Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Illecito edilizio – Condono – Istanza – Tardività  – Rigetto – Legittimità  – Fattispecie

Deve ritenersi legittimo il preavviso di rigetto di un’istanza di condono che risulti presentata presso il Comune  con una semplice dichiarazione di interesse quale quella prevista dalla l. r. Puglia 3 novembre 2004, n. 19 art. 1. Con detta disposizione, infatti, il legislatore regionale non ha inteso disporre una deroga alle prescrizioni di legge statale previste per la definizione in sanatoria degli illeciti edilizi, ai sensi dell’art. 32 comma 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 convertito in l. 24 novembre 2003, n. 296 (pagamento della oblazione  e dell’anticipazione degli o nei concessori) da allegare all’istanza di condono da presentare entro il termine perentorio del 10 dicembre 2004, di cui all’art. 1 del d.l. 16 luglio 2004, n. 168 convertito in l. 30 luglio 2004, n. 191).

N. 01538/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01015/2008 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1015 del 2008, proposto da: 
Giuseppe Strignano, rappresentato e difeso dall’avv. Ruggiero Catapano, con domicilio eletto presso Ugo Urciuoli in Bari, via Dante, n. 97; 

contro
Comune di Barletta, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Caruso, Isabella Palmiotti, con domicilio eletto presso Raffaele De Robertis in Bari, via Davanzati, n. 33; 

per l’annullamento
del provvedimento reso dal Dirigente Settore Urbanistica incaricato n. 27966 prot. del 5.5.2008, notificato in data 7.5.2008, con il quale viene respinta, in quanto non seguita da tempestiva istanza di definizione dell’illecito edilizio, ai sensi dell’art. 32 D.L. n. 269/03, la dichiarazione di interesse all’uopo presentata ex art.art. 1 L.R. Puglia n. 28 del 23.12.2003;
nonchè per la conseguente ingiunzione
al Comune di Barletta di attivare la procedura per il riconoscimento del diritto alla fruizione del condono straordinario di cui al D.L. 269/03.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Barletta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Raffaella Strignano e Giuseppe Caruso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Il Sig. Giuseppe Strignano, presentava in data 29.01.2004, dichiarazione di interesse ai sensi dell’art. 1 della L. R. Puglia n. 28 del 23.12.2003, per le opere realizzate in Contrada Conca D’Oro, su suolo distinto in catasto al fg. 91, p.lle 628-629-630, consistenti nella realizzazione di un manufatto in piano terra in muratura di tufo di superficie di circa mq. 30,00.
Il Comune di Barletta, dopo la comunicazione di preavviso di rigetto resa ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/1990, con provvedimento prot. n. 27966 del 05.05.2008, respingeva la suddetta dichiarazione, in quanto non seguita da regolare istanza di definizione agevolata degli illeciti edilizi, prevista dall’art. 32 del D. L. 269/2003, convertito in Legge 326/2003.
Avverso tale atto il sig. Strignano presentava ricorso deducendo l’erronea applicazione dell’art. 1 della L. R. 29/03, del successivo art. 1 della L. R. 19/2004 e dell’art. 5 del D. L. 168/2004, convertito in Legge 191/2004.
Con ordinanza presidenziale n. 162 del 04.02.2014 sono stati disposti incombenti istruttori nei confronti dell’amministrazione comunale, al fine di acquisire elementi aggiornati circa la situazione di fatto e di diritto, successiva alla proposizione del ricorso.
2. Il Comune, costituitosi in giudizio con atto depositato in data 28.03.2014, ha dedotto l’inammissibilità  del ricorso per carenza di interesse in quanto, con il gravato provvedimento l’Amministrazione si limiterebbe a respingere la dichiarazione di interesse del sig. Strignano e dal suo annullamento non potrebbe derivare alcuna utilità  per il ricorrente, in quanto non sarebbe mai stata presentata istanza di condono straordinario ai sensi dell’art. 32 comma 32 D.L. 269/03 convertito in L. 326/03.
In subordine ha evidenziato l’infondatezza nel merito del ricorso.
Ha contestato, in particolare, la tesi del ricorrente secondo cui la volontà  di avvalersi della sanatoria straordinaria sarebbe desumibile dalla espressa dichiarazione di interesse. Ha sostenuto, inoltre, la violazione da parte del ricorrente della previsione di cui all’art 32 comma 32 della L.326/03, che specifica puntualmente come doveva essere presentata l’istanza. Ha rilevato, più specificamente, la mancanza dell’attestazione di pagamento e dell’anticipazione degli oneri concessori, oltre alla dichiarazione ai sensi dell’art. 47, comma 1, del T.U. 445/2000.
Con memorie depositate nell’imminenza dell’udienza di trattazione del merito del ricorso, le parti hanno ribadito le reciproche testi difensive.
All’udienza pubblica del 29 ottobre 2014, sentita le difesa delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Il Collegio ritiene di soprassedere dall’esame dell’eccezione circa la carenza di interesse all’annullamento dell’atto gravato, sostenuto dalla difesa del Comune, essendo il ricorso infondato nel merito.
4. Il D.L. 269/2003, convertito in L. 326/2003, ha previsto il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente, prescrivendone condizioni, limiti e modalità  di rilascio.
Tra questi, l’art. 32, comma 32, pone in capo all’istante l’onere di presentare al Comune competente la domanda relativa alla definizione dell’illecito entro termini perentori. La norma prevede esplicitamente che il termine del 10 dicembre 2004 debba essere osservato “a pena di decadenza”.
L’art. 1 della L.R. Puglia n. 28 del 23 dicembre 2003, nel prevedere la formale dichiarazione di interesse alla sanatoria, ha fatto espressamente salvo il termine ultimo previsto dall’art. 32 comma 32 D.L. 269/2003, convertito in L. 326/2003 per la presentazione della domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi. Ha, inoltre, subordinato tale definizione al rispetto degli ulteriori adempimenti prescritti dalla legge, da compiere unitamente alla formale presentazione della stessa domanda di condono.
5. Dal contesto normativo di riferimento come sopra ricostruito, emerge che la presentazione della mera dichiarazione di interesse alla definizione degli illeciti edilizi prevista dalla legislazione regionale, da sola non è idonea a soddisfare l’onere di presentazione della domanda relativa alla definizione dell’illecito edilizio entro i termini perentori fissati per legge, attesa la differente natura di tali atti da cui deriva l’esclusione di qualunque fungibilità  tra di essi.
Il Comune, nel gravato provvedimento, fa espressamente riferimento ai termini previsti dall’art. 32 comma 32 del D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/03, modificato dal D.L. 82/2004, convertito in L. 141/2004 e in seguito nuovamente oggetto di variazione, in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 196 del 28.06.2004, con l’art. 5 comma 1 del D.L. 168/2004, convertito in L. 191/2004.
Il ricorrente non può rivendicare l’adozione di alcun diverso provvedimento da parte dell’amministrazione, non avendo provveduto a presentare la domanda di definizione dell’illecito edilizio entro il termine perentorio previsto dal D.L. n. 269/2003, (Cfr. T.A.R. Lecce, III, sent. 79 del 17.01.2012 e sent. n. 2649 del 20 settembre 2008).
Del resto, non è stata fornita alcuna prova circa l’esistenza della domanda di condono, nè, come sostenuto dalla difesa del Comune, risulta agli atti alcun atto idoneo a far ritenere che il sig. Strignano abbia presentato tale domanda, in conformità  alle prescrizioni imposte dagli art. 32 comma 32 e 35 D.L. 269/2003. Il riferimento è, in particolare, all’attestazione del pagamento dell’oblazione e dell’anticipazione degli oneri concessori e alla dichiarazione del richiedente relativa alle opere di cui si chiede la sanatoria e allo stato dei lavori resa ai sensi dell’articolo 47, comma 1, d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
Sulla base di tutto quanto fin qui esposto il ricorso deve dunque essere respinto
6. Le spese, secondo la regola della soccombenza, sono poste a carico del ricorrente, nell’importo liquidato il dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), comprensivi di onorari, diritti e spese, oltre I.V.A e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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