1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Eccezione di tardività – Prova
2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Identificazione del provvedimento impugnato
3. Pubblico impiego – Procedure selettive – Requisiti di partecipazione – Principio del favor partecipationis – Fattispecie
4. Processo amministrativo – Domanda risarcitoria – Accertamento incidentale della illegittimità dell’atto
5. Risarcimento del danno – Danno da attività provvedimentale – Danno da perdita di chances – Quantificazione
1. L’eccezione di tardività del ricorso deve essere sostenuta da prova rigorosa in base agli ordinari criteri di riparto dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. (nel caso di specie è stata respinta l’eccezione di tardività della impugnazione con motivi aggiunti della graduatoria finale di una selezione pubblica, non avendo l’Amministrazione fornito alcun elemento di prova a sostegno della asserita pubblicazione della relativa delibera di approvazione).
2. Ai fini della rituale impugnazione della graduatoria finale di una selezione pubblica è idonea la domanda di annullamento formulata dal candidato escluso congiuntamente alla impugnazione del provvedimento di esclusione dal relativo procedimento, allorquando la stessa domanda, pur non indicando specificamente gli elementi identificativi della graduatoria in quanto non conosciuti, ne consenta tuttavia una sufficiente individuazione ai fini della identificazione dell’atto oggetto di impugnazione.
3. La prescrizione di un bando di selezione pubblica che preveda, quale requisito di partecipazione, una data “esperienza lavorativa” annuale, senza null’altro aggiungere o precisare, deve essere interpretata, in applicazione del principio del favor partecipationis, quale richiesta volta ad accertare la concreta esperienza lavorativa del candidato e l’acquisizione delle relative competenze professionali, a prescindere dal fatto che per la prestazione lavorativa indicata dal candidato al fine di soddisfare il requisito fosse prevista la corresponsione di una retribuzione (nella specie è stata ritenuta idonea a rispondere al requisito l’esperienza acquisita dal candidato a seguito di un “periodo di tirocinio e borsa lavoro”).
4. In caso di impugnazione delle risultanze di una procedura selettiva, la prossima scadenza del rapporto di lavoro oggetto della selezione, se pure esclude la sussistenza di un apprezzabile interesse all’annullamento degli atti impugnati, non impedisce l’accertamento della illegittimità degli stessi atti e la delibazione della domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 34, co. 3, c.p.a.
5. L’acclarata illegittimità della esclusione da una procedura selettiva da imputarsi ad un colpevole errore dell’amministrazione nella interpretazione della lex specialis connota in termini di ingiustizia il danno subito dal candidato escluso, che quindi merita di essere ristorato della perdita di chances, da quantificarsi, in via equitativa, nella misura del 5% dello stipendio tabellare netto corrispondete alla posizione lavorativa oggetto della selezione.
N. 01458/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01440/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1440 del 2008, proposto da:
Cosimo Tinelli, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe D.Co Rizzi, con domicilio eletto presso Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23;
contro
Comune di Noci in Persona del Sindaco P.T.;
per l’annullamento del rigetto dell’istanza di permesso costruire in sanatoria
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2014 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Marco Lancieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
TINELLI COSIMO ha impugnato il provvedimento del 13/6/2008 n. 20144 con il quale il responsabile del settore gestione e assetto del territorio del Comune di Noci ha rigettato l’istanza di condono edilizio ex L. 326/2003, sul presupposto che l’immobile interessato non potesse ritenersi “ultimato a rustico” alla data del 31/3/03 (termine normativamente prefissato ex art. 32 L. cit.). In particolare, nella nota ex art. 10 bis l. 241/90, si evidenzia che ancora in epoca successiva alla scadenza normativamente prevista il manufatto si presenta privo di “murature perimetrali fino all’altezza della copertura”, di talchè non può ritenersi “ultimato a rustico”, in conformità al combinato disposto degli artt. 32 l. 326/03 e 31 l. 47/85.
Il ricorrente ha dunque impugnato il predetto diniego, ravvisandovi violazione e falsa applicazione della normativa nazionale e regionale nonchè eccesso di potere per erronea presupposizione e illogicità manifesta.
Il gravame si palesa infondato.
Va rilevato, sotto il profilo definitorio, che il D.L. 30 settembre 2003, art. 32, comma 25, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, rinvia alla L. 28 febbraio 1985, n. 47; in particolare, questa all’art. 31, comma 2, stabilisce che “si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura”.
Giova inoltre rammentare che la circolare 7 dicembre 2005, n. 2699 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce: “Relativamente al concetto di ultimazione, si rinvia a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 31 della legge n. 47/1985, nonchè dalle circolari del Ministero dei lavori pubblici n. 3357/25 del 30 luglio 1985 ..” e che quest’ultima specifica al punto 3.4: “Non può escludersi, tuttavia, che possa considerarsi ultimato un edificio privo delle tamponature, quando le chiusure esterne siano previste non in laterizio ma in materiali o strutture prefabbricate da applicare: quali potrebbero essere vetrate che formano parete o infissi che chiudono le aperture dell’intelaiatura. Il rustico, insieme alla copertura, deve, comunque, essere tale da rendere bene individuabile il volume dell’edificio”.
Secondo la costante giurisprudenza ordinaria ed amministrativa, il concetto di “rustico” presuppone l’intervenuto completamento di tutte le strutture essenziali del manufatto, tra le quali anche le “tamponature esterne”.
In particolare, “l’esecuzione del c.d. rustico è riferita al completamento di tutte le strutture essenziali, tra le quali vanno annoverate le tamponature esterne, che determinano l’isolamento dell”immobile dalle intemperie e configurano l’opera nella sua fondamentale volumetria” (T.A.R. Campania, IV sez., 7/09/2012, sent. n. 3803, T.A.R. Campania -Salerno – sez. II, 13 ottobre 2006 sent. n. 1745, nonchè C.d.S sez. IV, 6/12/11 sent. n. 6401).
Ed ancora, “La costruzione condonabile deve essere completata a rustico, ossia in tutte le sue strutture essenziali, mediante realizzazione delle tamponature e della copertura (TAR Campania, Salerno, sez. II, 9 gennaio 2007, n. 3), in quanto determinanti per stabilire la relativa volumetria e la sagoma esterna (TAR Lazio, Roma, sez. II, 14 settembre 2005, n. 7000; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 18 ottobre 2006, n. 4973), restando, invece, irrilevanti le opere di rifinitura (Cons. Stato, sez. IV, 26 gennaio 2009, n. 393; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 14 maggio 2004, n. 2917), quali, ad es., la pavimentazione e gli infissi (TAR Umbria, Perugia, 6 novembre 2008, n. 702)” – così T.A.R. Campania, Napoli, VIII sez. 9/2/13 sent. n. 2408.
Per quanto specificamente interessa la fattispecie in esame, poi, si è affermato che “la semplice installazione di lamiere, che non consente una precisa individuazione del volume e non esclude la possibile modificazione dell’opera non può configurare una copertura definitiva e stabile del fabbricato abusivo” (cfr. TAR Piemonte, I, 13 settembre 2007 n. 2925, TAR Liguria, Sez. 1 19.3.2010 n. 1206).
Alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, appare comprovato che quanto eseguito dal ricorrente non risulta “completato al rustico”; ed invero, all’atto dell’accertamento del febbraio 2004, l’immobile “si presentava esternamente costituito da lamiera zincata non ancorata al suolo e al suo interno risultavano infissi nel terreno 12 travi metalliche dislocate lungo il suo perimetro e altre tre travi erano poste in posizione centrale; la copertura era costituita da profilati metallici saldati tra loro ed ancorati alle travi a mezzo di bulloni; sempre all’interno risultava che, su due pareti, erano stati – in parte – sistemati a secco blocchetti di cemento per un’altezza di mt. 1,50”.
Alla stregua delle suddette caratteristiche, il fabbricato non costituisce, pertanto, un ingombro volumetrico ben definito e, come tale, idoneo a beneficiare della richiesta sanatoria.
La domanda va in definitiva respinta.
Nulla per le spese in mancanza di costituzione del Comune di Noci.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese in mancanza di costituzione del Comune di Noci.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)