1. Energia da fonti rinnovabili – Progetto di costruzione ed esercizio di impianto eolico – Autorizzazione unica ex art. 12, D.Lgs. 387/2003 – Autonomo giudizio da parte dell’Amministrazione rispetto al precedente parere di compatibilità ambientale
2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Impugnazione atto presupposto lesivo – Mancata impugnazione atto consequenziale – Efficacia caducatoria – Lim
1. Il provvedimento di autorizzazione unica implica un’autonoma valutazione di tutti gli interessi coinvolti nel procedimento e, pertanto, non ha carattere meramente esecutivo della presupposta valutazione di compatibilità ambientale, non ponendosi rispetto a questa in rapporto di immediata derivazione, nè costituendone una sua inevitabile conseguenza.
2. L’impugnazione dell’atto presupposto di per sè lesivo dell’interesse del soggetto leso consente di soprassedere dall’impugnazione dell’atto consequenziale solo nell’ipotesi in cui l’eventuale annullamento del primo atto sia in grado di determinare l’automatica caducazione del secondo (nel caso di specie, la mancata tempestiva impugnazione del provvedimento conclusivo del procedimento di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 è stata ritenuta preclusiva di ogni contestazione sulla realizzabilità dell’intervento, con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto avverso il parere favorevole di compatibilità ambientale del progetto di costruzione ed esercizio di un impianto eolico, non potendone derivare, dal suo eventuale accoglimento, effetti caducatori rispetto al predetto provvedimento di autorizzazione unica, con il quale si è stabilizzata la lesione originariamente lamentata).
N. 00026/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01422/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1422 del 2009, proposto da:
L.I.P.U.-Lega Italiana Protezione Uccelli, Altura – Associazione per la Tutela degli Uccelli Rapaci e dei Loro Ambienti, rappresentati e difesi dall’avv. Gisella Fico, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Pia Baldassarre, in Bari, Via Piccinni, 128;
contro
Regione Puglia, Comune di Laterza, Comune di Castellaneta; Provincia di Taranto, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cesare Semeraro e Giovanna Liuzzi, con domicilio eletto presso l’avv. Paolo Laterza in Bari, p.zza Umberto, 54;
nei confronti di
Energia in Natura s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Simona Viola, Nicola Bassi, Vincenzo Caputi Iambrenghi, con domicilio eletto quest’ultimo in Bari, Via Abate Eustasio, 5;
e con l’intervento di
Edp Renewables Italia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Bucello, Simona Viola e Giuseppe Macchione, con domicilio eletto presso Giuseppe Macchione, in Bari, Via F. Crispi, 6;
per l’annullamento
– della determinazione del Dirigente Servizio Ecologia 30 marzo 2009 n. 161, pubblicata sul B.U.R.P. n. 74 del 22.5.2009, con la quale il Dirigente dell’Ufficio Valutazione d’Impatto Ambientale, Programmazione e Politiche Energetiche del Settore Ecologia della Regione Puglia ha espresso parere favorevole alla compatibilità ambientale per 11 aerogeneratori, nell’ambito del progetto di costruzione ed esercizio di un impianto eolico da realizzare nel Comune di Laterza (TA) in località Serro Lomonaco;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale ancorchè non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Taranto e di Energia in Natura s.r.l.;
Visto l’atto di intervento volontario della EDP Renewables Italia s.r.l. depositato in Segreteria in data 22 settembre 2014;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2014 per le parti i difensori avv.ti Maria Pia Baldassarre, per delega dell’avv. Gisella Fico; Mario Bucello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 settembre 2009, la L.I.P.U. – Lega Italiana Protezione Uccelli Onlus e Altura – Associazione per la Tutela degli Uccelli Rapaci e dei Loro Ambienti impugnavano dinanzi al Tribunale Amministrativo per la Puglia, Sede di Bari, gli atti e i provvedimenti meglio indicati in epigrafe.
Dopo aver ricostruito in modo particolarmente dettagliato l’iter amministrativo che aveva condotto all’emanazione del parere favorevole di compatibilità ambientale in questione – esponendo la narrativa in fatto in conformità a quanto evidenziato nella determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia del 30 marzo 2009, n. 161, impugnata, – parte ricorrente insorgeva avverso il detto provvedimento, ritenendolo illegittimo e gravemente lesivo dei propri interessi alla salvaguardia dell’ambiente e alla integrità del patrimonio faunistico.
Preliminarmente ed in rito, le Associazioni ricorrenti sottolineavano la sussistenza della propria legittimazione a ricorrere, ex art. 100 c.p.c., in base alle proprie disposizioni statutarie, nonchè sulla scorta di quanto previsto dal decreto di riconoscimento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell’art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349.
Nel merito dei motivi di ricorso, la difesa delle ricorrenti evidenziava la avvenuta violazione e/o falsa applicazione della sentenza 5 luglio 2007, in causa C-255/05 Corte di Giustizia CE, Sez. II; nonchè dell’art. 9 D.P.R. 12 aprile 1996, dell’art. 3-quinquies, dell’art. 23, comma 1 e dell’art. 24 comma 4 – 5 del D.Lgs. n. 152/2006. Lamentava altresì l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, dell’art. 12, comma 1 – 4 (di cui parimenti veniva contestata la legittimità ), e dell’art. 16, comma 4, L.R. Puglia n. 11/2001, nonchè per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 L. n. 241/1990 e della L. 16 marzo 2001, n. 108, recante ratifica della Convenzione di Aarhus.
Ci si doleva, in estrema sintesi, della violazione dei principi e delle norme positive in materia di informazione e partecipazione della collettività , nonchè di chiunque fosse portatore di un interesse giuridicamente tutelato, in relazione al procedimento amministrativo in materia di ambiente e energia da fonti rinnovabili attivato nel caso di specie.
Con un secondo motivo, si contestava, altresì, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 387/2003, nonchè della Deliberazione della G.R. 1 agosto 2008, n. 1462, pubblicata sul B.U.R.P. n. 14 del 10 settembre 2008.
Le ricorrenti, più nel dettaglio, contestavano il percorso procedimentale seguito in concreto dalla Regione Puglia, con particolare riguardo alla mancata convocazione della Conferenza di Servizi ed alla omessa partecipazione della autorità preposta alla tutela paesaggistica.
Con ulteriore separata serie di censure, veniva altresì evidenziata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 della Direttiva del 21 maggio 1992, n. 43 92/43/CEE, nonchè delle Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia, adottate con Deliberazione della G.R. 2 marzo 2004, n. 131, oltre che dell’art. 7 e dell’art. 19 della L.R. Puglia n. 11/2001 e della stessa D.G.R. 2 marzo 2004, n. 131. A supporto si contestava, in aggiunta, la illegittimità del R.R. n. 16/2006 e la violazione e/o falsa applicazione della D.G.R. Basilicata n. 2920 del 13 dicembre 2004 e dell’art. 5 D.P.R. n. 357/1997.
In sintesi, si rimarcava come il progetto di impianto eolico in questione intervenisse su una fascia territoriale collocata fra quattro aree di grande importanza naturalistica, sottolineandosi, in proposito, la gravità degli impatti cumulativi che si sarebbero riversati sul territorio nel caso di sua compiuta realizzazione ed, in particolare, le conseguenze negative per la avifauna locale, oltre alle ulteriori ricadute ambientali negative sui territori della Regione Basilicata.
Da ultimo, si contestava l’eccesso di potere per illogicità e/o l’insufficienza della motivazione, nonchè il travisamento dei fatti, così come concretizzatisi nell’adozione del parere ambientale in oggetto.
Con memoria di stile pervenuta in Segreteria in data 22 settembre 2009, si costituiva in giudizio la Provincia di Taranto.
Con atto di costituzione del 18 settembre 2009 e memoria difensiva del 5 ottobre 2009 si costituiva in giudizio la società Energia in Natura s.r.l., eccependo l’inammissibilità , ovvero l’improcedibilità del gravame, chiedendone in ogni caso il rigetto per infondatezza sia in fatto che in diritto.
La Sezione, con ordinanza n. 614 in data 8 ottobre 2009, respingeva l’istanza di sospensiva.
Nelle more spiegava intervento in giudizio la EDP Renewables s.r.l., in quanto succeduta nel procedimento autorizzatorio alla Energia in Natura s.r.l., a seguito di cessione di ramo d’azienda alla società Italian Wind s.r.l., che poi modificava la denominazione sociale in EDP Renewables Italia s.r.l..
All’esito dell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2014, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Viene impugnata la Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia della Regione Puglia del 30 marzo 2009, n. 164, pubblicata sul B.U.R.P. n. 74 del 22.5.2009, con la quale sono stati esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale 11 aerogeneratori, ulteriormente ridotti ad 8 al fine di consentire il rispetto del parametro di controllo di cui all’art. 13 del R.R. n.16/2006, nell’ambito del progetto di costruzione ed esercizio di un parco eolico da realizzare nel Comune di Laterza (TA), in località Serro Lo Monaco.
Il Collegio, in via preliminare, ritiene di dover scrutinare l’eccezione formulata dalla controinteressata EDP Renewables di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’omessa impugnazione nel termine di legge, decorrente dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 settembre 2014, n. 4518), del provvedimento del 5 ottobre 2012, n. 108, di Autorizzazione Unica ex art. 12, D.lgs. 387/2003, pubblicato sul BURP n. 151 del 18 ottobre 2012.
L’eccezione è fondata.
Essendosi concluso il procedimento di autorizzazione dell’impianto in questione, risulta oramai preclusa ogni contestazione sulla realizzabilità dell’intervento, con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’odierna impugnativa, non potendone derivare, dal suo eventuale accoglimento, effetti caducatori rispetto al predetto provvedimento di A.U., con il quale, invece, si è stabilizzata la lesione lamentata dalle ricorrenti. L’impugnazione dell’atto presupposto di per sè lesivo dell’interesse del soggetto leso, consente di soprassedere all’impugnazione dell’atto consequenziale solo nell’ipotesi in cui l’eventuale annullamento del primo atto sia in grado di determinare l’automatica caducazione del secondo (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 11 aprile 2014 n. 1756); circostanza, questa, che non ricorre nel caso di specie. Poichè il provvedimento di autorizzazione unica implica un’autonoma valutazione di tutti gli interessi coinvolti nel procedimento, esso non ha carattere meramente esecutivo della presupposta valutazione di compatibilità ambientale, non ponendosi rispetto a questa in rapporto di immediata derivazione, nè costituendone una sua inevitabile conseguenza.
Pare evidente che, nella specie, la mancata tempestiva impugnazione di parte ricorrente del provvedimento conclusivo del procedimento autorizzatorio, ovvero dell’A.U. del 5 – 18 ottobre 2012, comporta il consolidarsi dell’assetto di interessi da questo disegnato, ovvero del definitivo giudizio sulla realizzabilità dell’intervento, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso in esame (cfr. Consiglio di Stato, 17 ottobre 2012, n. 5295; Tar Toscana, Firenze, n. 1261/2013).
Va infine disposta la condanna delle ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della EDP Renewables s.r.l., liquidate in € 1.000,00, oltre accessori come per legge. Pare giusto disporre la compensazione delle spese nei confronti delle altre parti, in considerazione della loro qualità e della minima attività processuale svolta nel caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna le ricorrenti L.I.P.U. – Lega Italiana Protezione Uccelli Onlus e Altura – Associazione per la Tutela degli Uccelli Rapaci e dei Loro Ambienti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della EDP Renewables s.r.l., che liquida nella misura di euro 1.000,00, oltre accessori, come per legge. Compensa le spese di giudizio nei confronti delle altre parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)