Procedimento amministrativo – Istanza di parte – Discrezionalità  tecnico/amministrativa – Obbligo per la p.A. di provvedere – Inerzia – Interesse al provvedimento – Sussiste

Nonostante la discrezionalità  tecnico-amministrativa riservata all’ente locale nelle scelte urbanistiche, permane l’obbligo di concludere il procedimento, con conseguente facoltà  del privato di reagire facendo ricorso alla tutela avverso il silenzio serbato sull’istanza che ha dato avvio al procedimento.

N. 01526/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00982/2014 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 982 del 2014, proposto da: 
Saverio Cirrottola, Mariagrazia Tota, rappresentati e difesi dall’avv. Daniela Lovicario, con domicilio eletto presso Studio Legale Associato Trevi in Bari, Via Tommaso Fiore,n. 62; 

contro
Comune di Altamura; 

per l’accertamento
dell’illegittimità  del silenzio (ex art. 117 c.p.a) con ordine al Comune di Altamura di concludere il procedimento di ritipizzazione dei suoli di proprietà  e per la nomina, in caso di inadempienza, di un commissario ad acta:
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Daniela Lovicario;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
I sigg.ri Saverio Cirrottola e Mariagrazia Tota sono proprietari del suolo ubicato alla Via Aosta del Comune di Altamura, identificata in catasto al fg. di mappa 162/b, particella 2060, compreso nel Piano di Zona Carpentino “PEEP”, adottato dal Comune, con DCC n. 23/79 e approvato dalla Regione Puglia con DRG n. 11916/1981.
Secondo le previsioni del Piano di Zona l’area veniva destinata a verde e parcheggi. Sostengono i ricorrenti che tale vincolo sarebbe decaduto in seguito alla decorrenza del termine di legge e che per questo essi hanno presentato in data 22.05.2014 istanza per la ritipizzazione del suolo.
Riferiscono, altresì, di essere intenzionati ad edificare sull’area e a tal fine avevano già  presentato apposita istanza al Comune, che pur avendo avviato la relativa istruttoria, non ha mai concluso il relativo procedimento.
Aggiungono che il Comune di Altamura, nel riscontrare l’istanza del 11.05.2007, relativa al progetto del nuovo fabbricato da realizzare sul suolo in questione, si è soffermato sulla disciplina urbanistica della zona, come risulta nella nota del 06.03.2008, versata in atti, del Responsabile del procedimento del III Settore, Sviluppo e Territorio, Servizio Edilizia Privata.
Con riferimento all’area individuata in catasto al foglio di mappa 162/b, particella 2060, la nota specificava che è stata destinata a verde parcheggi dal Piano di Zona “oggi scaduto” e per questo chiedeva i pareri di competenza. Il procedimento non si sarebbe mai concluso e per questo i ricorrenti hanno presentato istanza in data 22.05.2014 di ritipizzazione del suolo.
Stante l’inerzia dell’Amministrazione comunale, essi hanno promosso ricorso contra silentium al fine di conseguire la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere e per la nomina del commissario ad acta, per l’ipotesi in cui si protragga l’inerzia del Comune.
Il Comune di Altamura, regolarmente intimato, non si è costituito nel presente giudizio.
All’udienza camerale del 26.11.2014, sentita la difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Occorre premettere che, nel caso sottoposto all’esame del Collegio, ricorre l’esercizio di attività  soggetta alle regole sostanziali che governano il procedimento amministrativo, prima fra tutte, per quanto rileva ai fini del decidere, quella relativa all’obbligo di concluderlo.
L’inerzia del Comune a fronte del procedimento di silenzio rifiuto attivato dal privato rende senz’altro sussistente l’interesse alla pronuncia, visto che nessun provvedimento espresso è stato adottato dall’amministrazione. Tale obbligo permane anche riconoscendo che in materia urbanistica all’ente locale è riservata discrezionalità  tecnico-amministrativa nelle scelte urbanistiche, tanto che quanto riferito dai ricorrenti in ordine all’area in questione deve collocarsi nel novero delle aspirazioni dei privati che non possono condizionare le decisioni dell’amministrazione.
E’ dunque coerente con tale impostazione ritenere che, come già  il Collegio ha avuto modo di puntualizzare, “ove l’inerzia del soggetto pubblico abbia determinato un arresto del procedimento è data facoltà  al privato di reagire facendo ricorso alla tutela avverso il silenzio serbato sull’istanza che vi ha dato avvio” (T.A.R. Puglia Bari, Sez. III., sent. n. 754 del 18.06.2014).
Deve, pertanto, dichiararsi illegittimo il silenzio serbato dal Comune di Altamura, limitatamente all’obbligo di riscontrare l’istanza dei ricorrenti e concludere il relativo procedimento.
In caso di inottemperanza, previa semplice istanza della parte ricorrente, il Tribunale provvederà  alla nomina di un Commissario ad acta.
Considerato l’esito del giudizio il Collegio liquida le spese di giudizio in favore della ricorrente, ponendole a carico del Comune di Altamura, quale soggetto tenuto a concludere il procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara illegittimo il silenzio e ordina al Comune di Altamura di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, decorsi inutilmente i quali si provvederà , ad istanza di parte, alla nomina di un Commissario ad acta.
Condanna il Comune di Altamura al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali nella misura di € 1.500 (millecinquecento/00), oltre IVA e CAP e alla rifusione del contributo unificato ex art. 13 c 6-bis.1 D.P.R. 30.5.2002 n. 115 .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria