Accesso – Procedimento – Documento amministrativo – Ostensione – Presupposti – Istruttoria amministrativa – Limiti
In materia di accesso ai documenti amministrativi, ai fini dell’ostensibilità del documento, l’amministrazione deve unicamente accertare il “collegamento” tra il documento di cui è stata chiesta l’ostensione e la situazione giuridica da tutelare e, dunque, la sussistenza di un interesse qualificato alla conoscenza del documento stesso, mentre ogni altra indagine sull’utilità ed efficacia difensiva del documento ovvero sull’ammissibilità o tempestività della domanda di tutela prospettata, nonchè sulla natura degli strumenti di tutela disponibili, è ultronea.
N. 01463/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00796/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 796 del 2014, proposto da:
S.S.D. Gestione Polivalente Modugno S.r.l., in persona del rappresentante legale, in proprio e nella qualità di mandataria del R.T.I. fra S.S.D. Gestione Polivalente Modugno S.r.l. e Xsporting S.S.D. a.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Fabrizio Lofoco e Debora Poli Cappelli, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco, in Bari, Via Pasquale Fiore, n. 14;
contro
Comune di Gioia del Colle, rappresentato e difeso dall’avv. Eugenio Matarrese, domiciliato ex lege presso la Segreteria del T.A.R. Bari, in Bari, Piazza Massari; Procura Regionale della Corte dei Conti;
nei confronti di
S.S.D. Adriatika Nuoto a r.l.;
per l’annullamento
del diniego di accesso ai documenti (ex art. 116 c.p.a.) del procedimento di affidamento in concessione del centro natatorio di Gioia del Colle, al fine di ordinarsi esibizione dei documenti richiesti,
nonchè,
per il risarcimento dei danni
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gioia del Colle;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2014 la dott.ssa Maria Colagrande,
Uditi per le parti i difensori Fabrizio Lofoco e Eugenio Matarrese;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha partecipato alla gara bandita con determinazione n. 949/2913 dal Comune di Gioia del Colle per l’affidamento per venti anni della gestione dell’impianto natatorio comunale, aggiudicabile secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa, ma veniva esclusa con provvedimento della Commissione di gara del 18 marzo 2014.
Con istanza del 16 aprile 2014 chiedeva di accedere agli atti e verbali della gara, istanza assentita da Comune con nota del 23.4.2014 limitatamente agli atti inerenti alla esclusione di essa ricorrente dalla procedura.
Il Comune il 2.5.2014 aggiudicava la gara alla controinteressata, unica concorrente rimasta in gara.
L’esponente reiterava quindi in data 9.5.2014 l’istanza di accesso per accedere a tutti i documenti della procedura.
Il 13 maggio 2014 il segretario generale del Comune di Gioia del Colle respingeva l’istanza in quanto risultavano spirati i termini per impugnare l’esclusione da parte della ricorrente.
Intervenuta l’aggiudicazione definitiva, cui la ricorrente faceva seguire una nuova istanza di accesso del 12.6.2014, il Comune di Gioia del Colle, con la nota 16423 del 12.6.2014, reiterava il diniego, affermando che la richiesta non risultava connessa ad alcun interesse difensivo o comunque meritevole di tutela specificando che l’unica documentazione accessibile era quella versata in atti del procedimento dall’istante.
La S.S.D. Gestione Polivalente Modugno S.r.l. chiede in questa sede che sia ordinato al Comune di Gioia del Colle di rilasciare copia di tutti i documenti richiesti da ultimo con nota del 12.6.2014, previo annullamento del diniego opposto anche per incompetenza dell’organo, Segretario comunale, che ha sottoscritto la nota del 13.5.2014 parimenti impugnata con la quale è stato negato l’accesso.
Il Comune di Gioia del Colle resiste al ricorso.
Il ricorso è fondato.
Non ha rilievo decisivo il dedotto vizio di incompetenza del Segretario comunale che ha sottoscritto la nota del 13 maggio 2014 poichè il ricorso, notificato entro i termine di 30 giorni decorrente dalla trasmissione via pec di detta nota, ha ad oggetto anche l’ultimo diniego del 12.6.2014 sottoscritto dal responsabile del procedimento, già presidente della commissione di gara, sicuramente competente ad adottarlo.
Poichè dunque il diniego del 12.6.2014 conferma i precedenti dei quali reitera le motivazioni, riguardo anche alla sopravvenuta aggiudicazione definitiva, è a questo provvedimento che occorre porre mente per la decisone del ricorso.
Venendo poi al merito del ricorso deve accertarsi se la motivazione opposta all’istanza sia legittimamente riconducile all’assenza di un interesse differenziato, come sostenuto dal Comune, in quanto la ricorrente, ormai esclusa dalla gara con provvedimento non impugnato, sarebbe regredita ad una posizione di mero fatto non distinguibile da quella di ogni altro operatore del settore.
Merita a tal fine considerare, come ormai è opinione consolidata in giurisprudenza, che l’allegazione di un interesse a disporre dei documenti amministrativi riconducibile alla posizione soggettiva assunta dal ricorrente nel procedimento cui i documenti richiesti afferiscono, ne comporta ex se l’ostensibilità – ove non vi si oppongano ragioni di tutela dei diritti dei terzi alla riservatezza o alla segretezza delle tecniche industriali o commerciali, ai sensi dell’art. 13 d.lg. 163/06, che però la controinteressata non ha opposto.
Pertanto a nulla rileva se il richiedente abbia già fatto decorrere il termine decadenziale per gravarsi degli atti – nel caso concreto l’esclusione dalla gara – da impugnarsi singolarmente o congiuntamente a quelli cui l’istanza di accesso si riferisce, nel caso concreto, l’aggiudicazione dell’offerta superstite riconducibile all’unica ditta rimasta in gara.
Il Giudice investito dell’accertamento del diritto all’accesso infatti non deve valutare se l’azione giudiziaria prospettata o alla quale l’istante è astrattamente legittimato, sia fondata o ammissibile in concreto, ma solo valutare la sussistenza di un interesse qualificato a conoscere determinati documenti che è insito nella legittimazione del richiedente a proporre le azioni giudiziarie per le quali la disponibilità dei documenti richiesti ha rilevanza a fini assertivi e probatori.
A tale riguardo non è revocabile in dubbio che la ricorrente avendo partecipato alla procedura riveste una posizione differenziata da qualunque altro operatore del settore a conoscere gli atti di gara sia per conseguirne l’annullamento e, se del caso, l’aggiudicazione in quanto unica concorrente oltre l’aggiudicataria, sia per agire ai fini del risarcimento del danno, previo accertamento incidentale della illegittimità delle operazioni che ne hanno determinato l’esclusione e la perdita della chance di aggiudicarsi la gestione dell’impianto sportivo.
La domanda di risarcimento è invece infondata in difetto di allegazione sia sull’esistenza, sia sull’entità del danno.
Le spese sono liquidate tenendo conto della parziale soccombenza della Società ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Gioia del Colle l’ostensione di tutti atti della procedura di affidamento in concessione del centro natatorio di Gioia del Colle richiesti con l’istanza del 12 giugno 2014.
Condanna il Comune di Gioia del Colle e la S.S.D. Adriatika Nuoto a r.l. al pagamento in solido delle spese di giudizio che liquida in € 1.000,00, oltre accessori di legge.
Contributo unificato rifuso, ai sensi dell’art. 13 comma 6 bis.1 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)