Pubblica sicurezza – Richiesta licenza porto fucile tiro a volo – Diniego – Tutela cautelare – Insussistenza periculum in mora
Non può essere concessa l’invocata tutela cautelare nei confronti del diniego questorile di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di tiro a volo, atteso che tale diniego compromette la possibilità di svolgere l’attività sportiva in questione, con l’effetto che la lesione dell’interesse dedotto non sembra affiancata da un pregiudizio grave e irreparabile.
N. 00711/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01424/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1424 del 2014, proposto da:
Damiano Gerardo Grillo, rappresentato e difeso dall’avv. Tommaso Labia, con domicilio eletto presso Giuseppe Munafò in Bari, Via Cardassi, n.66;
contro
Questura di Foggia in persona del Questore pro tempore, U.T.G. – Prefettura di Foggia in persona del Prefetto pro tempore, Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto Cat. 6F, emesso dal Questore della Provincia di Foggia in data 15.07.2014 e notificato in data 21.08.2014, con cui si è respinta l’istanza del ricorrente di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di tiro a volo;
– della nota prot. n. Cat. 6F/14 del 29.03.2014, ricevuta dal ricorrente in data 01.04.2014 e contenente l’avviso ex art. 10 bis della L. n. 241/90, con cui l’Amministrazione ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di rilascio della licenza, quale atto presupposto e connesso;
– nonchè avverso tutti gli atti ad essi connessi e collegati, ancorchè non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Foggia, dell’ U.T.G. – Prefettura di Foggia e del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2014 la dott.ssa Flavia Risso:
Uditi per le parti i difensori avv. Tommaso Labia, per il ricorrente e avv. dello Stato Lydia Fiandaca, per le amministrazioni resistenti;
Considerato che l’impossibilità di svolgere l’attività sportiva del tiro al volo non può ritenersi integrante gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile;
Ritenuto che per la concessione di misure cautelari siano indispensabili entrambi i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
Ritenuto, infine, che le spese di questa fase cautelare possano essere integralmente compensate, attesa la peculiarità delle questioni sottese alla decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)