Pubblico impiego – Forze armate – Rapporto di servizio – Indennità per lo svolgimento di sevizi esterni – Presupposti
Secondo quanto previsto dagli articoli art. 9 del d.P.R. 31 luglio 1995 e 11 del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 l’attribuzione del beneficio dell’indennità per lo svolgimento di servizi esterni al personale di polizia penitenziaria ha come presupposto non soltanto l’adempimento a formali ordini di servizio, ma l’effettivo svolgimento di un’attività caratterizzata da un particolare disagio derivante dall’esposizione agli agenti atmosferici esterni o a specifici rischi, disagio che deve essere documentato dall’interessato al momento della proposizione della domanda di riconoscimento del ristoro.
N. 01621/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01203/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1203 del 2011, proposto da:
Giovanni Battista Anelli, Antonio Bucci, Girolamo Carbone, Oronzo Castellini, Giuseppe Cazzolla, Giovanni Corona, Vitantonio Difino, Angelo Mirti, Alfonso Massaro, Sergio Antonio Pastore, Massimo Peino, Nicola Petranca, Michele Rosario Piscazzi, Domenico Porfido, Vincenzo Pugliese, Michele Tatoli, Vincenzo Velon, rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Lorusso, con domicilio eletto presso Alessandro Di Cagno, in Bari, Via Putignani, 47;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97;
Ministero della Giustizia, Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria;
per l’accertamento del diritto
alla corresponsione delle indennità per servizi esterni in favore del personale di Polizia Penitenziaria impiegato presso i servizi di controllo tramite le sale regie e le centrali operative, per il periodo da gennaio 2003 al dicembre 2007.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Domenico Damato, per delega dell’avv. Giovanni Lorusso, e Donatella Testini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 23 giugno 2011, i ricorrenti indicati in epigrafe si rivolgevano al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, allo scopo di veder accertato il loro diritto alla corresponsione delle indennità per servizi esterni in favore del personale di Polizia Penitenziaria impiegato presso i servizi di controllo tramite le sale regie e le centrali operative, per il periodo da gennaio 2003 al dicembre 2007.
Premettevano i ricorrenti di essere tutti dipendenti del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP), operanti presso la Centrale Operativa Regionale e rivestenti le qualifiche di ispettore capo turno e assistente con mansioni di operatore radio.
Con lettere raccomandate A.R. inviate in data 11 dicembre 2008 e 14 luglio 2009, i predetti rivolgevano istanza al Ministero della Giustizia ed al Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per il pagamento delle indennità per servizi esterni, per il periodo da gennaio 2003 al dicembre 2007, secondo quanto previsto – in tesi – dalla lettera circolare n. 26424/1.1. del 13 settembre 1999.
Restando inevasa ogni loro richiesta, i ricorrenti si rivolgevano al Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe evidenziando la violazione e falsa applicazione della circolare n. 26424/1.1. del 13 settembre 1999 citata, chiedendo dichiararsi il loro diritto alla corresponsione delle dette indennità , oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Con atto pervenuto in Segreteria in data 15 dicembre 2012, si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia a mezzo dell’Avvocatura erariale, producendo note dell’Ufficio del Capo Dipartimento del DAP, con le quali si eccepiva la prescrizione del diritto asseritamente fatto valere e si contestava nel merito, in fatto ed in diritto, l’introdotta pretesa.
All’udienza pubblica del 19 novembre 2014, la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, si può prescindere dall’esame dell’eccezione di prescrizione, essendo il ricorso infondato nel merito.
Il compenso giornaliero per il personale della Polizia di Stato è disciplinato dall’art. 9 del D.P.R. n. 395/1995 e dall’art 11 del D.P.R. n. 254/1999.
La prima disposizione statuisce che “1. A decorrere dal 1° novembre 1995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena e quelli svolti dal personale del Corpo forestale dello Stato, è corrisposto un compenso giornaliero pari a L. 5.100 lorde . 2. Il compenso di cui al comma 1 compete anche al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati. 3. A decorrere dal 1° novembre 1995 le misure dell’indennità di ordine pubblico in sede di cui all’art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284 , come rideterminate dall’art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, sono incrementate di L. 2.500 lorde per ogni turno.”.
La seconda dispone che “1. A decorrere dal 1° giugno 1999 il compenso giornaliero di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, è esteso al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità , nonchè tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all’esterno degli Uffici o presso enti e strutture di terzi.”.
In definitiva, in base alla citata normativa, l’indennità è dovuta al personale delle forze di Polizia impiegato, sulla base di formali ordini di servizio, in servizi esterni, ossia svolti all’esterno degli Uffici o presso enti e strutture di terzi, organizzati in turni.
L’attribuzione del beneficio, secondo una ormai consolidata esegesi, costituisce un ristoro per un’attività caratterizzata da condizioni di particolare disagio (derivante dall’esposizione a particolari agenti atmosferici o a specifici rischi, quali quelli derivanti da mansioni di controllo e di vigilanza su detenuti), mentre non si può configurare per il solo fatto che l’attività lavorativa si svolga fisicamente al di fuori dei locali dell’ufficio di appartenenza, determinandosi, altrimenti, un evidente snaturamento della finalità della suddetta indennità (cfr. Cons. St., IV, 19 dicembre 2008, n. 6383; VI, 12 febbraio 2008, n. 469; Tar Toscana, I, 11 aprile 2013, n. 543).
Nel caso in esame, non è stato documentato dai ricorrenti l’avvenuto svolgimento di servizi esterni, comportanti quel particolare disagio richiesto dalla normativa nei termini sopra indicati, o l’esposizione a specifici e qualificati rischi – quali quelli derivanti dal contatto con i detenuti – da considerarsi presupposto necessitato per l’erogazione delle indennità in esame.
Da tanto consegue che l’introdotto ricorso deve essere respinto.
In considerazione della qualità delle parti, del rapporto di lavoro subordinato intercorrente fra le medesime e della parziale novità della questione, ritiene il Collegio che possano sussistere i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite occorse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)