1. Sanità  e farmacie – Servizio sanitario – Accreditamento istituzionale – Convenzione – Clausola avente ad oggetto la rinuncia alla tutela giudiziale – Illegittimità 


2. Processo amministrativo – Tutela cautelare – Periculm in mora – Prossima scadenza del termine per la stipulazione della convenzione in regime di accreditamento – Sussiste 

1. La convenzione avente ad oggetto l’erogazione di prestazioni sanitarie in regime di accreditamento è illegittima nella parte in cui impone alla struttura sanitaria la rinuncia ad ogni azione proposta, o da proporsi, avverso i presupposti atti amministrativi, risolvendosi in una lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.


2. In caso di prossima scadenza del termine per la stipulazione della convenzione avente ad oggetto l’erogazione di prestazioni sanitarie, sussiste un profilo di pericolo grave ed irreparabile tale da giustificare la tutela cautelare rispetto agli atti amministrativi con cui si è provveduto all’ approvazione della medesima convenzione.

N. 00014/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01612/2014
REG.RIC.           
     
REPUBBLICA
ITALIANA
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione
Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale
1612 del 2014, proposto da:

Consorzio San Raffaele, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Francesco Paolo Bello e Giovanni Di Cagno, con domicilio
eletto presso il primo in Bari, Via Arcivescovo Vaccaro, 45;

contro
Regione Puglia, Azienda Sanitaria Locale
Bari; Ministero dell’Economia e delle Finanze, Tavolo Tecnico per la Verifica
degli Adempimenti Regionali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Ministero della Salute, Comitato Permanente per la Verifica dell’Erogazione dei
Livelli Essenziali di Assistenza presso il Ministero della Salute, in persona
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi
per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in
Bari, Via Melo, 97; 
per
l’annullamento
previa
sospensione dell’efficacia,
della deliberazione di G.R. Puglia del
6.8.2014, n. 1796, e dell’allegato testo “schema tipo accordo contrattuale per
l’erogazione e l’acquisto di prestazioni sanitarie da parte di Residenze
sanitarie assistenziali”;
di tutti gli atti presupposti, connessi o
consequenziali;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Tavolo Tecnico per la Verifica
degli Adempimenti Regionali, del Ministero della Salute e del Comitato
Permanente per la Verifica dell’Erogazione dei Livelli Essenziali di
Assistenza;
Vista la domanda di sospensione
dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale
dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e
competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del
giorno 8 gennaio 2015 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i
difensori, avv. Francesco Paolo Bello e avv. dello Stato Donatella Testini;

Considerato che, seppur ad un sommario
esame proprio della presente fase, l’istanza cautelare appare meritevole di
accoglimento solo limitatamente alla clausola di salvaguardia contenuta nello
schema di contratto allegato alla delibera regionale impugnata che prevede “la
struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già  intraprese avverso i
predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i
provvedimenti già  adottati e conoscibili”, attesa la sua idoneità  a ledere il
diritto alla difesa costituzionalmente garantito;
Tenuto conto che sussiste altresì il
pericolo di un danno grave e irreparabile, vista l’imminente scadenza del
termine di rinnovo delle convenzioni in atto e del relativo obbligo delle
strutture convenzionate di sottoscrivere i nuovi accordi al fine di continuare
ad erogare le prestazioni sanitarie in regime di accreditamento;
Ritenuto infine che le spese di questa
fase possano essere integralmente compensate tra le parti, attesa la
peculiarità  delle questioni sottese alla decisione, che necessitano di adeguato
approfondimento in sede di merito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia – Bari, Sezione Seconda, accoglie l’istanza cautelare e, per
l’effetto, sospende l’atto impugnato nei limiti di cui in motivazione.
Fissa per la trattazione di merito del
ricorso l’udienza pubblica del 2.7.2015.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita
dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che
provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di
consiglio del giorno 8 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)