Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Gara – Servizi – Appalto triennale – Possibilità di subentro all’esito del giudizio di merito – Periculum in mora – Insussistenza
Non può accogliersi la domanda cautelare proposta da un concorrente che sia stato escluso dalla gara per l’affidamento del servizio di vigilanza di strutture A.S.L., data l’insussistenza del periculum in mora, ove l’eventuale accoglimento nel merito dell’impugnazione consenta il subentro del ricorrente nel contratto di durata triennale, oltre al risarcimento per equivalente per la parte residua.
N. 00687/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01269/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1269 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Securpol Puglia s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Emilio Toma, con domicilio eletto in Bari, Via Calefati, 133;
contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto in Bari, Lungomare Starita, 6;
nei confronti di
Faro s.r.l. in proprio e quale Capogruppo del R.T.I. con Mondialpol s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Vito Agresti, con domicilio eletto presso l’Avv. Emilia Straziuso in Bari, Via Prospero Petroni, 15; Mondialpol s.r.l. di Pedone Lodovico;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento di esclusione di cui al verbale della seduta pubblica del 22 settembre 2014, adottato dall’Asl Bari nei confronti della ricorrente, nella procedura indetta con deliberazione del Direttore Generale n.797 del 15.5.2013, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di vigilanza presso le strutture amministrative sanitarie dell’Asl Bari;
– nonchè di ogni altro atto specificamente indicato in ricorso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Bari e di Faro s.r.l. in proprio e quale Capogruppo in R.T.I. con Mondialpol s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 per le parti i difensori avv.ti Emilio Toma e Vito Agresti;
Rilevato che, ad un primo sommario esame, le censure formulate in ricorso non risultano positivamente apprezzabili in relazione all’istanza cautelare in esame, atteso che, da un lato, non appaiono fondati i profili di illegittimità procedimentale dedotti e richiedendosi, dall’altro, un approfondimento nella più opportuna sede di merito, in ragione dei profili di discrezionalità tecnica coinvolti;
Rilevato, inoltre, che, in punto di periculum, ove le censure sollevate dalla ricorrente dovessero trovare positivo apprezzamento nella successiva fase di merito, sarà comunque possibile, in presenza dei relativi presupposti, ed in ragione della durata triennale prevista per lo svolgimento del servizio, l’eventuale subentro nel contratto ove nelle more stipulato, oltre al risarcimento per equivalente per la parte residua;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)