Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione  – Impugnazione concorrente in settima posizione graduatoria – Istanza cautelare – Fumus boni juris – Insussistenza

Non è assistita dal fumus boni juris la richiesta della misura cautelare incidentale avanzata contestualmente all’impugnazione dell’aggiudicazione di un servizio (nella specie, trasporto campioni per indagini di laboratorio) dal concorrente che sia collocato in posizione (settimo in graduatoria) tale da non poter ambire all’aggiudicazione dell’appalto.

N. 00694/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01457/2014 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1457 del 2014, proposto da Italy Emergenza Cooperativa Sociale, in proprio e quale mandataria del RTI con Svs Gestione Servizi s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Paparella e Pietro Troianiello, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Paparella in Bari, via Venezia, 14;
contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto in Bari, via M. Celentano, 27;
nei confronti di
Leader Service Società  Cooperativa, in proprio e quale mandataria della costituenda ATI con la Cooperativa Sociale Apulia Soccorso, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Paolo Bello, con domicilio eletto in Bari, via Arcivescovo Vaccaro, 45;
Plurima s.p.a.;
RTI Coop. Service Soc. Cooperativa P.A. – Auriga Coop. Sociale;
Consorzio Multiservizi Integrati;
Sismed s.r.l.;
RTI Manutencoop Facility Management s.p.a. – Accadueo s.r.l.;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’aggiudicazione definitiva all’ATI Leader Service Società  Cooperativa – Cooperativa Sociale Apulia Soccorso dell’affidamento del servizio di trasporto, nell’area di pertinenza dell’Asl Bari, dei campioni e materiali destinati ad indagini di laboratorio;
– di tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziale ancorchè non conosciuti, ed in particolare, della deliberazione del Direttore Generale n. 1895 del 9.10.2014 nonchè del successivo contratto;
nonchè per la declaratoria di nullità  e/o inefficacia del contratto stipulato in forza di detta deliberazione;
per la condanna della ASL al risarcimento dei danni in favore della ricorrente;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale Bari e di Leader Service Società  Cooperativa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 per le parti i difensori avv.ti Pietro Troianiello, Giovanna Corrente e Francesco Paolo Bello;
 
Rilevato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, non appare sussistere alcuna clausola della lex specialis di gara che impone la presentazione di autorizzazioni comunali (peraltro relative ai singoli veicoli) ai fini della ammissibilità  della partecipazione;
Rilevato, altresì, che l’ASL aveva espressamente chiarito che la piena disponibilità  dei mezzi offerti in sede di gara doveva essere posseduta unicamente al momento della stipula del contratto (cfr. chiarimenti del 28.5.2014);
Ritenuto, infine, che la ricorrente (settima graduata) non può conseguentemente ambire alla aggiudicazione dell’appalto;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore della Azienda Sanitaria Locale Bari, liquidate in complessivi € 500,00, oltre accessori come per legge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore di Leader Service Società  Cooperativa, liquidate in complessivi € 500,00, oltre accessori come per legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)