Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Condono – Opere sanabili – Ultimazione dell’opera al rustico – Definizione

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 l. 326/03 e 31 l. 47/85 non può ritenesi “ultimato a rustico” alla data del 31.02.2003 un manufatto che a quella data non era completo di tutte le strutture essenziali, tra le quali anche le tamponature esterne (nel caso di specie è stato escluso che un immobile costituito esternamente da lamiera zincata non ancorata al suolo potesse costituire un ingombro volumetrico ben definito idoneo a beneficiare del condono edilizio).

N. 01407/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00205/2012 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 205 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Bartolo Cozzoli, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo F. Ingravalle, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla piazza Garibaldi n.63; 

contro
Agenzia Regionale del Turismo (Aret) Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Sabino Persichella, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via P.Amedeo, n. 197; 

nei confronti di
Giovanni Occhiogrosso; 

per l’annullamento
– della nota prot. n. 1261/2011/BA del 21.12.2011 , a firma del Presidente della Commissione esaminatrice, recante notizia dell’esclusione del Cozzoli dalla procedura concorsuale indetta il 14.11.2011 per la <<selezione per titoli e colloquio per l’assunzione di n. 5 unità  di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di Cat. D -Posizione economica D1- da impiegare presso la Direzione Generale di PugliaPromozione>>;
– del verbale n. 1 del 12.12.2011, mai pubblicato ed acquisito a seguito di istanza di accesso agli atti, recante, tra l’altro, l’esclusione del Cozzoli dalla procedura concorsuale in oggetto;
– del verbale n. 2 del 13.12.2011, pubblicato sul sito web dell’Agenzia “PugliaPromozione”, recante l’approvazione della graduatoria (posizione PP3/11), redatta a seguito della valutazione dei titoli dei candidati ammessi alla selezione;
– dell’atto con cui si è approvato l’esito del colloquio orale dei candidati ammessi alla selezione, identificato con il codice PP3/11;
– del verbale n. 6 del 3.1.2012 della Commissione giudicatrice, recante l’approvazione della graduatoria finale per la selezione in parola;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto
nonchè, in subordine
per il risarcimento del danno patrimoniale riveniente al ricorrente dall’illegittima ed ingiusta esclusione dalla procedura concorsuale;
e con Motivi Aggiunti:
-della determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione n. 1 del 5.1.2012, mai pubblicata, recante approvazione dei verbali della Commissione già  gravati con il ricorso principale;
-del verbale n. 5 della Commissione giudicatrice, mai pubblicato;
nonchè per la declaratoria
d’inefficacia e/o annullamento e/o nullità  del contratto, mai pubblicato, del 17.1.2012, stipulato dall’Agenzia Pugliapromozione con il Dott. Giovanni Occhiogrosso;
nonchè, in subordine
per il risarcimento del danno patrimoniale riveniente al ricorrente dall’illegittima e ingiusta esclusione dalla procedura concorsuale, giusta nota prot. n. 1261/2011/BA del 21.12.2011;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Regionale del Turismo (Aret) Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Stefania Morgigno, su delega dell’avv. Massimo F. Ingravalle e avv. Sabinio Persichella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con avviso pubblico del 14 novembre 2011, l’A.re.t. Puglia indiceva selezione per titoli e colloquio per l’assunzione di n. 5 unità  di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di categoria D, posizione economica D1, di cui un esperto in promozione turistica, uno in statistica, uno in bilancio e controllo di gestione, uno in appalti e procedure negoziali, uno in comunicazione.
Il dott. Cozzoli, odierno ricorrente, vi partecipava per il profilo di “esperto in bilancio e controllo di gestione” e ne veniva escluso per l’asserito mancato possesso del requisito specifico della “documentata esperienza lavorativa, anche non continuativa, di almeno un anno” nell’area tematica di interesse. All’esito della procedura veniva dichiarato vincitore, per il profilo che viene qui in rilievo, il dott. Giovanni Occhiogrosso con determinazione del Direttore generale n. 1/2012 del 5 gennaio 2012; il successivo 16 gennaio veniva sottoscritto il relativo contratto.
Il dott. Cozzoli pertanto, con il presente gravame, impugnava gli atti dell’espletata selezione; in particolare la sua esclusione con il ricorso introduttivo e la graduatoria finale con i motivi aggiunti notificati il 5 aprile 2012.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, con atto depositato il 9.3.2012, deducendo in via preliminare -anche con successive memorie- l’inammissibilità  ed irricevibilità  del gravame; in ogni caso, la sua infondatezza.
All’udienza del 10 luglio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Devono preliminarmente essere esaminate le eccezioni processuali di irricevibilità  dei motivi aggiunti e di conseguente inammissibilità  del ricorso introduttivo.
Sostiene la difesa dell’Amministrazione che i motivi aggiunti proposti avverso la graduatoria definitiva siano tardivi poichè notificati soltanto il 5 aprile 2012 a fronte della pubblicazione del relativo provvedimento sul sito internet dell’ARET il giorno stesso dell’approvazione (5 gennaio 2012); e che l’intempestiva impugnazione della graduatoria finale determini l’inammissibilità  del gravame introduttivo avverso l’esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva.
Parte ricorrente sostiene, di contro, di aver potuto conoscere il provvedimento di approvazione della graduatoria soltanto in giudizio per mancata pubblicazione sul sito web di “Pugliapromozione”; di averne, in ogni caso, denunziato l’illegittimità  derivata già  nel ricorso introduttivo, pur senza indicarne gli estremi poichè non conosciuti.
Orbene, l’eccezione di tardività  non può essere accolta, non risultando sostenuta da prova rigorosa. Ed invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, dal quale questo Collegio non ritiene di discostarsi, la dimostrazione della tardività  del ricorso e quindi della pregressa piena conoscenza degli elementi essenziali dell’atto impugnato deve essere fornita in modo rigoroso da chi la eccepisce, in base agli ordinari criteri di riparto dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. (cfr. da ultimo C.d.S., Sez. IV, 20.1.2014, n. 264).
Nel caso di specie, non viene esibito alcun elemento di prova a sostegno dell’asserita pubblicazione della delibera di approvazione della graduatoria finale; pur a fronte della produzione documentale del ricorrente, tesa a far emergere la circostanza contraria (cfr. doc. 23).
Peraltro, trova riscontro nel dato testuale del ricorso introduttivo che il ricorrente stesso avesse già  fatto valere l’illegittimità  derivata della graduatoria finale, pur non indicandone specificamente gli elementi identificativi in quanto al momento sconosciuti, ma consentendone una sufficiente individuazione ai fini dell’identificazione dell’atto oggetto di impugnazione (cfr. pag. 15).
Va dunque respinta l’eccezione di irricevibilità  dei motivi aggiunti e quella, formulata in via conseguenziale, di inammissibilità  del ricorso introduttivo.
3.- Sgombrato il campo dalle eccezioni preliminari, deve ora procedersi all’esame del merito della controversia. Questa risulta incentrata sulla questione -sostanziale- della valutabilità  dell’esperienza acquisita dal ricorrente nel “periodo di tirocinio e borsa di lavoro” in relazione al requisito, richiesto dal bando, della “documentata esperienza lavorativa, anche non continuativa, di almeno un anno, nelle aeree tematiche oggetto delle attività  di cui al presente avviso” (cfr. art. 2).
L’Amministrazione resistente postula in proposito una -ritenuta- insuperabile identificazione tra “esperienza lavorativa” ed “esperienza retribuita”, relegando nel diverso ambito dell'”esperienza formativa” quella consistente in periodi di tirocinio e borse di studio che, poichè non oggetto di retribuzione in senso proprio, non sarebbe sussumibile nelle richiamate previsioni dell’avviso di selezione. A supporto del ragionamento seguito viene richiamata una recente sentenza del Tar Lazio (la n. 10141/2012).
La difesa del ricorrente invoca, viceversa, il principio del favor partecipationis, al cui rispetto ritiene debba essere orientata l’interpretazione della clausola di concorso controversa, in quanto preordinata alla mera verifica in capo ai concorrenti di quella “esperienza concreta” che abbia consentito agli stessi l’acquisizione delle relative “competenze” per ricoprire il posto messo a concorso, a prescindere dalla possibilità  di qualificarla in termini di vera e propria prestazione professionale retribuita.
Ritiene il Collegio che tale impostazione sia più aderente al dato testuale dell’avviso di selezione che viene concretamente in rilievo nella fattispecie, il quale contiene un mero riferimento all'”esperienza lavorativa richiesta”, senza ulteriori specificazioni e puntualizzazioni in relazione al tipo di contratto in base al quale l’attività  dovrebbe essere stata svolta. Se ne impone pertanto una lettura che, pur nella considerazione della relativa ratio (identificabile -si ribadisce- nell’esigenza di selezionare personale che abbia avuto l’opportunità  di acquisire una concreta esperienza nell’area di interesse) sia al tempo stesso rispettosa dell’esigenza, rilevante sul piano dei principi generali applicabili a tutte le procedure selettive, di garantire la più ampia partecipazione.
Diversamente, infatti, nel precedente citato dalla difesa dell’Amministrazione e su richiamato, l’avviso conteneva una dettagliata specificazione dell'”esperienza lavorativa” in quel caso richiesta, con esplicito riferimento -e relativa delimitazione- al rapporto di lavoro libero-professionale o Co.Co.Co.. Precisazioni del tutto assenti -si ribadisce- nel caso in esame.
Il primo motivo di gravame va pertanto accolto, risultando il dott. Cozzoli in possesso di comprovata esperienza lavorativa (nella suggerita interpretazione) di tre anni e sette mesi nell’area di “gestione di sistemi di contabilità  e bilancio”, a fronte dell’esperienza di un anno richiesta dal bando. La sua esclusione dalla procedura selettiva in questione si appalesa, dunque, illegittima.
Il secondo motivo viene assorbito; il suo eventuale accoglimento non aggiungerebbe, infatti, alcuna utilità  nell’ottica del soddisfacimento della pretesa azionata in giudizio poichè articolato avverso le modalità  di composizione della commissione di concorso.
4.- Allo stato, tuttavia, non si ravvisa un apprezzabile interesse in capo al ricorrente all’annullamento degli atti impugnati ed alla rinnovazione della procedura concorsuale poichè il rapporto di lavoro alla cui costituzione era preordinata è ormai prossimo alla scadenza (cfr. l’art. 2 del contratto stipulato con il controinteressato che prevede il termine del 16 gennaio 2015).
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 3, c.p.a. , l’accertamento dell’illegittimità  degli atti impugnati si rivela però funzionale allo scrutinio della domanda risarcitoria per perdita di chances, formulata in via subordinata.
La perdita di chances (ovvero la compromissione, a seguito di un atto illegittimo, della possibilità  di ottenere il pieno soddisfacimento di un interesse pretensivo) costituisce -in linea di principio- valido presupposto per la richiesta di risarcimento del danno, in presenza dei presupposti di cui all’art.2043 c.c.; e, nella fattispecie, vanno considerati sussistenti gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria.
L’acclarata illegittimità  dell’esclusione del dott. Cozzoli connota in termini di ingiustizia il danno dallo stesso patito, consistente nell’azzeramento di qualsiasi possibilità  di ottenere l’incarico triennale per cui è causa, pur a fronte della sua comprovata esperienza professionale nella materia oggetto del concorso; danno che, in via diretta ed immediata, discende dall’illegittima e colpevole interpretazione della clausola del bando, pur in presenza di un dato testuale privo di qualsiasi riferimento a particolari forme contrattuali prescritte per l’esperienza pregressa, utile ai fini della qualificazione. Una più attenta interpretazione delle disposizioni di concorso avrebbe evitato il lamentato pregiudizio.
Di qui la sussistenza del nesso eziologico e dell’imputabilità  soggettiva.
Per quanto attiene alla quantificazione del danno, come detto sub specie di perdita di chances, viene equitativamente liquidato nella misura del 5% dello stipendio tabellare netto corrispondente alla posizione economica “D1” connessa al rapporto di lavoro concretamente instaurato con il controinteressato, da corrispondersi a cura dell’Amministrazione resistente e a favore del ricorrente, maggiorata degli interessi al saggio legale, computati dal deposito della sentenza all’effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni nella misura ivi indicata. Condanna altresì la stessa Amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, complessivamente liquidandole in € 1.000,00 oltre contributo unificato ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Flavia Risso, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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