Edilizia e urbanistica – Attività edilizia privata – Diniego istanza di sanatoria ex art. 36 T.U. Edilizia – Piano di lottizzazione approvato – Contraddittorietà della motivazione – Illegittimità
E’ illegittimo per contraddittorietà della motivazione il provvedimento che denega un accertamento in conformità ex art. 36 DPR 380/2001 laddove, pur dando atto dell’esistenza di un piano di lottizzazione che interessa la maglia nella quale è compreso il suolo della richiedente, respinge l’istanza sul presupposto che sarebbe necessaria l’approvazione di un piano esecutivo.
N. 01464/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01715/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1715 del 2012, proposto da:
Rosa Regano, rappresentato e difeso dall’avv. Tommaso Di Gioia, con domicilio eletto presso Tommaso Di Gioia, in Bari, via Argiro n. 135;
contro
Comune di Andria, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe De Candia, con domicilio eletto presso Alberto Bagnoli, in Bari, via Dante, n. 25;
per l’annullamento
del provvedimento di diniego dell’istanza per l’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, prot. n. 79641 del 28/6/2012;
di tutti gli atti citati nel ricorso, ivi compresa, ove necessario, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di accertamento di conformità , prot. n. 52875 del 28.6.2012;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2014 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori Tommaso Di Gioia e Giuseppe De Candia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rosa Regano, proprietaria di un capannone e un box nel Comune di Andria, assentiti con concessione in sanatoria, ha successivamente ampliato, il box senza munirsi di titolo edilizio, per una superficie di circa 20 mq.
L’area occupata dai fabbricati predetti è inserita in una maglia a destinazione “terziario direzionale” compresa in un piano di lottizzazione proposto da un Consorzio di proprietari cui la ricorrente non ha aderito e approvato dal Comune con delibera consiliare n. 15/06.
In data 6 ottobre 2011 la ricorrente, dopo aver ricevuto un ordine di demolizione, che ha impugnato dinanzi la TAR Puglia, ha presentato istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/01, che il Comune ha respinto con il gravato provvedimento, confermando i motivi annunciati nel preavviso di rigetto, ossia che il suolo interessato dall’intervento edilizio ricade in una zona per la quale è prevista l’adozione di uno strumento esecutivo e dunque in mancanza della doppia conformità sia agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell’esecuzione che al momento dell’accertamento l’intervento on può esser assentito.
Rosa Regano insorge avverso il diniego – con il quale inoltre il Comune annuncia il riavvio del procedimento sanzionatorio già gravato dinanzi a questo TAR – per i seguenti motivi:
1) violazione degli articoli 7 e 10 bis l. 241/90; eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza e illogicità manifesta, perchè, pur avendo la ricorrente chiesto lumi sulle motivazioni di mero stile espresse nel preavviso di rigetto, il Comune non aveva fatto seguire alcun chiarimento, così impedendo ad essa ricorrente di dare il suo apporto al procedimento.
2) violazione dell’art. 36 d.R.P. 380/01; violazione dell’art. 3 l. 241/90; eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza e illogicità manifesta, perchè la motivazione riportata nel provvedimento non esprime le ragioni concrete del diniego, che l’art. 36 d.P.R. 380/01 esige siano adeguate;
3) violazione dell’art. 36 d.P.R. 380/01; eccesso di potere per contraddittorietà implicita ed esplicita, difetto di motivazione, irragionevolezza e illogicità manifesta, perplessità , perchè l’opera edilizia ha destinazione conforme a quella dell’area su cui insiste, ove è consentita la realizzazione di una volumetria ampiamente superiore a quella del manufatto, e ricade in una maglia provvista di strumento esecutivo qual è il piano di lottizzazione approvato con delibera di consiliare n. 15/06.
4) violazione della sentenza TAR Puglia, Bari Sez. III n. 1487/2011, violazione dell’art. 36 d.P.R. n.380/01; eccesso di potere per contraddittorietà implicita, difetto di istruttoria, illogicità e irragionevolezza manifesta, perchè l’annuncio contenuto nel provvedimento del riavvio del procedimento sanzionatorio contrasta con la citata sentenza, che ha ritenuto l’interesse della ricorrente ad opporsi all’ingiunzione di demolizione del manufatto ormai traslato sul provvedimento da adottarsi nel procedimento, avviato ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/01, oggetto del presente giudizio con la conseguenza che il procedimento sanzionatorio dovrebbe avere un nuovo inizio.
Resiste il Comune di Andria, deducendo che l’intervento edilizio contrasta con il piano di lottizzazione approvato, ma non ancora convenzionato e che la mancanza di convenzionamento impedisce il rilascio del permesso per costruire. Sostiene poi che sarebbe contrario ai principi di economicità dell’azione amministrativa dover avviare ex novo il procedimento sanzionatorio invece di darvi nuovo impulso nella fase in cui è stato sospeso con la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità .
Accolta l’istanza di sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato il Collegio ha trattenuto la causa in decisione all’udienza del 29 ottobre 2010.
Il ricorso è fondato.
Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che conviene esaminare congiuntamente in quanto connessi, evidenziano, a ragione, il vizio di motivazione del provvedimento gravato, laddove, pur dandosi atto che esiste un piano di lottizzazione che interessa la maglia nella quale è compreso il suolo della ricorrente, respinge l’istanza sul presupposto che sarebbe necessaria l’approvazione di un piano esecutivo, ai sensi dell’art. 47 delle NTE del PRG.
Si tratta di una motivazione palesemente ancipite perchè lo stesso presupposto, l’esistenza di uno strumento esecutivo del PRG, in specie il piano di lottizzazione approvato con delibera consiliare n. 15/06, parrebbe assunto prima come condizione di accoglimento, poi, incomprensibilmente, come motivo di rigetto dell’istanza di permesso in sanatoria, perchè l’intervento edilizio proposto sarebbe in contrasto con l’art. 47 delle NTE del PRG che pone detta condizione.
Inoltre non vale a sciogliere l’antinomia la precisazione, del tutto nuova, contenuta negli atti difensivi del Comune, secondo la quale l’intervento si porrebbe in contrasto con il piano di lottizzazione, trattandosi di una inammissibile motivazione postuma, peraltro viziata anche nel merito.
Infatti, mentre il provvedimento nega il permesso, facendo riferimento all’art. 4.7.delle NTE del PRG nella parte in cui subordina gli interventi edilizi all’approvazione dello strumento urbanistico esecutivo, la difesa del Comune sostiene che ciò che impedisce di accogliere l’istanza è altro, cioè la mancanza della convenzione accessiva al piano di lottizzazione.
L’aver dato atto dell’esistenza di un piano di lottizzazione approvato che comprende l’area interessata dall’intervento edilizio, avrebbe dovuto condurre all’accoglimento dell’istanza, non essendo neppure menzionati nel provvedimento gravato i presupposti in fatto dell’asserito contrasto dell’opera con gli strumenti urbanistici vigenti e in particolare con il piano di lottizzazione.
Di tanto evidentemente è consapevole la difesa del Comune che vanamente giustifica in giudizio il diniego per la mancanza di convenzionamento, giacchè l’art. 4.7 delle NTE, testualmente riportato nel provvedimento, ai fini del rilascio del titolo edilizio esige null’altro che l’esistenza, in specie indiscussa, di un piano esecutivo.
Pertanto, assorbita ogni altra questione, il ricorso deve essere accolto con condanna del Comune soccombente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Andria al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Contributo unificato rifuso, ai sensi dell’art. 13 comma 6 bis.1 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)