Procedimento amministrativo – Obbligo per la p.A. di provvedere – Sospensione efficacia del provvedimento  – Reiterazione – Illegittimità  – Fattispecie 

La possibilità  di reiterazione della sospensione di un provvedimento amministrativo è da escludersi ai sensi del disposto dell’art. 21 quater L. 241/90, che ammette la proroga o il differimento del termine di sospensione, per una sola volta e solo per sopravvenute esigenze diverse da quelle originarie. (Nel caso di specie, l’Amministrazione aveva irrogato, dopo la scadenza di un primo provvedimento di sospensione del permesso di costruire, un secondo provvedimento di sospensione fondato sulla sospensione, a loro volta delle varianti al PUG che aerano consentito l’emanazione del titolo abilitativo; tale attività , tuttavia, è stata ritenuta dal Collegio inammissibile, in quanto riconducibile ad una revoca. L’amministrazione, pertanto, piuttosto che sospendere nuovamente il permesso di costruire, a seguito della sospensione sopravvenuta delle varianti al PUG – atti a monte – avrebbe dovuto revocarlo in quanto attinto da illegittimità  derivata).

N. 01520/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01015/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1015 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Donata Signorile, rappresentata e difesa dagli Avvocati Nicola Greco, Natalia Pinto, con domicilio eletto presso Natalia Pinto, in Bari, Via Putignani n. 208; 

contro
Comune di Modugno, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi D’Ambrosio, con domicilio eletto presso Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, n. 23; Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso Anna Bucci, in Bari, Via Nazario Sauro, n.33; 

per l’annullamento
della determinazione del Servizio 4 – Assetto del Territorio del Comune di Modugno n. 475/2014 del 18.6.2014, notificata il 31.7.2014, avente ad oggetto “Sospensione temporanea dell’efficacia del permesso per costruire n. 7/2014, rilasciato in data 20 febbraio 2014 a Signorile Donata e conseguente sospensione dei lavori”;
di tutti gli atti al predetto comunque connessi, sia presupposti che consequenziali, ancorchè non conosciuti;
per l’accertamento del diritto della ricorrente di dare immediato avvio ai lavori di cui al permesso di costruire n. 7/14 rilasciato dal Comune di Modugno.
Con i motivi aggiunti del 29 ottobre 2014:
per l’annullamento, previa sospensiva
– della determinazione del Servizio 4 – Assetto del Territorio del Comune di Modugno n. 80212014 del 24.9.2014, notificata in pari data, avente ad oggetto “Sospensione temporanea dell’efficacia del PdC n. 712014, rilasciato in data 20 febbraio 2014 a Signorile Donata e conseguente sospensione dei lavori’;
– di tutti gli atti al predetto comunque connessi, sia presupposti che consequenziali, ancorchè non conosciuti, comunque lesivi, ivi compresi, nei limiti dell’interesse della ricorrente:
– la nota del Servizio 4 ” Assetto del Territorio del Comune di Modugno prot. n. 21384 dell’8.5.2014 di richiesta di parere alla Regione Puglia, richiamata nella determinazione impugnata;
– la nota dei Servizio Urbanistica della Regione Puglia prot. n. AOO_079 261512014 ” 0004129, acquisita agli atti del Comune di Modugno il 26.5.2014 con il prot. n. 24567, richiamata nella determinazione impugnata;
– la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Modugno n. 47 dei 10.6.2014, richiamata nella determinazione impugnata, avente ad oggetto “PRGC e sue varianti: anomalie procedurali. Indirizzi e conseguenti determinazioni”, richiamata nella determinazione impugnata;
– ove occorra, la determinazione del Responsabile del Servizio 4 ” Assetto del Territorio del Comune di Modugno SERVO4/DD/2OI4/38 del 4.7.2014, richiamata nella determinazione impugnata;
– il verbale e gli esiti (richiamati nella determinazione impugnata) della riunione tenutasi in data 11.9.2014 presso gli Uffici del Servizio Urbanistica della Regione Puglia, nonchè i verbali e gli esiti (richiamati nella determinazione impugnata) della conferenza di servizi tra Comune di Modugno e Regione Puglia, tenutasi per la prima volta il 30.9.2014;
– gli atti (richiamati nella determinazione impugnata) del procedimento di “adozione di una Delibera Commissariale di riconferma di quanto già  previsto nella Delibera di Giunta Comunale n. 47/2014 del 10.06.2014”;
– gli esiti del sopralluogo eseguito dal Comune il 23.9.2014 e la nota prot. n. 43585 del 23.9.2014, richiamati nella determinazione impugnata;
– ove occorra, e sempre nei limiti dell’interesse della ricorrente, la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Modugno n. 32 del 20.6.2014, avente ad oggetto “P.R. G. C. e sue varianti: Anomalie procedurali. Discussione”;
– la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Modugno n. 34 del 28.4.2014;
– le relazioni del Responsabile del Servizio 4 ” Assetto del Territorio del Comune di Modugno prot. n. 15840 del 2.4.2014 e prot. n. 0017335 del 10.4.2014, depositate in giudizio dal Comune di Modugno il 30.8.2014;
– le note della Regione Puglia ” Servizio Urbanistica prot. n. 5045 del 3.7.2014, prot. n. 5188 del 9.7.2014, prot. n. 5588 del 23.7.2014, depositate in giudizio dal Comune di Modugno il 30.8.2014;
– la nota del Responsabile del Servizio 4 ” Assetto del Territorio del Comune di Modugno prot. n. 38714 del 22.8,2014, di trasmissione alla Regione del testo coordinato delle NTA del PRGC per zone di completamento B1-B2-B3, e relativi allegati, depositati in giudizio dal Comune di Modugno il 30.8.2014;
– la nota comunale prot. 43585 del 23/09/2014, richiamata nel provvedimento ma non conosciuta;
per l’accertamento
– del diritto della ricorrente di proseguire i lavori già  avviati di cui al permesso di costruire n. 7/14 rilasciato dal Comune di Modugno;
– del diritto della ricorrente di essere risarcita dal Comune di Modugno e/o dalla Regione Puglia dei notevoli danni derivanti dall’adozione dei provvedimenti impugnati, che hanno determinato l’ingiusta e illegittima sospensione del permesso di costruire già  rilasciato e dei lavori già  avviati; e conseguentemente per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Modugno e/o della Regione Puglia al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno subito dalla ricorrente.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Modugno e di Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 la dott.ssa Maria Colagrande e uditi per le parti i difensori Natalia Pinto, Anna Bucci e Luigi D’Ambrosio;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Premesso che sussistono i presupposti per addivenire alla pronuncia, alla odierna camera di consiglio, di una sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;
Rilevato:
– che il provvedimento di sospensione del 18 giugno 2014 è venuto a scadenza il 18 settembre 2014 per decorso del termine di 90 giorni decorrente, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 21 bis l. 241/90, dalla data di adozione trattandosi di provvedimento di natura cautelare;
– che pertanto la ricorrente non ha più interesse ad ottenerne l’annullamento;
– che un secondo provvedimento di sospensione per 180 giorni del permesso per costruire adottata il 24 settembre 2014 è intervenuto quando era già  scaduto il primo provvedimento;
– che pertanto la reiterazione della sospensione è illegittima per violazione del disposto dell’art. 21 quater l. 241/90 che, nell’ammettere la proroga o il differimento del termine di sospensione del provvedimento amministrativo, per una sola volta e solo per sopravvenute esigenze diverse da quelle originarie, in specie neppure indicate, esclude che il provvedimento possa essere reiterato;
– che la reiterazione della sospensione costituisce sostanzialmente una revoca del permesso per costruire, come tale inammissibile, in quanto il permesso per costruire è espressione di potere vincolato insensibile alle sopravvenienze normative e, a maggior ragione, ai ripensamenti da parte della p.a.;
– che le ragioni richiamate nel secondo provvedimento di sospensione, che hanno ispirato l’azione del Comune di Modugno di rifondazione del sistema di regolazione degli interventi edilizi nel territorio comunale per garantirne “l’ordinato e legittimo assetto”, prevenendo ulteriori applicazioni della variante al PRG adottata con delibera consiliare n. 75/99 – ritenuta illegittima perchè non sottoposta al vaglio della Regione – non giustificano la reiterata inibitoria dei diritti pienamente esercitabili della ricorrente, siccome fondati su un precedente permesso per costruire efficace finchè non venga annullato;
– che invece, ove sia necessario per tali ragioni, evitare l’esecuzione di interventi edilizi già  assentiti, l’Amministrazione comunale, come la Regione per quanto di sua competenza, non possono che fare ricorso all’autotutela in grado di dispiegare effetti retroattivi sui provvedimenti abilitativi affetti da invalidità  derivata, in quanto fondati sulla variante del PRG adottata con delibera n.75/99 del Consiglio comunale, ritenuta illegittima e affetta da rilevanti profili di invalidità  (così nella delibera del Commissario prefettizio del 15.10.2014 depositata dal Comune il 21.11.2014) , salva la responsabilità  di coloro che vi hanno dato causa anche per i danni derivanti dall’annullamento legittimo di un provvedimento ampliativo illegittimo;
– che, di certo, la sospensione del permesso per costruire – contrariamente a quanto sostenuto dal Comune ( memoria depositata il 22.11.2014) – neppure si giustifica, tantomeno a posteriori, con la sopravvenuta predetta delibera del Commissario prefettizio del 15 ottobre 2014 che dispone la sospensione – fino ad approvazione del PUG – delle delibere del Consiglio comunale n. 75/99 e n. 82/2000 di variante al PRG, onde evitare modifiche irreversibili del territorio – perchè la sospensione, per sua natura, è efficace de futuro e non può dunque attingere provvedimenti già  adottati;
– che il ricorso per motivi aggiunti pertanto va accolto – sia pure nei limiti della domanda impugnatoria, non essendo stati provati i fatti costitutivi della domanda di risarcimento dei danni – e che le spese come di regola seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto,
– dichiara improcedibile la domanda di annullamento del provvedimento del 18 giugno 2014 di sospensione del permesso per costruire n. 7/2014;
– annulla il provvedimento del 24 ottobre di sospensione del permesso per costruire n. 7/2014 e di sospensione dei lavori
– condanna il Comune di Modugno e la Regione Puglia al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 2.500,00, in ragione rispettivamente di € 1.500,00 ed € 1.000,00 oltre accessori di legge.
Contributo unificato rifuso, ai sensi dell’art. 13 comma 6 bis.1 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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