1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Gara – Ricorso contro l’esclusione – Omessa impugnazione dell’aggiudicazione ad altra ditta – Conseguenze
2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Formulazione dell’offerta – Oneri per la sicurezza – Elemento essenziale dell’offerta – Omessa indicazione dell’incidenza dei costi – Indeterminatezza dell’offerta – Esclusione dalla gara
1. In caso d’impugnazione del provvedimento di esclusione dalla gara da parte di un concorrente originariamente collocato al secondo posto in graduatoria, ove non sia stata contestata la posizione del primo graduato, il ricorso è inammissibile per difetto d’interesse.
2. In tema di costi per la sicurezza, la cui indicazione nella formulazione dell’offerta è disposta da norme immediatamente precettive di carattere imperativo ed inderogabile stante la necessità di tutela dei lavoratori e dei terzi (artt. 86, co.3 bis , 87, co.4 del codice dei contratti pubblici, nonchè art. 24, co.6 d.lgs. 81/2008), l’omessa indicazione specifica sia degli oneri di sicurezza per le cd. “interferenze” che di quelli da rischio “aziendale” o “specifico” comporta la sanzione espulsiva, ingenerando incertezza ed indeterminatezza dell’offerta e causando quindi la mancanza di un elemento essenziale ex art. 46, co. 1 bis del codice dei contratti pubblici. Più specificamente, deve rilevarsi che l’evidente fine pubblicistico di garantire una sostanziale incomprimibilità dei costi per la sicurezza, da non assoggettare alle logiche dell’offerta al ribasso tipiche della componente prezzo, comporta che l’indicazione di un valore percentuale pari a 0,0% di incidenza di detti oneri costituisce un’evidente forzatura del dato normativo fornendo, all’atto pratico, un ossequio solo meramente formale a tali previsioni, poichè infatti i costi potrebbero essere rappresentati finanche da un valore percentuale molto basso -qualora ripartiti su una pluralità di attività – ma mai pari ad un’incidenza dello 0,0%, dovendosi peraltro aggiungere che una simile indicazione permette il confezionamento artato di un’offerta economica più competitiva rispetto a tutti quei concorrenti che abbiano invece indicato un qualunque valore positivo di incidenza dei costi.
N. 01379/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00083/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 83 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Aeromed Service Italia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Annamaria Angiuli, Francesco Nardocci e Silvio Carloni, con domicilio eletto presso Annamaria Angiuli, in Bari, via Montenegro, n. 2;
contro
Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Delle Donne, con domicilio eletto presso Alessandro Delle Donne, in Bari, piazza G. Cesare, n. 11 c/o Policlinico;
nei confronti di
Società Aeropa a r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Bagnoli e Carlo De Porcellinis, con domicilio eletto presso Alberto Bagnoli, in Bari, via Dante, n. 25; Medicalfly S.r.l.;
per l’annullamento
della esclusione della società Aeromed Service Italia S.r.l. dalla gara, bandita dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, per “l’affidamento del servizio triennale di trasporto aereo di organi ed equipe medica per attività di espianto e trapianto, nonchè di pazienti” – CIG 47445259E1, disposta e comunicata nella seduta pubblica di gara in data 11.12.2013, nonchè del relativo verbale di detta seduta;
della deliberazione del Direttore Generale della Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari n. 1455 del 18.12.2013 con cui, preso atto dell’avvenuta esclusione della gara della Aeromed Service Italia S.r.l., è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria della gara in favore della società Aeropa S.r.l.;
di ogni altro atto presupposto, connesso e correlato, così come indicato in ricorso, nonchè per il risarcimento integrale dei danni;
nonchè, per motivi aggiunti, della deliberazione del Direttore Generale n. 134 del 12.2.2014, non comunicata alla ricorrente, con la quale l’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari ha disposto l’aggiudicazione definitiva in favore di Aeropa S.r.l. della gara per “l’affidamento del servizio, triennale, di trasporto aereo di organi ed equipe medica per attività di espianto e trapianto, nonchè di pazienti” – CIG 47445259E1;
di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti;
ed in ogni caso, per il risarcimento integrale dei danni.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e della società Aeropa a r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Francesco Nardocci, Alessandro Delle Donne e Alberto Bagnoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 20 gennaio 2014, la società Aeropa a r.l. impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo per la Puglia, Sede di Bari, gli atti e i provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Esponeva di aver partecipato alla gara aperta indetta dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari con delibera n. 1326 del 14 novembre 2012 – cui faceva seguito avviso pubblico in data 8 dicembre 2012 – avente ad oggetto “affidamento di trasporto aereo di organi e di equipe medica per attività di espianto e trapianto, nonchè di pazienti, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari (CIG 47445259E1)”.
La gara – con base d’asta complessiva pari ad euro 754.821, oltre I.V.A. – doveva essere aggiudicata tramite il criterio del prezzo più basso.
A seguito della seduta pubblica del 30 luglio 2013, venivano aperte le buste contenenti la documentazione tecnica ed amministrativa presentata dalle società partecipanti, procedendo all’ammissione delle stesse alla successiva seduta fissata per l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.
Alla seduta pubblica del 31 ottobre 2013, all’esito della detta apertura delle buste, la commissione aggiudicatrice stilava una prima graduatoria provvisoria nella quale la ricorrente si collocava al secondo posto, preceduta dalla Medicalfly S.r.l., contestualmente venendo assegnato alle società partecipanti termine fino al 6 novembre 2013 per inviare a mezzo p.e.c. osservazioni sulle offerte presentate dalle altre concorrenti.
In particolare, le società Aeropa S.r.l. e Avionord S.r.l. contestavano sia alla società Medicalfly S.r.l. che alla Aeromed Service Italia a r.l. di aver indicato, nel complessivo quadro della propria offerta economica, una percentuale di incidenza degli oneri per la sicurezza sul prezzo offerto pari allo 0%, in tesi ritenendo tale indicazione percentuale non idonea a soddisfare gli obblighi di legge.
Alla successiva seduta pubblica in data 11 dicembre 2013, la stazione appaltante comunicava la decisione di escludere dalla gara sia la società Medicalfly S.r.l. che la Aeromed Service Italia S.r.l., sostenendo che l’avvenuta indicazione dello 0% quale percentuale di incidenza sull’offerta dei costi per la sicurezza costituisse motivo di esclusione dalla gara.
Nella medesima seduta di gara veniva disposta l’aggiudicazione provvisoria intervenuta in favore della società Aeropa S.r.l., avendo quest’ultima presentato l’offerta valida più bassa per l’espletamento dei servizi di cui trattavasi.
Avverso detta aggiudicazione ed avverso tutti gli atti ad essa presupposti insorgeva la società Aeromed a r.l. sollevando plurimi motivi di gravame.
Evidenziava, in primo luogo, la mancanza di chiari riferimenti, nella lex specialis di gara, inerenti gli oneri per la sicurezza e i connessi obblighi dichiarativi e ciò sia in relazione ai costi c.d. da interferenza, sia in relazione ai costi c.d. aziendali.
In proposito, posto che, in tesi, gli oneri di sicurezza relativi alle possibili interferenze dovevano essere predisposti ed indicati dalla Stazione appaltante, sul presupposto della scarsa chiarezza della lex specialis di gara sul punto, l’impresa ricorrente non aveva fatto altro che evidenziare, in relazione al servizio offerto, come l’interferenza non sussistesse.
Ciò avrebbe dovuto comportare un supplemento istruttorio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, ove ritenuto necessario, e non un provvedimento espulsivo quale quello in concreto emanato, di per sè palesemente in contrasto con il favor partecipationis.
In secondo luogo, la ricorrente evidenziava come, in presenza di clausole ambigue del bando, come, in tesi, nel caso in questione, il concorrente non avrebbe potuto essere ritenuto responsabile della erronea applicazione della normativa vigente.
Ad ogni modo, si sottolineava come, nel caso di specie la ricorrente avesse proceduto non ad una mancata indicazione tout court dell’incidenza percentuale dei costi per la sicurezza, ma alla loro indicazione espressa nella misura dello 0,0% “circostanza questa invero ben diversa dall’assenza di una qualsivoglia indicazione”.
Conclusivamente, si contestava la legittimità dei provvedimenti impugnati per plurime violazioni di legge e per eccesso di potere, nelle figure sintomatiche del travisamento, dell’illogicità , dell’errore dei presupposti di fatto e di diritto, della vessatorietà e della contraddittorietà .
Instava altresì la ricorrente per il risarcimento del danno, nelle forme del c.d. danno curriculare nonchè di quello da perdita di chanche.
Con controricorso pervenuto in Segreteria in data 24 gennaio 2014, si costituiva in giudizio l’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari; preliminarmente ed in rito evidenziava l’inammissibilità del ricorso per tardività delle contestazioni, oltre che per difetto di interesse della ricorrente in considerazione della propria posizione nella graduatoria provvisoria stilata in data 31 ottobre 2013; nel merito, confutava in fatto ed in diritto la prospettazione della ricorrente.
Con memoria pervenuta in Segreteria in data 25 gennaio 2014, si costituiva in giudizio Aeropa S.r.l. eccependo, preliminarmente ed in rito, la carenza di interesse ad agire della società Aeromed S.r.l., in quanto giunta seconda nella detta graduatoria provvisoria; sempre preliminarmente, eccepiva l’inammissibilità per tardività del ricorso introduttivo, nella parte in cui mirasse implicitamente all’impugnazione del disciplinare di gara, essendone spirati i termini di legge; nel merito, contestava la fondatezza in fatto ed in diritto delle argomentazioni spese nel ricorso introduttivo, instando conclusivamente per la sua reiezione.
All’udienza in camera di consiglio del 29 gennaio 2014, l’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza n. 70 del 30 gennaio 2014.
Con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari n. 134 del 12 febbraio 2014, non comunicata alla ricorrente, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari disponeva l’aggiudicazione definitiva in favore della società Aeropa S.r.l..
Con successivo ricorso per motivi aggiunti pervenuto in Segreteria in data 7 marzo 2014, la società Aeromed Service Italia S.r.l. impugnava la sopravvenuta aggiudicazione definitiva per illegittimità derivata, sviluppando ed articolando anche nei confronti di quest’ultimo provvedimento le argomentazioni già introdotte in sede di originario ricorso.
In particolare, il ricorso per motivi aggiunti si concentrava sulla, in tesi, illegittima presentazione della offerta economica da parte di Aeropa S.r.l., in quanto carente della allegazione di copia del documento di identità del legale rappresentante della società in qualità di sottoscrittore della stessa; individuava ulteriori carenze in punto di titolarità dei requisiti di partecipazione e di vizi nell’avvalimento, da parte della detta società Aeropa, delle certificazioni in possesso della società SLAM Servizi Aerei S.r.l..
In via condizionata all’accoglimento del ricorso principale e dei propri motivi aggiunti, nonchè all’accoglimento del ricorso proposto dalla società Medicalfly S.r.l., venivano formulate ulteriori doglianze di illegittimità in relazione alla ammissione alla gara della concorrente Medicalfly S.r.l., in particolare dal punto di vista dell’avvalimento, da parte di quest’ultima, della società Air Prague s.r.o. in qualità di ausiliaria, rispetto alle, in tesi, carenti dichiarazioni ex art. 38, comma 1, lettera c) D.Lgs. n. 163/2006 che avrebbero dovuto essere rese dagli amministratori della detta società .
Venivano, infine, rilevate ulteriori carenze da parte della più volte citata società Medicalfly S.r.l. in ordine all’effettivo possesso da parte della stessa dei requisiti di partecipazione richiesti dalla lex specialis di gara.
Con memoria pervenuta in Segreteria in data 24 marzo 2014, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari replicava alle ulteriori argomentazioni sviluppate nel ricorso per motivi aggiunti sopra indicato, evidenziandone l’inammissibilità per tardività e carenza di interesse, l’improcedibilità , oltre all’infondatezza in fatto ed in diritto.
Con memoria pervenuta in Segreteria in data 24 marzo 2014, anche la società Aeropa S.r.l. svolgeva le proprie repliche all’introdotto ricorso per motivi aggiunti, evidenziandone l’inammissibilità per proposizione tardiva di argomentazioni che avrebbero potuto essere proposte con il ricorso principale; eccependo la carenza di interesse, tenuto conto della posizione in graduatoria raggiunta da Aeromed S.r.l.; ribadendo l’infondatezza delle argomentazioni svolte dalla ricorrente in fatto ed in diritto.
All’udienza in camera di consiglio del 26 marzo 2014, l’istanza cautelare introdotta unitamente al ricorso per motivi aggiunti veniva respinta con ordinanza n. 165 del 27 marzo 2014.
All’udienza pubblica del 22 ottobre 2014, la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso in fatto, preliminarmente ed in rito, deve essere accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse.
Dall’ipotetico accoglimento integrale del ricorso principale introdotto dalla società Aeromed S.r.l. non avrebbe potuto derivare alcun risultato utile per quest’ultima.
Come visto supra, alla seduta pubblica di gara del 31 ottobre 2013, all’esito della apertura delle buste, la commissione aggiudicatrice stilava una prima graduatoria provvisoria nella quale la ricorrente si collocava al secondo posto, preceduta dalla Medicalfly S.r.l., entrambe seguite dalla società Aeropa S.r.l. successivamente divenuta aggiudicataria.
Nel ricorso principale, senza spendere parola alcuna sulla posizione della società beneficiaria dell’aggiudicazione, prima provvisoria e poi definitiva, o sulla posizione della società anteposta in graduatoria, la difesa della Aeromed S.r.l. articolava le proprie doglianze concentrandole tutte sull’illegittimità del provvedimento espulsivo per indicazione dell’incidenza percentuale degli oneri per la sicurezza nella misura dello 0,0%.
Dallo strutturarsi della controversia in tali termini risulta evidente come l’accoglimento del ricorso principale non avrebbe potuto condurre a nessun risultato utile per la ricorrente se non quello di ottenere, a tutto voler concedere, la declaratoria di illegittimità del provvedimento di esclusione dalla gara delle prime due classificate e, di conseguenza, il mutamento della aggiudicazione in favore della concorrente Medicalfly S.r.l., piuttosto che della Aeropa S.r.l..
Se a questo si aggiunge che le argomentazioni finalizzate ad ottenere la declaratoria di illegittimità della avvenuta ammissione alla gara di Aeropa S.r.l. e di Medicalfly S.r.l. sono state introdotte solo con il ricorso per motivi aggiunti, quando dette argomentazioni poggiavano su fatti già pacificamente noti e rilevabili sin dalla data del ricorso principale, non può non concludersi per l’evidente ed insanabile tardività delle medesime.
Si chiude in tal modo il cerchio concettuale di una chiara e nitida inammissibilità della iniziativa processuale della ricorrente per palese carenza di interesse.
Dalla declaratoria di carenza di interesse che impatta sul ricorso principale, in via preliminare ed in rito, deriva la declaratoria di carenza di interesse in relazione al ricorso per motivi aggiunti, da esso concettualmente e processualmente dipendente in concreto.
Ad ogni buon conto e ad abundantiam, come visto supra, detto ricorso per motivi aggiunti risulta essere altresi tardivo, per tardività delle contestazioni in esso sollevate e pianamente sollevabili già con il ricorso principale.
Assorbite le ulteriori questioni preliminari di rito, il ricorso principale e quello per motivi aggiunti sono infondati nel merito e, pertanto, non possono essere accolti.
I motivi di ricorso, in quanto afferenti ad una unica questione di diritto, possono essere congiuntamente trattati.
Deve anzitutto mettersi in evidenza la struttura dell’impianto normativo vigente in materia di indicazione dei costi per la sicurezza nelle domande di partecipazione a procedure di gara.
Tali costi devono essere indicati nell’offerta presentata dai concorrenti e devono essere valutati dalla Stazione appaltante, in ragione della loro congruità rispetto all’importo e alle caratteristiche dei lavori, servizi o forniture in affidamento.
Essi sono disciplinati da norme imperative ed indisponibili, in considerazione della ratio pubblicistica di protezione dei lavoratori e dei terzi toccati dallo svolgimento dell’attività lavorativa nei suoi potenziali aspetti di latente pericolosità .
Viene in rilievo, anzitutto, l’art. 86, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 163/2006, secondo cui “gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.”.
La già evidente obbligatorietà imperativa dell’indicazione di detti costi viene ulteriormente ribadita dall’art. 87, comma 4, del già citato Codice, laddove si afferma che “nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.” o anche dall’art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008, secondo cui “nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.”.
àˆ notorio, peraltro, che su tale specifico aspetto della indicazione dei costi per la sicurezza nelle domande di partecipazione a procedure di gara si sia formata in pochi anni una vasta, articolata e, per certi versi, contraddittoria giurisprudenza amministrativa.
Come già largamente preannunciato nella prima ordinanza reiettiva della – a suo tempo – introdotta istanza cautelare – peraltro confermata da Cons. Stato, Sez. III, Ord. n. 1610 del 15 aprile 2014 – questo Collegio, a seguito di meditata riflessione, ritiene di doversi conformare all’inequivocabile deciso di cui alla recentissima Cons. Stato, Sez. III, Sentenza n. 348 del 23 gennaio 2014, secondo cui “premessa la distinzione tra oneri di sicurezza per le cc.dd. “interferenze” (che sono predeterminati dalla stazione appaltante e riguardano rischi relativi alla presenza nell’ambiente della stessa di soggetti estranei chiamati ad eseguire il contratto) ed oneri di sicurezza da rischio “specifico” o “aziendale” (la cui quantificazione spetta a ciascuno dei concorrenti e varia in rapporto alla qualità ed entità della sua offerta), va chiarito che secondo il Collegio l’omessa indicazione specifica sia dell’una che dell’altra categoria di oneri comporta la sanzione espulsiva, ingenerando incertezza ed indeterminatezza dell’offerta e venendo, quindi, a mancare un elemento essenziale, ex art. 46, comma 1-bis, del codice dei contratti pubblici.
La giurisprudenza di questo Consiglio si è già pronunciata nel senso di riconoscere ai costi per la sicurezza da c.d. “rischio specifico” la valenza di un elemento essenziale, sulla scorta del dato normativo di cui agli artt. 86, comma 3 bis, e 87, comma 4, del Codice dei contratti, nonchè dell’art. 26, comma 6, del d.lgs. 81/2008, “sul fondamentale rilievo del carattere immediatamente precettivo delle norme di legge che prescrivono di indicare tali costi distintamente, norme idonee come tali ad eterointegrare le regole della singola gara, ai sensi dell’art. 1374 c.c., e ad imporre, in caso di loro inosservanza, l’esclusione dalla procedura” (v. C.d.S., III, 19/1/2012, n. 212, 29 febbraio 2012 n. 1172, 28/08/2012, n. 4622, 3 ottobre 2011, n. 542; V, 8 febbraio 2011, n. 846 e 23 luglio 2010, n. 4849).”.
Il quadro normativo sopra ricordato, per come interpretato dai diversi arresti giurisprudenziali sopra indicati, fonda l’obbligo del concorrente ad un appalto pubblico di lavori di evidenziare nell’offerta i costi specifici o aziendali della sicurezza, al duplice fine di assicurare la consapevole formulazione dell’offerta, con riguardo ad una problematica che ha per oggetto obblighi che, per definizione, sono indisponibili alle parti, e di consentire alla stazione appaltante la valutazione della congruità dell’importo destinato ai costi per la sicurezza e la loro incidenza sul complesso dell’offerta.
La evidente fondatezza di tale ratio decisoria riposa saldamente sull’inequivoco disposto normativo sopra indicato e sulla sua natura imperativa, in quanto dettata all’evidente fine pubblicistico di garantire una sostanziale incomprimibilità dei costi per la sicurezza, correttamente da non assoggettare sic et simpliciter alle logiche dell’offerta al ribasso tipiche della componente prezzo.
Nel caso di specie, come anche anticipato supra, dal combinato disposto di cui all’art. 8 del disciplinare di gara e dell’annesso schema di domanda per l’offerta economica di cui all’All. B) discendeva l’obbligo di indicazione in misura percentuale degli oneri per la sicurezza a pena di esclusione dalla gara.
Aver indicato il valore percentuale “0,0%” ha costituito e costituisce una evidente forzatura del dato normativo e della lex specialis di gara, fornendo, all’atto pratico, un ossequio solo meramente formale a tali previsioni.
Deve anzitutto evidenziarsi che è pacifico ed indisputato che tali costi esistano materialmente nella loro consistenza storica ed economica.
Nel caso, pertanto, di assunzione di nuove commesse lavorative per nuovi voli, tali costi potranno essere rappresentati da un valore percentuale anche molto piccolo, in quanto costi fissi da ripartirsi su una pluralità di attività , anche quantitativamente crescenti in caso di vittoria di una gara di appalto come quella di cui al caso di specie.
Ma non saranno mai pari ad una incidenza percentuale pari a “0%”, in quanto tutte le aziende, anche eventuali contoterziste, sono soggette a costi per la sicurezza, essendo tutte obbligatoriamente tenute, ex D.Lgs. n. 81/2008, a presentare e a realizzare un piano di sicurezza e coordinamento.
Deve, altresì, considerarsi che, malgrado le apparenze, la questione di cui al caso di specie, ad attenta analisi, si rivela essere tutt’altro che formalistica.
àˆ infatti chiaro che una indicazione quale quella secondo cui “gli oneri per la sicurezza incidono nella misura dello 0,0% sul totale dell’importo stimato dell’appalto” permette il confezionamento artato di una offerta economica più competitiva rispetto a tutti quei concorrenti che abbiano indicato un qualunque valore percentuale positivo di incidenza dei medesimi costi e ciò in spregio ad una corretta rappresentazione economica dei medesimi.
Nè può dirsi che, in conseguenza della avvenuta indicazione dei detti costi per come in concreto effettuata, l’Amministrazione avrebbe avuto l’obbligo di verificare la ipotizzabile anomalia dell’offerta o di allargare il quadro istruttorio.
Come è noto, il Codice dei contratti pubblici disciplina l’istituto delle offerte anormalmente basse agli artt. 86-89, quanto agli appalti sopra la soglia di rilievo comunitario, e agli artt. 122 (in tema di lavori) e 124 (in tema di servizi e forniture), quanto agli appalti inferiori a detta soglia.
Il medesimo D.Lgs. n. 163/2006 dedica, inoltre, all’istituto altre disposizioni inserite nell’ambito di altri articoli.
Vi è tuttavia che quando un’offerta si caratterizzi per una intrinseca abnormità , in quanto palesemente non veritiera, in presenza di una espressa comminatoria di esclusione da parte della lex specialis di gara, non risulta residuare alcuno spazio applicativo alla disciplina dell’offerta anomala sopra ricordata – peraltro riservata ad un momento successivo rispetto a quello dell’apertura delle offerte economiche – all’evidenza non sussistendone i presupposti di legge.
Da ultimo, quanto alle spese di lite, le peculiarità del caso di specie e l’articolato conformarsi del quadro giurisprudenziale pregresso spingono il Collegio a ritenere sussistenti i gravi ed eccezionali motivi di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)