1. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Termini – Decorrenza – Diffida – Condizione di procedibilità  – Non sussiste 


2. Procedimento amministrativo – Istanza di condono edilizio – Diffida ad adempiere – Provvedimento espresso – Necessità  – Silenzio inadempimento della p.A. – Sussiste

1. Il ricorso avverso il silenzio della PA va proposto nel lasso di tempo che va dal momento dell’inadempimento fino ad un anno dalla scadenza dei termini, senza necessità  di diffida all’amministrazione inadempiente, ai sensi dell’art. 31 comma 2 del c.p.a.. (Nel caso di specie il termine decorreva dal trentesimo giorno dalla ricezione da parte del Comune della diffida ad adempiere notificata dal ricorrente). 


2. E’ illegittimo il silenzio serbato dall’amministrazione in ordine alla domanda di condono edilizio e al conseguente atto di diffida ad essa notificato, per violazione del principio generale codificato dall’art. 2 L. 241/1990, per il quale, ove il procedimento consegue obbligatoriamente ad un’istanza ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la PA ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un  provvedimento espresso.

N. 01516/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01106/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1106 del 2014, proposto da: 
Emanuele Sperandio, Alfonso Sperandio, Salvatore Berardi, rappresentati e difesi dall’avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto presso Giacomo Valla in Bari, Via Q.Sella, 36; 

contro
Comune di Mola di Bari; 

per la declaratoria
di illegittimità  del silenzio della p.a. (ex art. 117 c.p.a.) sulla richiesta di condono edilizio
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Libera Valla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con atto notificato in data 18/9/2014 e depositato il successivo 22/9, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso ai sensi degli articoli 117 e 31 del D.L.vo 104/10 per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Mola di Bari di provvedere sulla domanda di condono edilizio ex L. 47/85 n. 429/85 n. prot. 7106/1986. Tale domanda fu inoltrata da Alberotanza Leonardo, dante causa degli odierni ricorrenti, oggi proprietari di distinti fabbricati all’epoca appartenenti al predetto unico proprietario. Su tale istanza il Comune non si è mai pronunciato con provvedimento definitivo, nonostante le integrazioni documentali cui i ricorrenti hanno provveduto su richiesta dell’ente.
Perdurando il silenzio dell’Amministrazione comunale, con nota recapitata in data 30/7 – 1/8/2014 – rimasta priva di riscontro – i ricorrenti hanno, da ultimo, diffidato l’ente alla definizione del procedimento, rappresentando che essa si palesa necessaria in quanto (come evidenziato dallo stesso Comune nella nota del 19/2/14 a firma del Dirigente del Settore Urbanistica, nonchè dalla Regione Puglia – Ufficio Assetto del territorio – in riscontro alla richiesta di parere paesaggistico formulata dai ricorrenti) propedeutica alla conclusione del procedimento di accertamento di conformità  ex art. 36 DPR 380/01, dagli stessi instaurato con istanza 23182/2013 in relazione ai medesimi immobili.
Il Comune di Mola di Bari non si è costituito.
In relazione alla applicabilità  del rito di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a., deve verificarsi la correttezza del procedimento di introduzione della causa.
A tal proposito, giova considerare che, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del codice, decorsi i termini previsti per la decisione amministrativa, il ricorso avverso il silenzio va proposto nel lasso temporale che va dal momento dell’inadempimento fino ad un anno dalla scadenza dei termini, e comunque senza necessità  di diffida all’amministrazione inadempiente.
Nel caso in specie, la circostanza può essere ritenuta accertata, atteso che i ricorrenti hanno diffidato l’Amministrazione in data 30/7 – 1/8/2014 assegnandole un termine di trenta giorni per provvedere; il termine per la decisione spirava il 1/9/2014, senza che l’amministrazione provvedesse in alcun modo.
Essendo stato il ricorso in epigrafe notificato in data 18/9/2014, ne discende che il termine decadenziale di un anno decorrente dalla scadenza dei termini per provvedere, risulta nella specie osservato.
In mancanza, poi, di elementi che depongano in senso contrario, deve ritenersi che l’inerzia del Comune perduri.
Nel merito, visti gli atti tutti della causa, risulta indubbio l’obbligo del Comune di concludere il procedimento relativo al chiesto condono assumendo una motivata determinazione, di segno positivo o negativo, sulla istanza e parimenti evidente l’illegittimità  del silenzio serbato dalla stessa Amministrazione sull’atto di diffida ad essa notificato per violazione del principio generale codificato dall’art. 2 della L. n. 241 del 1990, per il quale, ove il procedimento consegue obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la P. A. ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso, quale che sia il suo contenuto.
L’azione avverso il silenzio è pertanto suscettibile di accoglimento, con assegnazione all’uopo di un termine di sessanta (60) giorni per adempiere a quanto prescritto.
In caso di inottemperanza, previa semplice istanza della parte, il Tribunale provvederà  alla nomina di un Commissario ad acta.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara illegittimo il silenzio serbato dal Comune di Mola di Bari sulla domanda di condono edilizio ex L. 47/85 n. 429/85 n. prot. 7106/1986 e ordina alla predetta Amministrazione di provvedere sull’istanza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza con l’avvertenza che, in mancanza, vi provvederà  un commissario ad acta.
Condanna il Comune di Mola di Bari, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore del ricorrente delle spese di causa liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre IVA, CPA e spese generali, nonchè al rimborso del contributo unificato come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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