1. Edilizia e urbanistica – Varianti – Vincolo ablativo – Decadenza – Ritipizzazione – Obbligo della p.A. – Sussiste
2. Procedimento amministrativo – Silenzio inadempimento – Interruzione dell’inerzia -Atto endoprocedimentale – Natura – Conseguenze
1. Il vincolo preordinato all’esproprio decade decade, ai sensi dell’art. 9 del d.p.R. 8 giugno 2001, n. 327, a seguito dell’inutile decorso del termine quinquennale dalla sua imposizione, con il conseguente obbligo dell’amministrazione di procedere alla ritipizzazione dell’area con variante generale o specifica, atteso che la disciplina delle c.d. “zone bianche” di cui all’art. 4 ultimo comma lett. a) dell’art. 9 del d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380, ha effetti temporanei temporaneo.
2. L’atto endoprocedimentale idoneo a concludere con una determinazione espressa, ai sensi dell’art. 2 della l. 6 agosto 1990, n. 241, il procedimento avviato a distanza di parte è quello che determina un arresto procedimentale (anche perchè proveniente da altre amministrazioni coinvolte nel procedimento stesso) e non quello volto a stimolare il contraddittorio e quindi a manifestare all’esterno una volontà dell’amministrazione ancora non determinata nel senso dell’accoglimento o meno dell’istanza presentata.
N. 01514/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00989/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 989 del 2014, proposto da:
Gabriella Antonicelli, Francesco Antonicelli, Fabrizio Antonicelli, rappresentati e difesi dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso Saverio Profeta in Bari, Via Cognetti, 25;
contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Augusto Farnelli, con domicilio eletto presso Augusto Farnelli in Bari, c/o Avv.Ra Comunale Via P.Amedeo 26;
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio della P.A. (ex art. 117 c.p.a.) su istanza di ritipizzazione urbanistica di suolo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Saverio Profeta e Augusto Farnelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti espongono di essere di essere nudo proprietario (Francesco Antonicelli) ed usufruttuari (Gabriella e Fabrizio Antonicelli) di un suolo sito nel Comune di Bari individuato catastalmente al foglio 1 all. B, particella n.869, classificato in parte come zona B7 – “rinnovamento urbano” – ed in parte come “viabilità di PRG”.
Tale ultima destinazione, di carattere sostanzialmente ablatorio, risalendo alla DPGR 1475/1976, ha durata quinquennale e risulta – pertanto – scaduta da oltre un trentennio. Con nota del 20/1/14 i ricorrenti hanno conseguentemente diffidato l’amministrazione comunale all’adozione degli atti finalizzati all’attribuzione della nuova destinazione dell’area soggetta a vincolo scaduto.
Tale diffida è stata riscontrata dal Comune con nota del 31/3/14 nella quale l’ente dà atto di aver incaricato gli uffici competenti di fornire “indicazioni utili a fini istruttori”, mentre ancora in data 20/6/14 il responsabile della ripartizione patrimonio del Comune comunica che il suolo interessato “non risulta essere inserito nell’inventario suoli” dell’Amministrazione.
I ricorrenti lamentano, quindi, la violazione dei principi di buon andamento e di legalità dell’azione amministrativa per avere parte resistente omesso di adottare un provvedimento definitivo sull’istanza da essi presentata nel gennaio 2014, con conseguente illegittimità dell’inerzia serbata.
Il Comune di Bari ha resistito alla domanda.
Il ricorso merita accoglimento.
Non è controverso tra le parti che il vincolo imposto sull’area dei ricorrenti abbia carattere espropriativo e debba, pertanto, ritenersi decaduto a seguito dell’inutile decorso del termine quinquennale previsto dall’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
Per giurisprudenza pacifica, la decadenza dei vincoli comporta il venir meno della disciplina urbanistica concernente le aree interessate e l’applicazione temporanea della disciplina delle c.d. zone bianche di cui all’art. 4 ultimo comma lett. a) e b) l. 28 gennaio 1977 n. 10, oggi sostituita dalla previsione di cui all’art. 9 T.U. edilizia, approvato con d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380.
Si ritiene altresì che il regime temporaneo “non esima il Comune dall’obbligo di provvedere a dettare una nuova disciplina urbanistica, mediante una variante specifica oppure una variante generale” (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. 3, sent. 19/4/13 n. 611, TAR Puglia, Bari, sez. 3, sent. 22 luglio 2011 n. 1133 e la giurisprudenza ivi richiamata: Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 2 aprile 1984 n. 7, Consiglio di Stato sez. IV 17 luglio 2002 n. 3999, Cassazione sez. I 6 novembre 1998 n. 1158).
Tanto premesso, nel caso di specie, decorsi oltre otto mesi dalla ricezione dell’istanza degli Antonicelli, il Comune non ha concluso l’iter procedimentale con un provvedimento definitivo. Nè rileva in senso contrario la nota di riscontro del marzo 2014, tenuto conto che “ove non si sia in presenza di atti idonei a configurare arresti del procedimento (cfr. Cons. Stato, sezione quinta, 8 giugno 2011, n. 3459 e, sezione quarta, 1 marzo 2010, n. 1168; Tar Campania, sezione sesta, n. 499 del 23 gennaio 2013), nel caso anche ove imputabili a diversa amministrazione coinvolta dalla legge nel procedimento, ma, come invece qui accaduto, di “atti endoprocedimentali finalizzati a stimolare il contraddittorio”, questi ultimi “non sono idonei ad assolvere all’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con una determinazione espressa, come sancito dall’art. 2 l. 7 agosto 1990 n. 241, sicchè nel caso di ricorso proposto ai sensi dell’art. 117 Cod. proc. amm. per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-rifiuto, il giudice deve dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi con un provvedimento che abbia il carattere sostanziale della definitività ” (Cons. Stato, sezione quinta, 16 ottobre 2013, n. 5040 e, sezione quarta, 22 giugno 2011, n. 3798) – così TAR Campania, Napoli, sez. sesta, sent. 3/7/14 n. 3698.
Concludendo, pertanto, deve dichiararsi illegittimo il silenzio serbato dal Comune di Bari che, pertanto, è tenuto a provvedere alla nuova tipizzazione del suolo dei ricorrenti entro il termine specificato in dispositivo.
In caso di inottemperanza, previa semplice istanza della parte, il Tribunale provvederà alla nomina di un Commissario ad acta.
Spese compensate su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune di Bari di pronunciarsi espressamente sull’istanza di ritipizzazione urbanistica notificata dai sig.ri Antonicelli il 21/1/14, nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, con l’avvertenza che, in mancanza, vi provvederà un commissario ad acta.
Compensa le spese di lite.
Contributo unificato rifuso ai sensi dell’art 13 comma 6 bis.1 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)