1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Termini dimidiati – Affidamento della gestione del canile comunale – Applicabilità  – Conseguenze
 
2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Termini – Termine per il deposito del ricorso – Conoscenza della data di perfezionamento della notifica – Art. 55 c.p.a. – Conseguenze
 
3.  Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Termini – Rimessione in termini – Errore scusabile- Art. 37 c.p.a. – Di stretta interpretazione

1. L’affidamento in via temporanea della gestione del canile comunale costituisce affidamento di servizi. Ne consegue l’applicabilità  dell’art. 119, comma 2, c.p.a., secondo cui “tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonchè quelli di cui all’articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo.”
 
 2. Ai sensi dall’art. 55, comma 6, c.p.a., il ricorrente “se non è ancora in possesso dell’avviso di ricevimento, può provare la data di perfezionamento della notificazione producendo copia dell’attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza nel sito internet delle poste. E’ fatta salva la prova contraria”. Il ricorrente, per tanto, al fine di individuare il termine per il deposito del ricorso, ha facoltà  di risalire alla data di perfezionamento della notifica mediante il sito internet delle Poste Italiane. Non può quindi dedurre la tardiva conoscenza di detta data, qualora non abbia allegato prova alcuna di una impossibilità  oggettiva ad avvalersi del detto servizio.
 
3. Il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile riveste carattere eccezionale, nella misura in cui si risolve in una deroga al principio fondamentale di perentorietà  dei termini processuali (ivi incluso quello entro il quale è necessario, per evitare la perenzione, presentare domanda di fissazione di udienza per i ricorsi ultraquinquennali), con la conseguenza che la disposizione che lo ha codificato (art. 37 c.p.a.) deve ritenersi di stretta interpretazione. Esso va, quindi, riconosciuto solo all’esito di un rigoroso accertamento dei presupposti che lo legittimano, ai sensi dell’art. 37 c.p.a., e, quindi, a fronte di obiettive incertezze normative o in presenza di gravi impedimenti di fatto, non imputabili alla parte.

N. 00001/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01204/2014 REG.RIC.
     
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione
Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1204 del 2014, proposto da: 
Associazione V.p.a. Volontari per la Protezione Animali, rappresentato e difeso
dall’avv. Pasquale Sarcone, con domicilio ex lege presso la
Segreteria T.A.R. Puglia, Bari, in Bari, Piazza Massari; 
contro
Comune di Troia, rappresentato e difeso
dall’avv. Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto presso Ignazio Lagrotta, in Bari,
Via Prospero Petroni, 15; 
nei
confronti di
Associazione A.C. Guerrieri con la coda
Guardie Ambientali Zoofile; 
per
l’annullamento,
previa
sospensiva,
della deliberazione di Giunta Comunale del
Comune di Troia n. 89 del 15 luglio 2014, pubblicata il 16 luglio 2014, avente
ad oggetto: affidamento in via temporanea della gestione del canile comunale –
determinazioni;
nonchè di ogni altro atto presupposto,
antecedente, propedeutico, endoprocedimentale, successivo, susseguente,
ancorchè non conosciuto, comunque lesivo dei diritti soggettivi e degli
interessi legittimi della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio
del Comune di Troia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del
giorno 16 dicembre 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti
Pasquale Sarcone e Ignazio Lagrotta;
Comunicata alle parti in forma diretta ed
esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le
condizioni previste;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art.
60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in
data 10 ottobre 2014, l’Associazione V.p.a. Volontari per la Protezione Animali
impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di
Bari, i provvedimenti meglio indicati in oggetto, instando per il loro
annullamento, previa concessione di tutela cautelare.
Parte ricorrente esponeva, in fatto, di
essere una associazione per la protezione degli animali operante nella Regione
Puglia, regolarmente iscritta all’apposito Albo istituito con Delibera di
Giunta Regionale n. 154 del 2 marzo 2004.
Evidenziava, più nel dettaglio, di aver
gestito il canile municipale del Comune di Troia (FG) sin dal 6 luglio 2007, in
forza di apposita convenzione stipulata con il detto Ente, plurime volte
rinnovata e prorogata.
Malgrado l’ultima proroga formale concessa
scadesse in data 30 giugno 2014, e malgrado altresì che, con successiva
Ordinanza del Sindaco n. 23 del 11 luglio 2014, l’Amministrazione comunale
avesse continuato a dare disposizioni alla Associazione ricorrente per la
gestione del detto canile, con nota prot. 11354 del 2 luglio 2014, il Comune
resistente intimava alla Associazione V.p.a. Volontari per la Protezione
Animali di lasciare libero il canile comunale da persone e cose entro tre
giorni dalla ricezione, senza peraltro provvedere all’individuazione di soggetti
sostituti o Associazioni subentranti che proseguissero l’opera di cura e
ricovero dei cani randagi.
Con la deliberazione di Giunta Comunale
del Comune di Troia n. 89 del 15 luglio 2014, pubblicata il 16 luglio 2014,
impugnata nel presente giudizio, l’Amministrazione resistente provvedeva ad
affidare in via temporanea, per quindici giorni a far data dal 16 luglio 2014,
la struttura del canile comunale alla Associazione A.C. Guerrieri con la coda
Guardie Ambientali Zoofile.
Insorgeva la ricorrente avverso tale
provvedimento amministrativo, evidenziando nello stesso plurimi vizi di
legittimità .
Si contestava, più nel dettaglio, la
violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, con eccesso di potere,
in relazione alla violazione della L.R. Puglia n. 12/1995, così come integrata
dalla L.R. n. 4/2010.
In sintesi, con il primo motivo di
ricorso, la Associazione V.p.a. Volontari per la Protezione Animali si doleva
dell’affidamento in gestione del canile municipale del Comune di Troia ad un
soggetto associativo non iscritto all’apposito Albo regionale di cui all’art.
13 della L.R. n. 12/1995.
Si contestava, altresì, la violazione e/o
falsa applicazione di norme di diritto, con eccesso di potere, in relazione
alla violazione della Legge n. 281/1991.
In sintesi, con il secondo motivo di
ricorso, si evidenziava come, malgrado la formale temporaneità  della gestione
per soli quindici giorni, di fatto l’Associazione controinteressata stesse
continuando a gestire il canile del Comune di Troia, pur in presenza di una
intervenuta scadenza temporale del rapporto e in assenza di qualunque atto
amministrativo legittimante.
Si contestava, infine, la violazione e/o
falsa applicazione di norme di diritto, con eccesso di potere, in relazione
alla violazione del D.Lgs. n. 163/2006.
In sintesi, con il terzo ed ultimo motivo
di ricorso, la ricorrente contestava il comportamento amministrativo
complessivo del Comune di Troia nel caso di specie, il quale, alla scadenza del
disposto affidamento temporaneo, non aveva proceduto ad indire nuova gara,
procedendo ad una, in tesi, immotivata gestione in proprio del canile, in
violazione delle disposizioni di legge regionale sull’utilizzo di personale
qualificato e volontari iscritti in appositi albi per la gestione dei canili
municipali.
Con controricorso e atto di costituzione
in giudizio pervenuto in Segreteria in data 29 ottobre 2014, si costituiva il
Comune di Troia, eccependo preliminarmente l’irricevibilità  del ricorso per
tardività  del relativo deposito, contestando nel merito, in fatto ed in
diritto, la fondatezza dei tre motivi di gravame come sopra epitomati.
All’udienza in camera di consiglio del 3
dicembre 2014, fissata per la trattazione della domanda cautelare, la causa
veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, preliminarmente ed in
rito, il ricorso è irricevibile per tardività  del deposito.
Deve anzitutto rilevarsi che detta
eccezione, oltre ad essere stata sollevata in atti dall’Amministrazione
resistente, costituisce vizio pacificamente rilevabile dal Giudice in via
officiosa.
Nel caso di specie siamo in presenza di
una impugnativa di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto
l’affidamento in via temporanea della gestione del canile comunale.
L’art. 119, comma 1, lett. a), c.p.a.
prescrive il rito abbreviato per le controversie aventi ad oggetto “i
provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori,
servizi e forniture”.
In base ad una lineare operazione di
qualificazione, l’affidamento in via temporanea della gestione del canile
comunale costituisce affidamento di servizi.
Ne consegue, a norma dell’art. 119, comma
2, c.p.a. che “tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo,
nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo,
del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonchè quelli di cui
all’articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente
articolo.”.
In particolare, sono dimezzati i termini
per il deposito del ricorso di cui all’art. 45, comma 1, c.p.a. (da trenta a
quindici giorni).
Nel caso di specie, il perfezionamento
della notificazione del ricorso nei confronti del Comune di Troia è avvenuto in
data 10 settembre 2014, laddove nei confronti dell’Associazione
controinteressata è avvenuto in data 15 settembre 2014.
Il ricorso è stato depositato presso la
Segreteria del T.A.R. Puglia, Bari, in data 10 ottobre 2014, oltre il termine
dimidiato di quindici giorni sopra indicato.
Ne consegue l’irricevibile del ricorso per
tardività  del deposito.
I rilievi defensionali opposti dalla
ricorrente a tale esito in rito risultano essere privi di pregio.
Parte ricorrente evidenzia come sarebbe
venuta a conoscenza della data di avvenuta notifica solo a seguito del ritorno
degli avvisi di ricevimento in data 6 ottobre 2014 e che, nei quindici giorni
da tale data, avrebbe proceduto a rituale e tempestivo deposito.
Tale impostazione non può essere
condivisa.
Come normativamente attestato dall’art.
55, comma 6, c.p.a., il ricorrente “se non è ancora in possesso dell’avviso
di ricevimento, può provare la data di perfezionamento della notificazione
producendo copia dell’attestazione di consegna del servizio di monitoraggio
della corrispondenza nel sito internet delle poste. E’ fatta salva la prova
contraria.”.
Non essendo stata fornita prova alcuna di
una impossibilità  oggettiva ad avvalersi del detto servizio di monitoraggio
della corrispondenza, il ricorrente risultava essere pienamente facultato ad un
tempestivo deposito, che in concreto, come detto, non vi è stato.
Da ultimo, appare altresì opportuno
precisare che, ai fini di una ipotizzabile rimessione in termini, l’errore
verificatosi nel caso di specie non è scusabile.
Occorre premettere che il beneficio della
rimessione in termini per errore scusabile riveste carattere eccezionale, nella
misura in cui si risolve in una deroga al principio fondamentale di
perentorietà  dei termini processuali (ivi incluso quello entro il quale è
necessario, per evitare la perenzione, presentare domanda di fissazione di
udienza per i ricorsi ultraquinquennali), con la conseguenza che la
disposizione che lo ha codificato (art. 37 c.p.a.) deve ritenersi di stretta
interpretazione (cfr. Cons. St., Sez. V, 28 luglio 2014, n. 3986).
E’ stato, infatti, opportunamente chiarito
che un’amministrazione eccessivamente generosa nella concessione di tale
beneficio finirebbe per inficiare il principio, quantomeno da considerarsi di
pari dignità  rispetto all’esigenza di assicurare l’effettività  della tutela
giurisdizionale, della parità  delle parti relativamente all’osservanza dei
termini processuali perentori (cfr. Cons. St., Sez. IV, 27 giugno 2014, n.
3231).
Il beneficio dell’errore scusabile va,
quindi, riconosciuto solo all’esito di un rigoroso accertamento dei presupposti
che lo legittimano, ai sensi dell’art. 37 c.p.a., e, quindi, a fronte di
obiettive incertezze normative o in presenza di gravi impedimenti di fatto, non
imputabili alla parte (cfr. Cons. St., Sez. V, 15 luglio 2014, n. 3708).
Nel caso di specie, dal tenore letterale
del ricorso ed, in particolare, dal tenore del terzo motivo di gravame, emerge
netta la consapevolezza del ricorrente di trovarsi di fronte ad una impugnativa
di provvedimento relativa all’affidamento di un servizio comunale.
Da tale evidente consapevolezza, conclusivamente,
doveva discendere il rispetto dei termini processuali sopra ricordati, in
relazione alle prescrizioni processuali ricavabili ex art. 119 c.p.a..
Tenuto conto dell’esito in rito della
presente controversia, della parziale novità  in fatto della questione
sottoposta a scrutinio e del complessivo oggetto della controversia, ritiene il
Collegio che possano sussistere i presupposti di legge per l’integrale
compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di
consiglio del giorno 16 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario,
Estensore

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 
 
 

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