo alla stampa del MAV (Modello avviso di pagamento) con conseguente pagamento del contributo di iscrizione; pagamento tuttavia effettuato entro la data del 25 luglio 2013, così come previsto dall’Allegato 2 al D.M. 12 giugno 2013, n. 449, e come indicato sul portale del MIUR, anzichè entro la data del 23 luglio 2013, invece indicata dal citato Decreto rettorile.
2. Con l’impugnata nota prot. n. 54321 in data 23 agosto 2013, l’Università  di Bari ha pertanto comunicato l’esclusione dal concorso de quo per avere la Rossini effettuato il pagamento del contributo di partecipazione alla prova oltre il termine perentorio indicato come dal bando di concorso, quale termine ultimo entro cui effettuare il prescritto pagamento.
3. Avverso il prefato provvedimento di esclusione, oltre che, in parte qua, il Bando di concorso è insorta la ricorrente, lamentando i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, affidati a tre motivi di ricorso, con i quali ha dedotto:
I) Eccesso di potere per travisamento dei presupposti e violazione e falsa applicazione dell’art. 27, co. 6 D.L. n. 55/834, convertito in L. n. 131/1983. In sintesi, secondo la ricorrente, il tardivo pagamento rappresenterebbe ad una mera irregolarità , come tale sanabile;
II) Eccesso di potere per contraddittorietà  ed illogicità , per contrasto della previsione impugnata di cui al bando di concorso con le disposizioni del Decreto MIUR n. 449/2013, nella parte in cui ha previsto, quale motivo di esclusione dalla selezione, il mancato e/o tardivo pagamento della tassa di iscrizione; oltre che per sproporzione tra l’eventuale inadempimento e la sanzione irrogata;
III) Eccesso di potere per violazione del principio di buon andamento della P.A. e del favor partecipatonis.
4. Si è costituita l’Università  degli studi di Bari Aldo Moro deducendo l’infondatezza nel merito del ricorso.
5. Con decreto monocratico del 6 settembre 2013 è stata accolta l’istanza di misure cautelari provvisorie, disponendo l’ammissione con riserva della Rossini alla prova selettiva. Con successiva ordinanza del 10 ottobre 2013 è stata accolta l’istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati.
All’Udienza pubblica del 9 ottobre 2014 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
6. Va preliminarmente scrutinata l’eccezione di improcedibilità  del ricorso formulata in udienza dalla difesa dell’Amministrazione resistente per non aver più la Rossini interesse all’esame del ricorso, non essendosi collocata in posizione utile nella graduatoria nazionale e non risultando iscritta al corso di laurea ad accesso programmato prescelto presso l’Università  di Bari (cfr. nota dell’Università  di Bari, prot. n. 46628 del 1 luglio 2014 depositata in data 7 ottobre 2014).
L’eccezione deve essere disattesa, risultando la ricorrente iscritta, a seguito di scorrimento della graduatoria, al secondo anno del corso in Medicina e Chirurgia presso l’Università  degli Studi di Napoli Federico II, così come dichiarato in udienza dal suo procuratore.
7. Passando all’esame nel merito del ricorso, questo risulta fondato e va accolto.
7.1 In particolare, il Collegio ritiene fondato ed assorbente il secondo motivo, con il quale la ricorrente si duole della decisione dell’Amministrazione di escluderla dalle prove selettive, in ragione del mancato rispetto del termine, indicato come perentorio dal bando dell’Università  di Bari del 23 settembre 2013. Secondo la tesi prospettata dalla ricorrente, che si ritiene di condividere, infatti, detta previsione sarebbe contraddittoria, in ragione del contrasto emerso rispetto agli ulteriori atti della procedura concorsuale. In particolare, mentre il D.M. del 449/2013 (così come anche confermato dalle indicazioni riportate sul portale Universitaly) ha indicato quale data ultima per il perfezionamento dell’iscrizione il 25 luglio 2013, il MAV ha riportato quale data di scadenza il termine, ovviamente erroneo, dell’11 giugno 2013, per poter accedere alla prove di accesso al corso di laurea in questione; infine, il bando dell’Università  di Bari ha anticipato la predetta scadenza al 23 luglio 2013.
La ricorrente deduce l’illogicità  delle predette disposizioni del bando, oltre che la sproporzione della conseguente sanzione dell’esclusione, atteso che la previsione di un termine perentorio di scadenza, diverso rispetto a quello fissato dal Ministero con il citato Decreto, non troverebbe giustificazione alcuna, essendo invece l’intento del MIUR, chiaramente desumibile dalla disciplina dettata a livello nazionale, quello di fissare un calendario di scadenze unico per tutte le Università , così come poi ulteriormente esplicitato sul sito Universitaly.
7.2 Il motivo coglie nel segno.
La previsione di un diverso e più stringente termine decadenziale per poter adempiere al pagamento della tassa di iscrizione non trova alcuna ratio giustificativa nella normativa di riferimento: nè nella sostenuta attrazione della stessa alla sfera di autonomia dell’Università , come invece eccepito dall’Amministrazione resistente, nè tantomeno in effettive esigenze legate alla procedura concorsuale. Inoltre anche il testo del più volte richiamato D.M. (cfr. art. 1 dell’Allegato 2), se consente di evidenziare la volontà  di rimettere alle varie Università , quanto alle procedure per l’iscrizione, in particolare, l’indicazione specifica delle modalità  concrete per procedere al pagamento della tassa di iscrizione (ad esempio, attraverso sportelli bancari aderenti, sportelli bancomat, ecc.), non lascia invece intravvedere la possibilità  di fissare diversi termini di scadenza, richiedendosi che le predette diversificate procedure di pagamento si completassero per tutti gli atenei entro la data del 25 settembre 2013. La tesi prospettata dalla ricorrente, oltre che confermata dalla pubblicazione sullo stesso sito del MIUR di apposito “Calendario Medicina/Odontoiatria” riportante la seguente unica data di scadenza per il perfezionamento dell’iscrizione: ” entro 25/07 pagamento iscrizione presso l’ateneo”,emerge da una lettura coordinata delle varie disposizioni del D.M. in parola, nella parte in cui ha disegnato una procedura unitaria a livello nazionale, con possibilità  per le singole università  di disciplinare, entro i ristretti spazi concessi, esclusivamente specifiche modalità  operative. Da un’interpretazione sistematica delle varie disposizioni contenute nel D.M. in attuazione della L. 264/1999, è possibile evidenziare come per grandi linee sia stata prevista una procedura di accesso alle preselezioni di ammissione ai vari corsi di laurea ad accesso programmato calibrata e gestita a livello nazionale, condotta sullo stesso portale Universitaly, ove sono anche state dettate le informazioni afferenti alle scadenze relative agli adempimenti delle diverse fasi procedurali (cfr. documento all. n. 5 al ricorso), prevedendo coordinate temporali scadenzate in misura uniforme per tutte le Università  interessate (tra l’altro, ad es. identico termine di presentazione delle domande di partecipazione, di svolgimento delle prove, di pubblicazione dei risultati, ecc.), ovvero senza effettuare alcuna diversificazione legata agli atenei indicati come prima preferenza e sede di esame dai singoli candidati. Emerge che i tempi della procedura siano stati dettati dal Ministero, anche per non ingenerare confusione, sulla base di regole chiare ed omogenee per tutte le Università , tranne ove vi fossero esigenze legate alla concreta attuazione delle disposizioni, ma solo, si ripete, quanto alle modalità  pratico – operative, come tali necessariamente da diversificare. Di tali regole, evidentemente, non risulta essere fatta corretta applicazione nel caso in esame.
8. Tali conclusioni sono anche supportate dal rilievo di cui al terzo motivo di ricorso, atteso che i richiamati principi del favor partecipationis e buon andamento della P.A., sarebbero frustrati dall’applicazione della estrema e sproporzionata sanzione dell’esclusione, ove non si sia consentito ai partecipanti alla procedura di interloquire con l’Amministrazione sulla base di regole chiare, precise e non contraddittorie. Detta ultima circostanza, come evidenziato, non ricorre nel caso di specie.
8. Dunque, in conclusione il ricorso deve essere accolto.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, annulla nei limiti di cui in motivazione gli atti impugnati.
Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre IVA, CPA ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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