Edilizia ed urbanistica – Attività  edilizia privata – Costruzioni abusive – Ordine di demolizione – Istanza di accertamento di conformità  – Ricorso contestuale o successivo – Carenza di interesse – Inammissibilità 
 

 
La presentazione della domanda di accertamento di conformità  ai sensi dell’art. 13 della L. n. 47/1985 (confluito nell’art. 36 del DPR 380/2001) impedisce l’esecuzione dell’ingiunzione di demolizione e impone al Comune il previo esame della domanda di sanatoria. Di conseguenza, il ricorso proposto avverso l’ordinanza d’ingiunzione di demolizione, contestualmente o successivamente alla presentazione della predetta istanza è inammissibile per carenza di interesse ab origine, stante lo spostamento dell’ interesse del ricorrente sulla nuova determinazione che il Comune intimato dovrà  adottare a seguito della presentazione dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria.
 

N. 01513/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01338/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1338 del 2014, proposto da: 
Domenico Alba, Eleonora Caterina Alba, rappresentati e difesi dagli avv. Vincenzo Lamanna, Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Vito Aurelio Pappalepore in Bari, Via Pizzoli, 8; 

contro
Comune di Monopoli, rappresentato e difeso dall’avv. Pierluigi Nocera, con domicilio eletto presso Francesco Semeraro in Bari, Via Dante N. 51; 

nei confronti di
Amministrazione Condominiale di via Pesce N. 20/A – Monopoli; 

per l’annullamento
– dell’ordinanza per il ripristino dello stato dei luoghi (ex art.27, 31 DPR n.380/0l) emessa il 27/6/20 14, a firma del Dirigente del Comune di Monopoli (Area Organizzativa Edilizia Privata -Urbanistica – Ambiente – Sportello Unico per l’Edilizia), prot. 032639, reg. ord. n.0349, notificata il 1/7/2014, avente ad oggetto: “…il ripristino dello stato originario dei luoghi, a carico di Alba Eleonora Caterina, Alba Domenico e Amministrazione Condominiale via Pesce n.20/A (Grazia Ippolito) per opere edilizie eseguite senza titolo (ex art.27 e art.31 DPR n.380/01) P.2276/V.E… dette opere consistono in: a) ampliamento di appartamento al p. t. mediante costruzione vano su area condominiale… in attacco garage preesistente di mq.38 e mc. 110… utilizzato come ingresso soggiorno; b) cambio d’uso di garage (mq. 30) in abitazione… e costruzione all ˜interno di caminetto con canna fumaria; c) cambio d’uso in abitazione di esistente vano tecnico di mq.16… “;
– di ogni altro atto o provvedimento connesso richiamato nella predetta ordinanza.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Monopoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Vito Aurelio Pappalepore e Pierluigi Nocera;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Con ricorso notificato il 10/10/2014 e depositato il successivo 4/11, i ricorrenti hanno adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensiva, dell’ordinanza emessa dal Comune di Monopoli e recante ordine di demolizione di un manufatto abusivo e ripristino della destinazione d’uso di altri due locali (n. prot. 32639 del 27/6/14). Prima di enunciare i motivi che, a loro dire, determinano l’illegittimità  dell’atto gravato, i ricorrenti hanno rappresentato di aver inoltrato al Comune – in data 26/9/14 – istanza per l’accertamento di conformità  delle opere realizzate.
Il Comune di Monopoli ha resistito alla domanda.
Il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito immediatamente con sentenza in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonchè la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti costituite, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità .
Il ricorso si palesa inammissibile.
Come già  anticipato, la ricorrente ha documentato di aver presentato al Comune istanza ex art. 36 DPR 380/2001 in relazione agli abusi edilizi oggetto dell’atto gravato; il deposito dell’istanza ha, dunque, preceduto la notifica ed il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Orbene, per principio giurisprudenziale consolidato, la presentazione della domanda di accertamento di conformità  ai sensi dell’articolo 13 della L. n. 47/1985 (confluito nel predetto art. 36) impedisce l’esecuzione dell’ingiunzione di demolizione ed impone al Comune il previo esame della domanda di sanatoria. “Da ciò consegue che, nel caso in cui il ricorso sia stato proposto o contestualmente o dopo la presentazione della predetta istanza, esso è inammissibile per carenza di interesse ab origine” (così TAR Lazio, Roma sez. II bis, sent. 21/10/14 n. 10594 che richiama T.A.R. Lazio – Roma, sez. II ter, 4.5.2007, n. 3973), spostandosi l’interesse dei ricorrenti sulla nuova determinazione che il Comune intimato dovrà  adottare a seguito della presentazione della suddetta istanza di permesso di costruire in sanatoria.
In ragione della pronuncia in rito sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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