1. Procedimento amministrativo – Partecipazione – Art. 10 bis l.n.241/1990 – Comunicazione del preavviso di diniego e invito a presentare memorie – Necessità  – Ragioni – Omessa comunicazione – Conseguenze


2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Titolo abilitativo – Istanza di rilascio del permesso di costruire – In zona quasi completamente edificata ed urbanizzata – Diniego per mancata presentazione di piano di lottizzazione – Illegittimità  del diniego

1. La norma di cui all’art. 10 bis l.n. 241/1990 risponde all’esigenza non solo e non tanto di tutela delle ragioni del privato, attraverso le garanzie partecipative in contraddittorio, ma anche e soprattutto di tutela del corretto agire amministrativo, realizzando le premesse per una compiuta valutazione di tutte le circostanze di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie, al fine di realizzare una maggiore efficienza dell’azione amministrativa. Pertanto, l’omessa comunicazione del preavviso di diniego e dell’invito a presentare memorie comporta l’illegittimità  dell’azione amministrativa poichè non consente all’Amministrazione di valutare quanto il soggetto interessato possa dedurre e documentare in contraddittorio.


2. E’ sufficiente la presentazione di istanza per il rilascio di permesso di costruire, anzichè di un piano di lottizzazione, qualora l’intera maglia in cui ricada l’intervento edilizio risulti quasi completamente edificata (per più di 2/3), nonchè dotata di infrastrutture e opere di urbanizzazione.

N. 01597/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00586/2008 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 586 del 2008, proposto da: 
Stars s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Calculli, con domicilio eletto presso Avv. Teresa Chiarelli in Bari, Via N. De Giosa, n.6; 

contro
Comune di Gioia del Colle in Persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Eugenio Matarrese, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Bari, Via Crisanzio n. 9; 

per l’annullamento
1) dell’atto del Comune di Gioia del Colle del 30.1.2008, prot. 2201114735-07, a firma del Dirigente dell’Ufficio Tecnico (Serv. Urbanistica), consegnato il 15.2.2008, avente ad oggetto comunicazione del diniego di permesso di costruire con riferimento a domanda per la realizzazione di edifici per abitazioni e attività  commerciali in zona C/1 di P.R.G.;
2) dell’ignoto provvedimento “in data 28.1.2008”, non comunicato con il quale si assume esser stato disposto il diniego del permesso di costruire nell’atto sub 1;
3) di qualsivoglia atto che esprima diniego alla realizzazione dell’iniziativa, sotto qualsiasi forma, anche concludente e per silentium, anche nelle forme di silenzio inadempimento, ed in qualsivoglia contenitore, veicolo, atto espresso;
4) di ogni eventuale atto o provvedimento, ancorchè incognito e verosimilmente insussistente, interno, istruttorio, consultivo, endoprocedimentale del Comune e di suoi organi e soggettività , e di ogni provvedimento inerente o connesso, presupposto, preparatorio o conseguente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Gioia del Colle in persona del Sindaco p.t.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2014 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Fabrizio Lofoco e Eugenio Matarrese;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 15/4/08 e depositato il 29/4/008, STARS s.r.l. ha impugnato il diniego di permesso di costruire emesso dal dirigente dell’U.T.C. di Gioia del Colle, il 28/1/2008 (atto non comunicato nè notificato), sull’istanza relativa alla realizzazione di edifici destinati ad abitazioni ed attività  commerciali in zona C/1. Il diniego è motivato con riferimento alla necessità  che il predetto intervento sia supportato dalla presentazione al Comune di un piano di lottizzazione dell’area in luogo del permesso di costruire (come emerge dalla nota del 30/1/08, anch’essa gravata, con cui si è dato notizia alla ricorrente del predetto diniego).
La ricorrente lamenta l’illegittimità  del provvedimento di diniego per violazione dell’art. 10 bis L. 241/90, vizio di motivazione e difetto di istruttoria, insistendo per il suo annullamento.
Il Comune di Gioia del Colle ha resistito alla domanda.
All’udienza del 26.11.2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente vanno respinte le istanze di rinvio.
Il Collegio è, infatti, dell’avviso, che la causa vada decisa, in considerazione delle esigenze di celerità  imposte dalla vetustà  del giudizio, la cui definizione risulta calendarizzata per l’odierna udienza, ex art. 16 delle disposizioni di attuazione del c.p.a.
Nel merito, giova premettere che , in adempimento all’ordinanza presidenziale n. 112/2014 in atti, il Comune resistente ha relazionato sulla vicenda procedimentale per la quale è causa, evidenziando di aver ricevuto in data 7/10/2013 dal tecnico incaricato della STARS una nota con allegata una tavola dimostrativa della circostanza che l’intervento programmato rientrava in tessuto edificato, nota sulla scorta della quale, in data 13/12/13, il Dirigente dell’U.T.C. ha emesso parere favorevole al rilascio del permesso richiesto.
Il ricorso merita accoglimento.
Risulta, infatti, fondato il motivo di censura con cui si deduce la violazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990 e s.m.i., non essendo stato il diniego preceduto dalla rituale comunicazione del preavviso di diniego.
La norma di cui all’art. 10 bis cit. risponde all’esigenza non solo e non tanto di tutela delle ragioni del privato, attraverso le garanzie partecipative in contraddittorio, ma anche e soprattutto di tutela del corretto agire amministrativo, realizzando le premesse per una compiuta valutazione di tutte le circostanze di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie, al fine di realizzare una maggiore efficienza dell’azione amministrativa.
àˆ evidente, infatti, che, a seguito dell’apporto partecipativo del ricorrente, l’Amministrazione avrebbe potuto valutare quanto dedotto e documentato e procedere ad adeguati accertamenti in ordine alla edificazione della maglia urbanistica ed allo stato dell’urbanizzazione dell’area.
Nel caso in esame, la censura risulta formulata dal ricorrente non soltanto con riferimento al profilo della violazione formale, bensì nella sua sostanziale articolazione, nel senso che il ricorrente ha evidenziato in sede giurisdizionale tutte le concrete ragioni che avrebbe avuto diritto di dedurre in sede di contraddittorio e di osservazioni nell’ambito del sub procedimento di cui al citato art. 10 bis.
Ha, invero, rappresentato che l’intera maglia in cui ricade l’area di intervento risulta quasi completamente edificata, nonchè dotata di infrastrutture e opere di urbanizzazione (come emerge dalla tav. 15, già  allegata alla richiesta di permesso di costruire).
Nè l’Amministrazione in questa sede ha fornito prova idonea a supportare l’applicabilità  alla fattispecie in esame del disposto di cui all’art. 21 octies l. 241/1990. Va anzi rimarcato che il dirigente dell’UTC di Gioia del Colle con nota del 19/12/13 prot. 53133 ha dato atto dell’ “esistenza delle urbanizzazioni e dell’edificazione della maglia per più dei 2/3”, circostanza in base alla quale il medesimo dirigente aveva – quindi – formulato parere favorevole al rilascio del permesso di costruire chiesto dalla ricorrente (cfr. comunicazione del 13/12/13 in atti).
Per le suesposte ragioni la domanda va accolta, limitatamente al diniego del 28/1/08 (non avendo la nota del 30/1/08 portata provvedimentale), restando assorbiti i restanti profili di censura di carattere sostanziale.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il diniego impugnato .
Condanna il Comune di Gioia del Colle alla rifusione in favore di STARS s.r.l. delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre i.v.a., c.p.a., spese generali e rimborso del c.u.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nelle camere di consiglio dei giorni 26 novembre e 10 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Desirèe Zonno, Presidente FF
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
Maria Colagrande, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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