1. Pubblico impiego – Concorso  – Reclutamento del personale docente della scuola – Interesse al ricorso – Attualità 


2. Accesso ai documenti amministrativi – Requisiti della certezza e della concretezza – Reclutamento del personale docente della scuola – Graduatorie ad esaurimento


3. Leggi, decreti, regolamenti – Conflitto tra norma regolamentare e fonte legislativa – Sindacato giurisdizionale – Criterio gerarchico


4. Accesso ai documenti amministrativi – Sussistenza dell’interesse – Sindacato giurisdizionale

1. Ai sensi dell’art. 399 D.Lgs. 16/04/1994 la graduatoria del concorso per il reclutamento del personale docente della scuola ha validità  fino ad esaurimento. Deve, pertanto, ritenersi attuale l’interesse vantato dal ricorrente non ancora soddisfatto per carenza di posti della propria classe di concorso vacanti e disponibili per l’assunzione nelle scuole della sua Regione.


2. Il diritto di accesso ai documenti inerenti alle operazioni di assunzione del personale docente della scuola degli anni passati possiede i requisiti della certezza e concretezza, in quanto è necessario per poter verificare la corretta ripartizione dei contingenti in compensazione a favore della graduatoria del concorso e la possibilità  per il ricorrente di essere immesso in ruolo, ove risulti che alla graduatoria del concorso non sono attribuiti tutti i posti previsti dalla legge, sia a titolo di ripartizione paritaria, sia a titolo di compensazione dei posti non assorbiti dalle precedenti graduatorie e conferiti in esubero alla graduatoria ad esaurimento.


3. Il giudice amministrativo può sindacare, anche se manca una richiesta delle parti, gli atti di normazione secondaria per dare al caso concreto la regola iuris individuata secondo i canoni di selezione ed interpretazione dell’ordinamento (nella specie: il criterio gerarchico di risoluzione delle antinomie normative). Infatti, ogni ordinamento non può non prevedere un meccanismo invalidante delle norme di grado inferiore che sopraggiungano ed urtino contro precetti poziori dell’ordinamento medesimo.


4. Per accertare la sussistenza dell’interesse all’accesso ai documenti amministrativi, il giudice non deve fare una prognosi sulla corretta possibilità  che, facendone uso, l’interessato possa accedere al bene della vita cui l’interesse all’accesso è strumentale, ma solo valutare in astratto se il potere di disporre di determinati documenti sia funzionale e rilevante per poter curare quell’interesse per il quale sono richiesti.

N. 01521/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01157/2014 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1157 del 2014, proposto da: 
Giuseppe Gresia, rappresentato e difeso dall’avv. Paola Albo, con domicilio eletto presso Claudio D’Alonzo, in Bari, Via Garruba n. 3; 

contro
Usp – Ufficio Scolastico Provinciale di Bari, USP – Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia, USR – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97; Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca – Dipartimento per L’Istruzione, Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca – Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ufficio III; 

per l’annullamento
1) della determinazione del 13/8/2014 pervenuta in data 22.8.2014 avente Protocollo n. 299/TA Ufficio III ” U.0. II – a firma del Coordinatore Annunziata Tritto avente ad oggetto: “richiesta di accesso agli atti per conto del Prof. Giuseppe Gresia”;
2) di ogni altro atto presupposto e connesso e consequenziale al suddetto diniego emesso in determina specificata in punto 1) – ancorchè non conosciuto;
3) del “Diniego tacito” da parte degli altri uffici qui di seguito elencati:
– Ministero dell’istruzione, dell’Università  e della Ricerca dipartimento per l’istruzione;
– Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico- Ufficio III;
– Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Puglia – Ambito Territoriale per la Provincia di Bari – Ufficio VII;
– Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Puglia -Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia – Ufficio IX;
– Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Puglia.
4) di ogni altro atto presupposto e connesso e consequenziale ai suddetti dinieghi emessi specificati al punto 3) ancorchè non conosciuti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’USP – Ufficio Scolastico Provinciale di Bari e di USP – Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia, dell’USR – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e del Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per il ricorrente l’Avv. Paola Albo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente aspira ad accedere ai ruoli del personale docente della Scuola – classe di concorso A0 33 – tecnologia, per scorrimento della graduatoria regionale dei vincitori del concorso pubblico a cattedra bandito con D.D.G. 82/2012, nella quale è iscritto ed ha quindi chiesto alle Amministrazioni resistenti di accedere ai documenti inerenti alle immissioni in ruolo, su posti della classe di concorso A0 33, effettuate nel periodo dal 1990 al 2014.
Ha specificato di averne interesse in quanto il sistema di accesso ai ruoli del personale docente (cosiddetto doppio canale), descritto dall’art. 399 del d.lg. 297/94, prevede che il contingente dei posti vacanti e disponibili per le assunzioni sia attribuito, in genere annualmente, per il 50% alle procedure di scorrimento della graduatoria permanente del concorso per soli titoli (c.d. GAE, graduatoria ad esaurimento) e, per il restante 50%, alle analoghe procedure della graduatoria del concorso per titoli ed esami.
Detto sistema prevede inoltre che i posti non assorbiti dalla graduatoria del concorso perchè esaurita, siano conferiti alle operazioni di assunzione dalla GAE e poi recuperati dal contingente per le assunzioni degli anni successivi e restituiti alle nuove graduatorie del concorso per titoli ed esami.
La situazione del ricorrente potrebbe pertanto mutare in melius per effetto della restituzione alla graduatoria del concorso, ove è iscritto, dei posti in passato conferiti in eccedenza alla GAE, così come l’eventuale maggior numero di posti attribuiti erroneamente alla GAE, in luogo della ripartizione paritaria, dovrebbe comportarne la restituzione di altrettanti alla graduatoria del concorso.
L’Ufficio scolastico della provincia di Foggia ha respinto l’istanza, avendo escluso in capo al ricorrente un interesse concreto, diretto e attuale alla visione dei documenti richiesti, perchè non è iscritto nella graduatorie delle precedenti procedure concorsuali, per soli titoli (GAE) o per esami e titoli, della classe di concorso A033.
L’Ufficio scolastico provinciale, nella relazione prodotta dall’Avvocatura di Stato, sostiene poi che la Circolare MIUR n. 21 prot. 8310 – Allegato A punto 5), che detta le istruzioni operative del D.M. 732/2014 in materia di assunzioni, sebbene ribadisca la ripartizione al 50% fra la GAE e la graduatoria del concorso per titoli ed esami, esclude il recupero dei posti eventualmente assegnati in eccedenza alla GAE.
L’USP aggiunge poi che il ricorrente non avrebbe un interesse attuale e concreto all’accesso perchè, essendo iscritto al 154° posto della graduatoria del concorso, 82 posti dopo l’ultimo nominato, non avrebbe alcuna possibilità  di essere assunto.
Il ricorso è fondato.
La graduatoria del concorso, come si evince dall’art. 399 del d.lg. n. 297/94, ha validità  fino ad esaurimento e pertanto l’interesse vantato dal ricorrente, non ancora soddisfatto per carenza di posti della classe di concorso A033 vacanti e disponibili per le assunzioni nelle scuole della Regione Puglia, deve ritenersi attuale.
Ha peraltro i requisiti della certezza e concretezza perchè l’accesso ai documenti inerenti alle operazioni di assunzione degli anni passati è necessario per poter verificare:
– se nelle precedenti operazioni di immissione in ruolo siano residuati posti del contingente assegnato al canale delle assunzioni concorsuali, dopo l’esaurimento delle graduatorie;
– se inoltre dette eccedenza siano state assegnate alle GAE;
– se infine un pari numero di posti sia stato restituito alle graduatorie dei successivi concorsi per titoli ed esami.
Solo l’esame di detti documenti permetterebbe di verificare la corretta ripartizione dei contingenti in compensazione a favore della graduatoria del concorso e la possibilità  per il ricorrente di essere immesso in ruolo, ove risulti che alla graduatoria del concorso non sono attribuiti tutti i posti previsti dalla legge, sia a titolo di ripartizione paritaria, sia a titolo di compensazione dei posti non assorbiti dalle precedenti graduatorie e conferiti in esubero alla GAE.
Nè può aderirsi alla tesi della p.a. che limita l’interesse del ricorrente alle procedure nelle quali è direttamente coinvolto, considerato che l’obbligo dell’amministrazione di riequilibrare il contingente delle cattedre attribuite alle due tipologie di concorso, rappresenta un vincolo permanente a valere per le ulteriori tornate concorsuali se, per ipotesi, ciò non sia avvenuto con riferimento alla procedura concorsuale immediatamente successiva.
Neppure può accogliersi l’obiezione della resistente che nega l’esistenza dell’interesse del ricorrente ad accedere ai documenti richiesti rinviando all’allegato A punto 5) della Circolare MIUR 21/2013 prot. 8310 di l’applicazione del D.M. 732/14, che esclude il recupero alla graduatoria del concorso ordinario dei posti eventualmente assegnati in eccedenza alle GAE negli anni precedenti, per la dirimente ragione che detta disposizione non è applicabile, nè in specie, nè in astratto, in quanto si pone in contrasto frontale con l’art. 399 del d.lg. 297/94.
Si tratta all’evidenza, nonostante sia qualificata come circolare, di una fonte regolamentare chiaramente incompatibile, ma subordinata e recessiva al cospetto della disciplina dell’art. 399 del d.lg. 297/94.
E’ pur vero che detto regolamento non è stata impugnato dal ricorrente, ma se il Collegio dovesse, per questo, pronunciare l’inammissibilità  del ricorso per omessa impugnazione del regolamento, di fatto e nel contempo, lasciando che il caso concreto sia disciplinato dalla fonte di rango inferiore, violerebbe il principio gerarchico di soluzione dei conflitti fra fonti e quindi la stessa disposizione della fonte sovraordinata.
Invece è ormai consolidata in giurisprudenza l’opinione, risalente alla decisione del Consiglio di Stato, 26 febbraio 1992, n. 154, che il giudice amministrativo possa sindacare, anche se manca una richiesta delle parti, gli atti di normazione secondaria per dare al caso concreto la regula iuris individuata secondo i canoni di selezione e interpretazione dell’ordinamento, poichè “ogni ordinamento non può non prevedere un meccanismo invalidante delle norme di grado inferiore che sopraggiungano ed urtino contro precetti poziori dell’ordinamento medesimo” (Consiglio di Stato, 26 febbraio 1992, n. 154).
Il conflitto della norma regolamentare con la fonte legislativa infatti altro non è che la sovrapposizione alla stessa ipotesi di due discipline delle quali solo una è legittimamente applicabile, perchè l’altra non ha pari forza nell’innovare l’ordinamento sul punto.
Il caso in esame, facendo applicazione dei principi richiamati, è dunque regolato dall’art. 399 d.lg. 297/94, che il Collegio è chiamato ad applicare, che prevede la restituzione alla graduatoria del concorso dei posti ad essa attribuiti ma utilizzati per l’assunzione dalla GAE.
Tanto basta, unitamente al fatto che il ricorrente è iscritto nella graduatoria del concorso per l’assunzione ai ruoli del personale docente della classe di concorso A033, a riconoscergli un interesse qualificato all’accertamento della corretta attribuzione e recupero dei posti a favore della graduatoria del concorso ove è iscritto.
Peraltro non ha alcun rilievo il fatto, asserito senz’altro dalla resistente, che il ricorrente, per la sua posizione in graduatoria, non avrebbe alcuna possibilità  di essere assunto, sia perchè l’USP non indica alcun elemento di fatto a sostegno di tale affermazione, quale ad esempio il numero insufficiente dei posti eventualmente recuperabili, sia perchè il giudice per accertare la sussistenza dell’interesse all’accesso ai documenti non deve fare un prognosi sulla concreta possibilità  che, facendone uso, l’interessato possa accedere al bene della vita cui l’interesse all’accesso è strumentale, ma solo valutare, in astratto, se il poter disporre di determinati documenti sia funzionale e rilevante per poter curare quell’interesse per il quale sono richiesti.
Nel caso di specie è evidente che mai il ricorrente potrebbe affermare di avere diritto oggi all’assunzione, e per questo ha necessità  dei documenti richiesti, se non sapendo – in ciò è il fine di cura del proprio interesse di cui è menzione nell’art. 22 l. 241/90 – se e quanti posti effettivamente devono essere recuperati alla graduatoria nella quale è iscritto.
Deve pertanto ordinarsi alle Amministrazioni costituite l’ostensione dei documenti richiesti.
Come di regola, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alle Amministrazioni resistenti l’ostensione dei documenti richiesti con l’istanza del 19 luglio 2014.
Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento in solido delle spese di giudizio che liquida in € 1.000,00, oltre accessori di legge.
Contributo unificato rifuso, ai sensi dell’art. 13 comma 6 bis.1 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria