Processo amministrativo – Ricorso – Associazione – Interesse e legittimazione – Procura alle liti – Nullità
La delega del Presidente al vicepresidente di un’associazione del potere di rappresentanza della stessa dinanzi a tutte “le autorità amministrative, giudiziarie e fiscali” non può considerarsi sufficiente ad escludere che l’autorizzazione a promuovere la lite debba essere comunque rilasciata dalla giunta esecutiva dell’associazione – tanto più che il presidente è munito di legittimazione passiva autosufficiente – per quanto previsto dagli artt. 11 e 12 dello statuto secondo cui il presidente ha la legale rappresentanza dell’ente, mentre la giunta esecutiva esercita i poteri d ordinaria e straordinaria amministrazione (ivi rientrando la promozione di azioni giudiziarie). Il mandato conferito senza la previa autorizzazione della Giunta, pertanto, è attinto da nullità .
N. 01617/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01421/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1421 del 2009, proposto da:
L.I.P.U. – Lega Italiana Protezione Uccelli Onlus, rappresentata e difesa dall’avv. Gisella Fico, con domicilio eletto presso Maria Pia Baldassarre, in Bari, Via Piccinni,128;
contro
Regione Puglia, Comune di Laterza, Comune di Matera, Comune di Taranto;
Provincia di Taranto, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanna Liuzzi e Cesare Semeraro, con domicilio eletto presso Paolo Laterza, in Bari, Piazza Umberto, 54;
nei confronti di
Laterza Wind 2 S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Loredana Milone, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, Bari, in Bari, Piazza Massari, 6;
per l’annullamento
della Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia della Regione Puglia del 30 marzo 2009, n. 164, pubblicata sul B.U.R.P. n. 74 del 22.5.2009, con la quale è stato espresso parere favorevole di compatibilità ambientale per 10 aerogeneratori, nell’ambito del progetto di costruzione ed esercizio di un parco eolico da realizzare nel Comune di Laterza (TA), in località Lamia di Clemente – Fontana S. Pietro;
di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale ancorchè non conosciuto, e con espressa riserva di formulare motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Laterza Wind 2 S.r.l. e della Provincia di Taranto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Udito per la parte il difensore avv. Maria Pia Baldassarre, per delega dell’avv. Gisella Fico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 18 settembre 2009, la L.I.P.U. – Lega Italiana Protezione Uccelli Onlus impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo per la Puglia, Sede di Bari, gli atti e i provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Dopo aver ricostruito in modo particolarmente dettagliato l’iter amministrativo che aveva condotto all’emanazione del parere favorevole di compatibilità ambientale in questione – esponendo la narrativa in fatto in conformità a quanto evidenziato nella determinazione del Dirigente Servizio Ecologia della Regione Puglia del 30 marzo 2009, n. 164 – parte ricorrente insorgeva avverso il detto provvedimento, ritenendolo illegittimo e gravemente lesivo dei propri interessi.
Preliminarmente ed in rito, l’Associazione ricorrente sottolineava la sussistenza della propria legittimazione a ricorrere, in base alle proprie disposizioni statutarie, nonchè sulla scorta di quanto previsto dal decreto di riconoscimento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell’art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349.
Nel merito dei motivi di ricorso, la difesa della L.I.P.U. evidenziava la avvenuta violazione e/o falsa applicazione della sentenza 5 luglio 2007, in causa C-255/05 Corte di Giustizia CE, Sez. II; nonchè dell’art. 9 D.P.R. 12 aprile 1996, dell’art. 3-quinquies, dell’art. 23, comma 1 e dell’art. 24 comma 4 – 5 del D.Lgs. n. 152/2006. Lamentava altresì l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, dell’art. 12, comma 1 – 4 (di cui parimenti veniva contestata la legittimità ), e dell’art. 16, comma 4, L.R. Puglia n. 11/2001, nonchè per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 L. n. 241/1990 e della L. 16 marzo 2001, n. 108, recante ratifica della Convenzione di Aarhus.
Ci si doleva, in estrema sintesi, della violazione dei principi e delle norme positive in materia di informazione e partecipazione della collettività , nonchè di chiunque fosse portatore di un interesse giuridicamente tutelato, in relazione al procedimento amministrativo in materia di ambiente e energia da fonti rinnovabili attivato nel caso di specie.
Si contestava, altresì, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 387/2003, nonchè della Deliberazione della G.R. 1 agosto 2008, n. 1462, pubblicata sul B.U.R.P. n. 14 del 10 settembre 2008.
Il ricorrente, più nel dettaglio, contestava il percorso procedimentale seguito in concreto dalla Regione Puglia, con particolare riguardo alla mancata convocazione della Conferenza di Servizi ed alla omessa partecipazione della autorità preposta alla tutela paesaggistica.
Con ulteriore separata serie di censure, veniva altresì evidenziata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 della Direttiva del 21 maggio 1992, n. 43 92/43/CEE, nonchè delle Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia, adottate con Deliberazione della G.R. 2 marzo 2004, n. 131, oltre che dell’art. 7 e dell’art. 19 della L.R. Puglia n. 11/2001 e della stessa D.G.R. 2 marzo 2004, n. 131. A supporto si contestava, in aggiunta, la illegittimità del R.R. n. 16/2006 e la violazione e/o falsa applicazione della D.G.R. Basilicata n. 2920 del 13 dicembre 2004 e dell’art. 5 D.P.R. n. 357/1997.
In sintesi, si rimarcava come il progetto di impianto eolico in questione intervenisse su una fascia territoriale collocata fra quattro aree di grande importanza naturalistica, sottolineandosi, in proposito, la gravità degli impatti cumulativi che si sarebbero riversati sul territorio nel caso di sua compiuta realizzazione ed, in particolare, le conseguenze negative per la avifauna locale (in particolare, chirotteri), oltre alle ulteriori ricadute ambientali negative sui territori della Regione Basilicata.
Da ultimo, si contestava l’eccesso di potere per illogicità e/o l’insufficienza della motivazione, nonchè il travisamento dei fatti, così come concretizzatisi nell’adozione del parere ambientale in oggetto.
Con memoria di stile pervenuta in Segreteria in data 22 settembre 2009, si costituiva in giudizio la Provincia di Taranto.
Con atto di costituzione del 23 settembre 2009 e memoria difensiva del 7 ottobre 2009 si costituiva in giudizio la società Laterza Wind 2 S.r.l., eccependo l’inammissibilità , ovvero l’irricevibilità del gravame, chiedendone in ogni caso il rigetto per infondatezza sia in fatto che in diritto.
La Sezione, con ordinanza n. 632 in data 9 ottobre 2009, respingeva l’istanza di sospensiva.
All’esito dell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2014, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Viene impugnata la Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia della Regione Puglia del 30 marzo 2009, n. 164, pubblicata sul B.U.R.P. n. 74 del 22.5.2009, con la quale è stato espresso parere favorevole alla compatibilità ambientale per 10 aerogeneratori, nell’ambito del progetto di costruzione ed esercizio di un parco eolico da realizzare nel Comune di Laterza (TA), in località Lamia di Clemente – Fontana S. Pietro.
Devono preliminarmente essere esaminate, in proposito, le eccezioni di rito formulate dalla società controinteressata, tra le quali innanzitutto quella attinente alla nullità della procura alle liti.
Viene rilevato che il mandato al difensore, a margine dell’atto di ricorso, è stato sottoscritto dal sig. Giuliano Bianchi, vice-presidente della L.I.P.U. – Lega Italiana Protezione Uccelli Onlus, in virtù dei poteri allo stesso spettanti ai sensi dello statuto, nonchè per effetto di procura speciale conferita dal presidente dell’associazione, sig. Giuliano Tallone, con atto del notaio Borri di Parma – rep. 75786 del 2 febbraio 2008.
Sennonchè, come fondatamente eccepito dalla difesa della società controinteressata:
– gli artt. 11 e 12 dello statuto dell’associazione ricorrente stabiliscono che il presidente ha la legale rappresentanza dell’ente e la giunta esecutiva esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (tra cui rientra la promozione di azioni giudiziarie: proprio con specifico riguardo alla L.I.P.U., cfr., in giurisprudenza, TAR Puglia Bari, I Sez., 8 luglio 2009, n. 2109; TAR Friuli Venezia Giulia, 18 giugno 2004 n. 429);
– con la procura speciale in data 2 febbraio 2008, prodotta in copia da parte ricorrente, il presidente sig. Giuliano Tallone ha autorizzato il vice-presidente sig. Giuliano Bianchi a stipulare contratti e dirigere collaboratori e dipendenti dell’associazione e gli ha inoltre conferito “¦il potere di rappresentanza dell’associazione davanti a tutte le autorità amministrative, giudiziarie e fiscali”, senza tuttavia far venire meno, in tal guisa, la necessità di apposita delibera di autorizzazione a promuovere la lite proveniente dall’organo collegiale statutario, dal momento che allo stesso presidente (delegante) spetta ordinariamente, secondo lo statuto, la sola legittimazione processuale passiva.
Ai predetti rilievi non ha efficacemente replicato il difensore di parte ricorrente, che, invero, avrebbe dovuto dimostrare che la proposizione della lite era stata autorizzata dalla giunta esecutiva dell’associazione. Parte ricorrente neppure ha depositato la delibera del consiglio direttivo del 2 dicembre 2007, richiamata (ma non allegata) nell’atto notarile di conferimento di procura al vice-presidente.
Discende da quanto detto la nullità della procura alle liti e l’inammissibilità del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto della minima attività processuale svolta nel caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente L.I.P.U. – Lega Italiana Protezione Uccelli Onlus al pagamento delle spese processuali in favore delle due parti costituite, che liquida nella misura di euro 500,00 (cinquecento,00), per ciascuna di esse, oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)