Accesso – Accesso ai documenti – Atti concernenti concorso pubblico – Interesse qualificato e differenziato
 

 
Alla partecipazione alla procedura concorsuale consegue, in capo al ricorrente, la titolarità  di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità  della procedura. Quest’ultimo concretizza l’interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti che, in applicazione dell’art. 22 della L. n. 241/1990, è richiesto quale presupposto necessario per il riconoscimento del diritto di accesso.
 

N. 01532/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00813/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 813 del 2014, proposto da: 
Marica Laudadio, rappresentata e difesa dall’avv. Michele Langiulli, con domicilio eletto presso Maurizio Sportelli in Bari, Via G. Re David n. 1/E; 

contro
Istituto Comprensivo “A. Gramsci – N. Pende” – Noicattaro, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato Di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97; 

nei confronti di
Maria Mazzacane; 

per l’accertamento
(ex art. 116 c.p.a.) della illegittimità  del silenzio rigetto serbato dall’Istituto comprensivo ” A. Gramsci – N. Pende” sull’istanza di accesso del 15.04.2014 agli atti del “Bando Pubblico di selezione per conferimento di incarichi per lo svolgimento di attività  educativo-didattiche nella sezione Primavera”.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Comprensivo “A. Gramsci – N. Pende” – Noicattaro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Michele Langiulli e Valter Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La ricorrente, con nota prot. 1915 del 15 aprile 2014, ha presentato, all’Istituto Comprensivo “A Gramsci – N. Pende” di Noicattaro, istanza di accesso ai titoli della sig.ra Mazzacane Maria e agli atti ad essi connessi, presentati per la partecipazione al “Bando Pubblico di selezione per il conferimento di incarichi per lo svolgimento di attività  educativo – didattiche nella Sezione Primavera”.
La richiesta è fondata sulla pendenza del ricorso Reg. 535/2014, dinanzi alla Sezione II di questo Tar, avverso la graduatoria delle domande pervenute, relativamente alla valutazione del servizio reso e sull’interesse a verificare i titoli della sig.ra Mazzacane, a cui è stato attribuito l’incarico in questione, al fine di promuovere eventuali motivi aggiunti.
Non avendo avuto riscontro dall’Istituto, la ricorrente ha presentato ricorso per conseguire una pronuncia accertativa del diritto di accedere alla predetta documentazione, con conseguente ordine di esibizione dei documenti da porre a carico dell’Istituto ravvisando, nella protratta inerzia dell’Ente, la violazione della normativa di settore.
L’intimata amministrazione, costituitasi con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, non ha prodotto documentazione alcuna.
All’udienza camerale del 26.11.2014, sentita la difesa delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto sussistendo il diritto della ricorrente di accedere ai richiesti titoli.
Il principio appare coerente con la necessità  di tutelare il diritto della sig.ra Laudadio di intraprendere ogni iniziativa giudiziaria a difesa dei propri interessi giuridicamente rilevanti. Alla partecipazione alla procedura concorsuale consegue, infatti, in capo alla ricorrente, la titolarità  di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità  della procedura. Quest’ultimo concretizza l’interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti che, in applicazione dell’art. 22 della L. n. 241/1990, è richiesto quale presupposto necessario per il riconoscimento del diritto di accesso.
E’ consolidato, inoltre, l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali, salvo casi eccezionali, deve essere esclusa l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, a stretto rigore, neppure assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio volto all’accesso agli atti della procedura concorsuale da parte di altro soggetto partecipante alla medesima” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, sent. 6450 dell’8 luglio 2008), fatta eccezione per effettive esigenze di tutela del titolare della sfera riservata vulnerabile, da valutarsi in concreto”( T.A.R. Lazio, Roma, sez. Terza, sent. n. 03202 del 21.03.2014).
Deve, pertanto, riconoscersi sussistente l’interesse personale che legittima la proposizione della domanda di accesso, senza che sia necessaria alcuna penetrante indagine in merito alla essenzialità  o meno della documentazione richiesta.
In definitiva, alla luce di quanto fin qui argomentato, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, l’amministrazione intimata dovrà , di conseguenza, consentire alla ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta.
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina all’Istituto Comprensivo “A Gramsci – N. Pende” di Noicattaro, di consegnare alla ricorrente i documenti richiesti con l’istanza di accesso ricevuta in data 15.04.2014.
Condanna l’ente resistente alle spese di giudizio che liquida in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori di legge.
Contributo unificato rifuso ex art. 13 c 6-bis.1 D.P.R. 30.05.2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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