Pubblico impiego – Concorsi – Commissione giudicatrice – Principio del collegio perfetto – Violazione – Rinnovo della procedura – Necessità – Ragioni
La violazione del principio del collegio perfetto appare evidente nel caso in cui la Commissione esaminatrice abbia affidato, per un primo esame, tutti gli elaborati ad un unico componente, peraltro supplente e a nulla rilevando che la ragione di tale decisione sia ravvisabile nelle “sue specifiche competenze”, salvo poi procedere ad un giudizio collegiale soltanto su taluni elaborati. Ciò comporta la rinnovazione della procedura concorsuale a partire da una nuova valutazione di tutti gli elaborati, affidata ad una Commissione avente diversa composizione, onde garantire che la rinnovata istruttoria si svolga al di fuori di qualunque condizionamento collegabile alla pregressa vicenda concorsuale.
N. 01394/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00165/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 165 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da Montingelli Domenico, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Petrocelli, con domicilio eletto in Bari, corso Vittorio Emanuele, 52;
contro
Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale per la Puglia e Sottocommissione Regionale della Puglia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
nei confronti di
Sforza Francesco Saverio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del giudizio di non idoneità comunicato con e-mail della Direzione Centrale del personale del 31.10.2012, conseguito con riguardo alla “procedura di selezione per il passaggio dalla seconda alla terza area funzionale – fascia retributiva F1, profili funzionario, funzionario informatico, funzionario tecnico, per complessivi 2000 posti” indetta con disposizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 2009/193306 del 24.12.2009;
– degli atti e verbali tutti delle operazioni concorsuali svoltesi nei giorni 27-28-29.3.2012;
– di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, preordinato o conseguente, per quanto non noto;
sul ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento del Direttore Regionale della Puglia dell’Agenzia delle Entrate indicato in ricorso recante l’approvazione della graduatoria di merito e l’elenco dei relativi vincitori;
– di ogni altro atto, provvedimento e verbale di concorso specificamente indicato in ricorso;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale per la Puglia e della Sottocommissione Regionale della Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014 per le parti i difensori avv.ti Maria Loreta Petrocelli e Donatella Testini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
In via preliminare, deve essere rilevato che la fattispecie concreta per cui è causa è analoga – in punto di fatto e di diritto – a quella recentemente decisa da questo T.A.R. con sentenza resa sul ricorso r.g. n. 134/2013 (ricorrente: Pastoressa Emanuele), avendo ad oggetto la stessa procedura concorsuale.
Ritiene, pertanto, questo Collegio, stante la manifesta fondatezza del ricorso alla luce del principio di diritto affermato con la menzionata sentenza, di adottare una decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm. con motivazione consistente in “un sintetico riferimento al precedente conforme”.
Con particolare riferimento alla specifica vicenda per cui è causa, va rimarcato che la violazione del principio del collegio perfetto contestata al punto 4 del ricorso introduttivo appare nel caso di specie ancor più marcata in considerazione del fatto che la Commissione esaminatrice (cfr. verbale n. 9 del 5.6.2012) ha affidato tutti gli elaborati per un primo esame ad un unico componente peraltro supplente (dr. Emanuele Ceglie) “in ragione delle sue specifiche competenze”, salvo poi procedere ad un giudizio collegiale soltanto su taluni elaborati (quelli indicati a pag. 2 del verbale n. 12 del 10.9.2012).
Inoltre, non può essere condivisa la posizione del controinteressato Sforza Francesco Saverio costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 22.7.2014.
Infatti, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dello Sforza, lo stesso ha concorso alla prova selettiva in esame, superandola, e risulta inserito nella graduatoria di merito e nell’elenco dei vincitori.
Da quanto detto discende l’accoglimento, nei sensi di cui alla motivazione della citata sentenza, delle censure sub 2) (violazione dell’art. 9, comma 5, secondo inciso d.p.r. n. 487/1994) e 4) (violazione del principio del collegio perfetto) dell’atto introduttivo e, per l’effetto, l’annullamento degli atti impugnati.
Ogni altra censura formulata da parte ricorrente sia nell’atto introduttivo, sia nei successivi motivi aggiunti resta assorbita.
Ciò comporta la rinnovazione della procedura concorsuale per cui è causa a partire da una nuova valutazione di tutti gli elaborati.
Il Collegio ritiene opportuno, inoltre, che la nuova valutazione sia affidata ad una Commissione avente diversa composizione, onde garantire che la rinnovata istruttoria si svolga al di fuori di qualunque condizionamento collegabile alla pregressa vicenda concorsuale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3882; Cons. Stato, Sez. IV, 18 ottobre 2006, n. 6196) e nell’osservanza dei principi di diritto esposti nella presente sentenza.
La nuova Commissione dovrà osservare adeguate garanzie di anonimato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)