Pubblica sicurezza – Autorizzazioni di polizia – Revoca  – Requisiti di affidabilità   – Necessità  – Mancata partecipazione al procedimento  – Irrilevanza 

Laddove l’esame della documentazione in atti rivela una complessiva inaffidabilità  del soggetto interessato, è legittima la revoca comminata nei suoi confronti, anche qualora il procedimento di secondo grado risulti non assistito dalle garanzie partecipative previste, atteso che la gravità  delle infrazioni commesse porta ad escludere che la partecipazione dell’interessato avrebbe potuto determinare un esito differente del procedimento. 

N. 00747/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01458/2014 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1458 del 2014, proposto da:

N. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., e M.V., rappresentati e difesi dal prof. avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l’avv. Ugo Patroni Griffi in Bari, alla piazza Luigi di Savoia, n. 41/A;

contro
Questura di Foggia e U.T.G. – Prefettura di Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-del decreto prot. n. 33435 del 6.11.2014, notificato il successivo 8.11.2014, con il quale il Prefetto della Provincia di Foggia ha revocato le autorizzazioni di polizia relative all’esercizio dell’attività  di trasporto e scorta valori a mezzo di Guardie Giurate Particolari nonchè l’attività  di vigilanza generica;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, tra cui in particolare la conseguente cessazione delle funzioni delle guardie particolari giurate dipendenti della N. srl, nonchè il Regolamento del Questore di Foggia n. 12 del 16.3.2000 successivamente integrato e modificato nei limiti dell’interesse fatto valere;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Foggia e di U.T.G. – Prefettura di Foggia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Sergio De Giorgi, su delega dell’avv. E. Sticchi Damiani, per la parte ricorrente e avv. dello Stato Walter Campanile, le Amministrazioni intimate;
 

Ritenuto che le infrazioni contestate evidenziano una complessiva inaffidabilità  del soggetto e che ciò rileva sul piano del rapporto fiduciario sul quale si fondano le autorizzazioni di polizia;
Ritenuto, altresì, che la censurata mancanza di contraddittorio procedimentale non è supportata da elementi sostanziali utili a dimostrare che la società  ricorrente avrebbe apportato un contributo decisivo;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)