1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Legittimazione e interesse a ricorrere – Parere non vincolante – Inammissibilità 


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Legittimazione e interesse – Mobilità  interuniversitaria professori e ricercatori – Collocamento a riposo ricorrente – Inammissibilità  del ricorso

1. E’ inammissibile per carenza d’interesse il gravame proposto avverso un mero atto endoprocedimentale (nella specie, parere del consiglio di Dipartimento di facoltà  nel procedimento di mobilità  contestuale interuniversitaria di professori e ricercatori) e per di più non vincolante, inidoneo, cioè  a produrre una qualsivoglia lesione nella sfera giuridica degli interessati (contrariamente, invece, al parere  del nucleo di valutazione che è vincolante). 


2. Il collocamento a riposo di uno dei (due) ricorrenti per raggiunti limiti di età  già  previsto al momento della proposizione dell’impugnazione, sebbene sopravvenuto all’instaurazione del giudizio, determina, in ogni caso, la cessazione di ogni interesse al trasferimento oggetto di causa, con conseguente declaratoria di inammissibilità  del ricorso.

N. 01496/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01098/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1098 del 2014, proposto da: 
Arcangelo Pagliarulo e Giuseppe Carrieri, rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria Gabriella Gizzi e Luca Alberto Clarizio, con domicilio eletto presso l’avv. Luca Alberto Clarizio in Bari, alla via Vito Nicola De Nicolò n.7; 

contro
Università  degli Studi di Bari, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcella Loizzi e Bianca Massarelli, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente in Bari, alla piazza Umberto n.1; Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (Deto), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Giarratana, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Principe Amedeo n. 82/A; Facoltà  di Medicina e Chirurgia dell’Università  degli Studi di Bari “Aldo Moro”; 

nei confronti di
Nicola Palasciano, Rinaldo Marzaioli, Samuele Leggio, Rocco Campobasso, Lucilla Crudele; 

per l’annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari
1. della deliberazione ex art. 3, comma 6, del “Regolamento per la mobilità  interuniversitaria dei professori e ricercatori di ruolo attraverso lo scambio contestuale” – approvato con decreto rettorale dell’8.8.2014, n. 2729 – assunta a verbale dell’11.9.2014 dal Consiglio di Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (DETO) dell’Università  degli Studi di Bari “Aldo Moro”, limitatamente al punto 2.44) del relativo ordine del giorno, concernente il diniego al trasferimento con scambio contestuale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, L. n. 240/2010, tra i prof.ri ordinari Arcangelo Pagliarulo e Giuseppe Carrieri;
2. le note di convocazione del consiglio e della giunta del DETO, datate 4.9.2014, in relazione al punto 2.44) dell’ordine del giorno;
3. la nota della Direzione generale dell’Università  degli Studi di Bari “Aldo Moro” dell’11.9.2014, prot. n. 61344/VII/2;
4. di ogni altro atto e provvedimento, anche non noti e, ove esistenti, comunque connessi, preordinati ovvero conseguenti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari e del Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (Deto);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Luca Alberto Clarizio e Maria Gabriella Gizzi, per il ricorrente, avv.ti Marcella Loizzi e Bianca Massarelli, per l’Università  e avv. Luigi Giarratana, per la controinteressata;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Rilevato che, con il gravame in epigrafe, i ricorrenti impugnano la deliberazione dell’11 settembre 2014, assunta ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per la mobilità  interuniversitaria di professori e ricercatori di ruolo attraverso lo scambio contestuale, approvato con decreto del Rettore dell’8.8.2014 n. 2729, con la quale il Consiglio di Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di organi dell’Università  di Bari (D.E.T.O.) ha espresso parere “non favorevole” alla domanda di mobilità  con scambio contestuale presentata dagli odierni ricorrenti, ai sensi dell’art. 7, comma 3, L. n. 240/2010;
Rilevato altresì che, secondo quanto disposto dal richiamato Regolamento, l’approvazione definitiva della proposta di scambio è deliberata dai rispettivi organi di Governo delle Università  (cfr. art. 4), dopo aver acquisito i pareri del D.E.T.O. e del Consiglio di scuola cui eventualmente afferisca il Dipartimento (entrambi non vincolanti ex art. 3 citato), nonchè il parere del Nucleo di valutazione dell’Ateneo (vincolante ex art. 4);
Considerato che allo stato, secondo quanto emerge dagli atti di causa, nessuna valutazione è stata espressa dal Nucleo di valutazione nè, tanto, meno risulta essere intervenuta l’atto conclusivo del procedimento;
Considerato, pertanto, che il gravame risulta proposto avverso un mero atto endoprocedimentale e per di più non vincolante, inidoneo a produrre una qualsivoglia lesione nella sfera giuridica degli interessati, sicchè lo stesso si appalesa inammissibile per carenza di interesse;
Rilevato, altresì, che era previsto per il 31 ottobre 2014 il collocamento a riposo di uno dei due richiedenti -il dott. Pagliarulo- per raggiunti limiti di età  e che pertanto, in ogni caso, sarebbe cessato ogni interesse al trasferimento per cui è causa;
Ritenuto, tuttavia, di dover procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti in considerazione della particolare natura della controversia;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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