1. Elezioni – Fase preliminare – Liste dei candidati – Presentazione – Sottoscrizioni – Potere di autentica – Soggetti titolari – Cancelliere di Tribunale in distacco – Sussiste – Ragioni
2. Elezioni – Fase preliminare – Deposito di autorizzazione all’uso del contrassegno – Deposito di copia in luogo dell’originale – Irregolarità minimale – Ammissibilità
1. In relazione all’autentica delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali, in base alla l. 28 aprile 1998, n. 130 e all’art. 4 l. . 30 aprile 1999, n. 120, il cancelliere di Tribunale rientra tra gli autenticatori abilitati ed è legittimato ad esercitare le predette funzioni indipendentemente dalla circostanza del distacco – vicenda che non comporta alcun mutamento nello stato giuridico del pubblico dipendente – e dalle concrete adibizioni operative del medesimo.
2. Nelle operazioni elettorali configura irregolarità minimale il deposito dell’autorizzazione all’uso del contrassegno solo in copia e non in originale, circostanza che di per sè non intacca la correttezza sostanziale dell’ammissione della lista medesima alla competizione elettorale. Nè può esservi esclusione della lista ove risulti agli atti che per la stessa sia stata depositata l’autorizzazione all’uso del contrassegno in sede di integrazione documentale successiva ex art. 33 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
N. 01487/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01114/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1114 del 2014, proposto da:
Leonardo Marino e Nazario Mirando, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuliano Di Pardo, Nicola Scapillati, Andrea Latessa e Salvatore Di Pardo, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia – Bari, in Bari, Piazza Massari;
contro
Comune di San Severo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Aldo Loiodice, Mario Carlino e Raffaele Irmici, con domicilio eletto presso Aldo Loiodice, in Bari, Via Nicolai, 29;
Ufficio Elettorale Centrale, Commissione Elettorale Circondariale di San Severo, U.T.G. – Prefettura di Foggia, Ministero dell’Interno, Ministero della Giustizia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97;
nei confronti di
Francesco Miglio, Libera Ondina Inglese, Pasquale Pio Albanese, Loredana Florio, Maurizio Spina, Sandra Cafora, Maria Grazia Buca, Marco Cantoro, Roberto Prattichizzo, Antonio Stornelli, Giovanni Florio, Annalisa Tardio, Ciro Cataneo, Armando Antonio Gaetano Bocola, Felice Teodoro Cota, Lucia Rita De Lallo, Simona Filomena Venditti, Maria Assunta Di Monte, Luigi Montorio, rappresentati e difesi dall’avv. Giacinto Lombardi, con domicilio eletto presso Giandonato Uva, in Bari, Via G. Petroni, 3;
Francesco Leonardo Lallo e Alfredo Ciro Matarante, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alfredo Ciro Matarante e Maria Rita Palma, con domicilio ex lege presso la Segreteria T.A.R. Puglia Bari, in Bari, Piazza Massari;
Luigi Valentino Damone, Antonio Domenico Carafa, Francesco Sderlenga, Arcangela De Vivo, Antonio Giuseppe Bubba, Rosa Carolina Caposiena, Francesco Stefanetti, Maria Anna Bocola, Giuseppe Manzaro, Michele Emiliano;
per l’annullamento
degli atti e provvedimenti relativi alle operazioni per l’elezione del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale di San Severo (FG), svoltesi il 25 maggio 2014 e 8 giugno 2014 ed, in particolare, degli atti specificamente indicati in ricorso;
nonchè di ogni altro atto presupposto consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Severo; dell’Ufficio Elettorale Centrale, della Commissione Elettorale Circondariale di San Severo, dell’U.T.G. – Prefettura di Foggia, del Ministero dell’Interno, del Ministero della Giustizia; di Francesco Leonardo Lallo e Alfredo Ciro Matarante; di Francesco Miglio, Libera Ondina Inglese, Pasquale Pio Albanese, Loredana Florio, Maurizio Spina, Sandra Cafora, Maria Grazia Buca, Marco Cantoro, Roberto Prattichizzo, Antonio Stornelli, Giovanni Florio, Annalisa Tardio, Ciro Cataneo, Armando Antonio Gaetano Bocola, Felice Teodoro Cota, Lucia Rita De Lallo, Simona Filomena Venditti, Maria Assunta Di Monte e Luigi Montorio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Salvatore Di Pardo, Nicola Scapillati, Andrea Latessa, Aldo Loiodice, Mario Carlino, Raffaele Irmici, Giacinto Lombardi e Alfredo Ciro Matarante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 25 settembre 2014, Leonardo Marino e Nazario Mirando impugnavano dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, il verbale di proclamazione degli eletti dell’Ufficio Centrale per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di San Severo (FG) del 4 luglio 2014, nonchè tutti gli atti istruttori in esso richiamati e ad esso conseguenti e collegati.
Rappresentavano, in fatto, che nelle date del 25 maggio e 8 giugno 2014 si tenevano in San Severo, rispettivamente, il primo ed il secondo turno di ballottaggio della consultazione elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale.
Evidenziavano i ricorrenti di aver partecipato alla detta competizione elettorale, il primo concorrendo autonomamente per la carica di Sindaco ed il secondo per la carica di consigliere comunale con la lista elettorale n. 30, avente il contrassegno “Sindaco Lallo”.
Lamentavano la viziosità delle operazioni elettorali così come svolte, per illegittimità manifestatesi, in tesi, sia nella fase di raccolta delle sottoscrizioni, che nella fase di ammissione delle liste.
Premettevano, in proposito, che il Comune di San Severo, al momento dell’indizione della competizione elettorale, si trovava ad essere privo di consiglieri comunali, in quanto i precedenti titolari della relativa carica erano decaduti e il Comune era retto da un Commissario Prefettizio.
Tale circostanza rendeva, in tesi, particolarmente difficoltosa la raccolta delle firme funzionale alla presentazione delle liste, stante la correlata necessità di autentica dinanzi a pubblico ufficiale.
Ciò non si verificava, sempre in tesi di parte ricorrente, per le liste a supporto del candidato sindaco successivamente eletto Francesco Miglio, le quali avevano potuto avvalersi dell’ausilio di Maria Assunta Di Monte, Direttore Amministrativo presso il Giudice di Pace di San Severo, quale pubblico ufficiale autenticatore.
Ci si doleva, in particolare, del fatto che la predetta non avesse un potere di autenticazione delle sottoscrizioni in materia elettorale; che, comunque, tale autentica non era avvenuta nella sede dell’ufficio e nel corso dell’espletamento orario dell’attività lavorativa.
Venivano, in particolare, contestate le modalità concrete con le quali le autentiche di firma risultavano essere avvenute, evidenziandosi come all’esito della competizione elettorale la Di Monte fosse stata nominata assessore esterno della Giunta Comunale di San Severo, presieduta dal Sindaco Miglio.
Si lamentava altresì l’illegittima ammissione alla competizione elettorale di due liste a sostegno del candidato Miglio, Popolari per l’Italia, per non aver depositato l’autorizzazione all’uso del contrassegno, e Rifondazione Comunista per aver depositato l’autorizzazione all’uso del contrassegno solo in copia e non in originale.
In punto di specifici motivi di gravame, ci si doleva della illegittima proclamazione degli eletti per illegittimità derivata dall’illegittima ammissione di liste alla competizione elettorale, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 267/2000 e norme, anche costituzionali, collegate, con eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità di presupposto.
Instavano, pertanto, i ricorrenti per l’integrale annullamento degli atti e provvedimenti relativi alle operazioni elettorali comunali e per la ripetizione delle stesse.
Con memoria pervenuta in Segreteria in data 23 ottobre 2014, si costituivano in giudizio Lallo Leonardo Francesco e Alfredo Ciro Matarante, dichiarando di condividere tutti i rilievi svolti dai ricorrenti e supportandone, nel merito, l’accoglimento; articolavano, inoltre, in via di mero fatto, una propria autonoma censura in relazione alla esclusione della lista “La Puglia Prima di Tutto”, non facendone tuttavia formale motivo di ricorso incidentale.
Con memoria e controricorso, pervenuti in Segreteria in data 23 ottobre 2014, si costituiva in giudizio il Comune di San Severo, rilevando, preliminarmente ed in rito, l’irricevibilità del ricorso per mancato rispetto del termine di cui all’art. 130, comma 1, n. 1, c.p.a. e l’inammissibilità dello stesso. Nel merito, venivano contestati in fatto ed in diritto gli assunti dei ricorrenti, evidenziandone l’infondatezza.
Con memoria difensiva pervenuta in Segreteria in data 23 ottobre 2014, si costituivano in giudizio Francesco Miglio, Libera Ondina Inglese, Pasquale Pio Albanese, Loredana Florio, Maurizio Spina, Sandra Cafora, Maria Grazia Buca, Marco Cantoro, Roberto Prattichizzo, Antonio Stornelli, Giovanni Florio, Annalisa Tardio, Ciro Cataneo, Armando Antonio Gaetano Bocola, Felice Teodoro Cota, Lucia Rita De Lallo, Simona Filomena Venditti, Maria Assunta Di Monte, Luigi Montorio, eccependo, preliminarmente ed in rito, l’irricevibilità del ricorso per mancato rispetto del termine di cui all’art. 130, comma 1, n. 1, c.p.a. e l’inammissibilità dello stesso, altresì contestando, nel merito, in fatto ed in diritto, gli assunti dei ricorrenti, evidenziandone l’infondatezza.
Con atto di stile pervenuto in Segreteria in data 12 novembre 2014, si costituiva l’Avvocatura erariale per il Ministero dell’Interno, l’Ufficio Elettorale Centrale presso il Comune di San Severo, la Commissione Circondariale Elettorale presso il Tribunale di Foggia, la Prefettura di Foggia – U.T.G. ed il Ministero della Giustizia.
All’udienza pubblica del 3 dicembre 2014, la causa era definitivamente trattenuta per la decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Stante la rilevata infondatezza del ricorso, può prescindersi, altresì, dal formale esame delle eccezioni preliminari di irricevibilità per mancato rispetto del termine di cui all’art. 130, comma 1, n. 1, c.p.a. e di inammissibilità .
Deve, infatti, rilevarsi nel merito che Maria Assunta Di Monte, quale Direttore Amministrativo, Area III – F4, presso il Tribunale di Foggia, distaccata presso l’Ufficio del Giudice di Pace di San Severo, poteva legittimamente esercitare funzioni di autenticazione di sottoscrizioni come svolte nel caso di specie, senza peraltro patire di limitazioni di tipo territoriale a tale generale potere certificativo, operando nella sua circoscrizione di appartenenza.
Del resto, il distacco, come vicenda specifica del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione presso la quale il lavoratore è assegnato, non immuta lo stato giuridico del pubblico dipendente (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7243), il quale è a sua volta da ricollegare al rapporto di servizio, che in sè e per sè permane, a prescindere dalle concrete adibizioni operative del pubblico dipendente.
Come è noto, fra gli autenticatori abilitati, in base alla legge 28 aprile 1998, n. 130 e all’art. 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 120 sono ricompresi i Cancellieri di Tribunale.
La Di Monte ha ritualmente chiesto ed ottenuto, dal Presidente della Corte d’Appello di Bari, con decreto prot. n. 4175 del 17.4.2014, la autorizzazione ad autenticare le firme dei sottoscrittori di lista fuori dalla sede di servizio ed in orario diverso da quello di ufficio, a valersi retroattivamente anche per le autentiche precedentemente poste in essere.
La stessa risulta aver autenticato sottoscrizioni funzionali alla presentazione di liste a supporto del candidato sindaco Miglio, ma altresì anche per liste che appoggiavano altri candidati alla carica di sindaco, ivi inclusa la lista “San Severo Adesso”, collegata al candidato sindaco Marino, odierno ricorrente.
In relazione alla stretta attività di autentica di sottoscrizioni, così come in concreto svolta, non appaiono sussistere irregolarità tali da costituire motivi di illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati.
Per quanto riguarda le asserite mancate esclusioni di due liste partecipanti alla competizione elettorale de quo, per ciò che concerne la lista Rifondazione Comunista si eccepisce non una invalidità effettiva, ma una irregolarità minimale, costituita dal deposito dell’autorizzazione all’uso del contrassegno solo in copia e non in originale, che di per sè in nulla intacca la correttezza sostanziale dell’ammissione della lista medesima alla competizione elettorale.
Quanto alla lista Popolari per l’Italia, cui si addebita di non aver depositato l’autorizzazione all’uso del contrassegno, risulta agli atti l’integrazione documentale successiva ex art. 33 D.P.R. n. 570/1960, come richiesta al verbale della VII Sottocommissione elettorale circondariale di San Severo n. 11 del 26 aprile 2014.
In conclusione, il ricorso non risulta fondato nel merito.
Tenuto conto delle peculiarità del caso di specie e della parziale novità della questione, si ritiene possono sussistere gravi ed eccezionali motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito ai sensi dell’art. 130, comma 8, cod. proc. amm..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)