1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Legittimazione e interesse  – Fattispecie 


2. Risarcimento del danno  – Danno da ritardo – Art. 2 bis L.n. 7/08/1990, n. 241 – Fattispecie anteriori – Non si applica


3. Risarcimento del danno –  Danno da ritardo – Colpa della p.A.

1. Difetta di legittimazione al ricorso la società  che – come emerge dalle allegazioni contenute nel ricorso, prima ancora che dalla documentazione prodotta – non ha sottoscritto la richiesta di approvazione della lottizzazione ed è rimasta estranea dal procedimento amministrativo da cui origina la controversia.


2. L’art. 2 bis L. 7/08/1990, n. 241, non ha carattere retroattivo. Pertanto, nelle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore il risarcimento del danno da ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo è subordinato all’accertamento della spettanza del bene della vita.


3. Qualora il ritardo nella definizione del procedimento amministrativo dipenda dalla sua peculiare complessità  nonchè dalla rilevanza degli interessi coinvolti e dalle riscontrate carenze progettuali necessitanti di numerose integrazioni, deve escludersi la colpa della p.A., colpa rilevante sia in forza della espressa previsione di cui all’art. 2 bis L. 7/08/1990, n. 241 (ove si opera un esplicito riferimento alla “inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”), sia alla luce dell’art. 2043 c.c. (cui era comunque riconducibile l’illecito aquiliano della p.a. prima dell’introduzione dell’art. 2 bis L. 7/08/1990, n. 241).

N. 01543/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01466/2008 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1466 del 2008, proposto da: 
Immobiliare Rubino S.r.l., Rubino Costruzioni S.a.s. di Nunzio Rubino & C., rappresentati e difesi dall’avv. Filippo Cocola, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 

contro
Comune di Spinazzola in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall’avv. Rocco Antonio Brienza, con domicilio eletto presso Roberto D’Addabbo in Bari, via Abate Gimma, 147; 

per l’accertamento
del diritto al risarcimento dei danni da ritardo nell’espletamento dell’istruttoria e adozione del provvedimento finale relativamente a p.d.l.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Spinazzola in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2014 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Roberto D’Addabbo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Le società  ricorrenti hanno adito l’intestato Tribunale per ottenere il risarcimento del danno cagionato – a loro dire – dal ritardo con cui il Comune di Spinazzola (in spregio ai tempi di conclusione del procedimento normativamente fissati) ha adottato il provvedimento negativo finale in relazione alla proposta di piano di lottizzazione di iniziativa privata avanzata dalla Immobiliare Rubino s.r.l.
In particolare, ripercorso il travagliato iter procedimentale della proposta di piano, le ricorrenti hanno rappresentato di aver subito a causa dell’inerzia della P.A. un danno complessivamente quantificabile in euro 1.183.800,00, derivante dalla perdita dell’utile atteso dall’investimento e dall’aumento dei costi di produzione, non senza lamentare la perdita di manodopera, di produttività  e, infine, la necessità  di trasferire altrove il “proprio centro di interessi operativo”.
Il Comune di Spinazzola ha resistito alla domanda.
Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione attiva di RUBINO COSTRUZIONI s.a.s.
Ed invero, considerato che la legittimazione attiva/passiva (quale indefettibile condizione dell’azione verificabile d’ufficio), discende dall’affermazione di colui che agisce o resiste in giudizio di essere titolare del rapporto controverso dal lato attivo o passivo, va osservato che già  in punto di prospettazione la RUBINO COSTRUZIONI s.a.s. (dante causa di Immobiliare Rubino s.r.l., proprietaria dei suoli interessati alla lottizzazione) appare del tutto estranea alle vicende di causa, non avendo sottoscritto la richiesta di approvazione della lottizzazione ed essendo rimasta estranea dal procedimento amministrativo da cui origina la presente controversia, come emerge dalle allegazioni contenute in ricorso, prima ancora che dalla documentazione prodotta.
Nel merito il ricorso è da respingere.
Giova premettere che le ricorrenti non hanno prodotto il provvedimento negativo (non impugnato) conclusivo del procedimento, che si deduce – comunque – essere stato emesso nel luglio 2008; ne deriva, sotto il profilo del diritto intertemporale, che l’intera fattispecie che ha dato causa al presente giudizio si è consumata in epoca antecedente all’introduzione dell’art. 2 bis l. 241/90 ad opera della l. n. 69/2009. Tale norma ha sancito che le pubbliche amministrazioni e i soggetti equiparati sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento (termine che neppure è precisato in ricorso). Resta così tipizzata come fattispecie autonoma – rispetto alla lesione del corrispondente interesse legittimo pretensivo – la risarcibilità  della lesione del ritardo nella conclusione di un procedimento amministrativo, così definitivamente riconoscendo il rilievo economico del fattore “tempo” quale componente essenziale per la organizzazione ed attuazione di interventi programmati la cui esecuzione resti subordinata ad atti di assenso amministrativi.
Sennonchè, non essendo la norma accompagnata da un previsione retroattiva, la fattispecie in esame rientra nel quadro previgente per il quale valgono ai fini della determinazione dell’an della riparazione patrimoniale i parametri giurisprudenziali di seguito evidenziati.
In particolare si osserva che il Consiglio di Stato ha avuto modo di stabilire (Ad. Plen. 15 settembre 2005 n.7; idem Sez. V 24 marzo 2011 n.1796 ) che il giudice amministrativo può riconoscere il risarcimento del danno causato al privato dal comportamento (inoperoso) dell’amministrazione solo quando sia stata accertata la spettanza del c.d. bene della vita, atteggiandosi così il riconoscimento del diritto del ricorrente al bene della vita come presupposto indispensabile per configurare un condanna della P.A. al risarcimento del relativo danno (Cons. Stato Sez. IV 29 gennaio 2008 n.248), così Cons. Stato, sez. IV, 1/12/2011 sent. n. 6345.
Il rigetto definitivo dell’istanza avanzata dalla Immobiliare Rubino s.r.l. costituisce dunque circostanza ostativa all’ammissibilità  e fondatezza della domanda risarcitoria de qua; quella circostanza esattamente identificata dalla giurisprudenza citata nell’avvenuta adozione sia pure in ritardo di determinazioni che risultino di carattere negativo per il soggetto che ha presentato istanza volta ad essere autorizzato all’edificazione con statuizioni divenute intangibili.
Va, comunque, evidenziato che la peculiare complessità  del procedimento in esame ha contribuito a determinare il ritardo della Amministrazione, così incidendo (nel senso di escluderlo) sul profilo della colpa della stessa Amministrazione (colpa rilevante sia in forza della espressa previsione di cui all’art. 2 bis legge n. 241/1990 ove si opera un esplicito riferimento alla “inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”, sia alla luce dell’art. 2043 cod. civ. cui era comunque riconducibile l’illecito aquiliano omissivo della P.A. prima dell’introduzione dell’art. 2 bis legge n. 241/1990).
Ed invero, la copiosa documentazione versata in atti dalla stessa ricorrente rivela una continua interlocuzione tra le parti in conseguenza della complessità  e peculiarità  del procedimento amministrativo, della rilevanza degli interessi coinvolti e delle riscontrate carenze progettuali necessitanti di numerose integrazioni; di talchè non emergono nel caso di specie circostanze idonee ad evidenziare comportamenti dell’apparato amministrativo intenzionalmente e neppure incolpevolmente dilatori e/o omissivi (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 settembre 2013, n. 4452).
Le suesposte considerazioni esonerano il Collegio dalla delibazione sulla sufficienza della prova fornita circa le lamentate voci di danno patrimoniale e non.
In definitiva il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, preliminarmente rilevato il difetto di legittimazione attiva di RUBINO COSTRUZIONI s.a.s, .lo respinge.
Condanna Immobiliare Rubino S.r.l., in persona del leg. rapp.te p.t., alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Spinazzola, che liquida in euro 1.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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