Tutela dei beni culturali e del paesaggio – Conferenza preliminare – Motivato dissenso della Soprintendenza – Indicazione modifiche progettuali – Necessità – Trasmissione degli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’intesa – Fattispecie
Il progetto di messa in sicurezza di un’area sottoposta a tutela paesaggistico – ambientale (nella specie progetto preliminare di recupero statico – funzionale delle cavità carsico – marine) deve essere sottoposto alla conferenza di servizi preliminare di cui all’art. 14 bis della l. 241 del 6 agosto 1990 secondo cui in caso di dissenso motivato da parte della soprintendenza devono essere indicate le modifiche progettuali necessarie all’assenso del progetto preliminare. Nel caso di specie, inoltre, poichè il progetto riguarda grotte sottostanti il centro storico abitato ed è stato oggetto di un imponente finanziamento che rischia di essere perso, sussistono i presupposti di gravità ed urgenza affinchè il g.a. ordini alla regione, in qualità di amministrazione procedente nella conferenza di servizi de qua, ai sensi del terzo comma dell’art. 14 quater della l. 41/1990 la trasmissione degli atti al Consiglio dei Ministri per il raggiungimento dell’intesa ivi prevista.
N. 00719/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01325/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1325 del 2014, proposto da:
Comune di Polignano a Mare, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Vito Aurelio Pappalepore in Bari, Via Pizzoli n. 8;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paes. Province di Ba, Fg e Barletta-Andria-Trani, Capitaneria di Porto di Bari, Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale Puglia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in Bari, alla v. Melo, n. 97, sono domiciliati ex lege; Regione Puglia, Autorità di Bacino per la Puglia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
nei confronti di
Favellato Claudio S.P.A;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Favellato Claudio S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Salvatore Napolitano, Michele Dionigi, con domicilio eletto presso Michele Dionigi in Bari, Via Fornari n. 15/A;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del parere prot. MBAC-SBAP-BA STP 0009567 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, espresso ai sensi dell’articolo 146 del d.lgs n. 42/2004, afferente lavori di recupero statico funzionale delle cavità carsico marine e delle pareti rocciose tra il Bastione di S. Stefano e la Grotta Palazzese, acclarato al protocollo comunale al n. 18337 in data 11 luglio 2014;
del preavviso di parere contrario prot n. 8098 cl 34.04.02/2 294 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, del 12 giugno 2014, afferente i lavori predetti;
della nota prot. 6024 del 16 giugno 2014 della Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, avente ad oggetto “Convocazione Comitato tecnico”;
delle risultanze del comitato tecnico tenutosi presso la Direzione Regionale peri i beni culturali e paesaggistici della Puglia in data 1 luglio 2014 ed acclarate al protocollo comunale al n. 18437 del 14 luglio 2014;
degli esiti della Conferenza di Servizi in data 17 giugno 2014 tenutasi presso gli Uffici del Servizio Ecologia della Regione Puglia; di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compreso, ove occorra, il parere prot. n. 14009 cl. 34 04 02/2.284 del 7 ottobre 2013 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Bari Barletta-Andria-Trani e Foggia ed afferente al progetto preliminare dei lavori di recupero statico funzionale delle cavità carsico marine e delle pareti rocciose tra il Bastione di S. Stefano e la Grotta Palazzese.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo e di Soprintendenza per Beni Architettonici e Paes. Province di Ba, Fg e Barletta-Andria-Trani e di Capitaneria di Porto di Bari e di Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2014 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Vito Aurelio Pappalepore, Valter Campanile e Michele Dionigi;
Considerato che:
– l’iter procedimentale emergente dalla documentazione versata in atti si palesa del tutto difforme dal modello procedimentale di cui all’art .14 bis e ss. l. 241/90;
– il parere gravato difetta delle necessarie indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso, come richiesto dall’art. 14 quater l. cit.
– sussiste il lamentato periculum in mora, osservato che l’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione ricorrente è da ricondursi alla tutela della pubblica incolumità (una volta evidenziato che parte del centro storico abitato della città insiste proprio sul costone roccioso interessate all’intervento di messa in sicurezza per il quale è causa);
– nel bilanciamento degli interessi non può sottovalutarsi neppure il rischio di perdita dell’ingente finanziamento conseguito;
Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per il riconoscimento della invocata tutela cautelare, a mezzo di un’ordinanza propulsiva con cui si ordini alla Regione di provvedere – nel termine di gg. 40 dalla comunicazione della presente ordinanza – alla trasmissione degli atti procedimentali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le valutazioni di competenza ex art. 14 quater co. 3 l. 241/90;
Considerato che sussistono giusti motivi per compensare le spese di fase, attesa la complessità della questione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), accoglie la domanda cautelare nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina alla Regione di provvedere, nel termine di gg. 40 dalla comunicazione della presente ordinanza, alla trasmissione degli atti procedimentali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le valutazioni di competenza ex art. 14 quater co. 3 l. 241/90.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica dell’ 8/10/2015.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)