1. Accesso – Documento amministrativo – Ostensione – Presupposti – Istruttoria amministrativa – Limiti 


2. Accesso – Nel rapporto di lavoro – Documenti inseriti nel fascicolo personale del dipendente o che lo riguardano direttamente – Ostensione – Limiti – Pareri acquisiti a tutela della p.A.

1. In materia di accesso ai documenti amministrativi, ai fini dell’ostensibilità  del documento, l’amministrazione deve unicamente accertare il “collegamento” tra il documento di cui è stata chiesta l’ostensione e la situazione giuridica da tutelare. Ogni altra indagine sull’utilità  ed efficacia difensiva del documento ovvero sull’ammissibilità  o tempestività  della domanda di tutela prospettata, nonchè sulla natura degli strumenti di tutela disponibili, è ultronea.   


2. In presenza di atti “inseriti nel fascicolo personale dei pubblici dipendenti” o di atti “che lo riguardano direttamente”, il diritto di accesso va riconosciuto a prescindere dalla sussistenza, in capo all’istante, di un interesse concreto e immediato alla verifica della documentazione. Diversa, invece, è l’ipotesi in cui sia chiesto di accedere ad atti che, seppur inseriti nel fascicolo o nella pratica afferente al dipendente o cittadino, attengono a pareri et similia, acquisiti dall’Amministrazione per tutelare i propri interessi in procedure contenziose inter partes. 

N. 01361/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00694/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 694 del 2014, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Petrarota, con domicilio eletto presso Studio Legale Associato Trevi in Bari, via Tommaso Fiore, 62; 

contro
Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Comune di Barletta; 

per l’accertamento
(ex art. 116 c.p.a.) del diritto, quale erede del dott. -OMISSIS-, a prendere visione e estrarre copia dei documenti richiesti con istanza del 27 marzo 2014, relativi al procedimento di liquidazione della pensione privilegiata ed equo indennizzo del dott. -OMISSIS-.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Daniela Lovicario;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 23.5.2014 e depositato presso la Segreteria della Sezione il successivo giorno 30, -OMISSIS-propone domanda ex art. 116 c.p.a. volta all’accertamento del diritto della stessa, quale erede del dott. -OMISSIS-, a prendere visione e estrarre copia dei documenti da essa richiesti con istanza del 27 marzo 2014 relativi al procedimento di liquidazione della pensione privilegiata ed equo indennizzo.
L’odierna ricorrente rappresenta:
– di agire in giudizio in quanto erede di -OMISSIS-;
– che il Comune di Barletta, con deliberazione di Giunta Comunale n. 206/2003 e con decreto n. 19/2003 del Sindaco, nominava il dott. -OMISSIS–OMISSIS-Direttore Generale del Comune di Barletta.
– che il dott. -OMISSIS-, nel corso del rapporto di lavoro, contraeva -OMISSIS-per la quale aveva presentato istanza per il riconoscimento della -OMISSIS-.
– che il predetto in data 18.04.2005 decedeva.
– che al riguardo venivano effettuati non meglio specificati accertamenti da parte della CMO, senza che sia però stato comunicato alcun provvedimento finale;
– di avere, con istanza in data 27.03.2014, richiesto all’amministrazione comunale e all’ente previdenziale, ” … copia integrale degli atti inerenti il procedimento amministrativo afferente la liquidazione della pensione privilegiata ed equo indennizzo”;
– che il 2.4.2014 l’INPS, Gestione dipendenti pubblici, con nota prot. n. 4681 ha comunicato di trasmettere “l’istanza ¦ pervenuta a questo uffìcio in data 27 marzo u.s… “all’INPS, Gestione Dipendenti Pubblici Ufficio Attività  pensionistiche di Bari”.
– che sino ad ora non è stato comunicato alcunchè.
La ricorrente lamenta la violazione degli artt. 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per non essere stato fornito alcun concreto riscontro alla istanza di accesso agli atti da essa formulata.
Le intimate Amministrazioni non si sono costituite in giudizio.
Alla c.c. del 15.10.2014 il Collegio ha chiesto al legale della ricorrente – in assenza di alcuna documentazione al riguardo – di comprovare lo stato di erede del defunto dr. -OMISSIS-, in asserita sussistenza della quale essa qui agisce, all’uopo disponendo il rinvio alla successiva c.c. del 29.10.2014.
In data 28.10.2014 la ricorrente ha depositato copia di dichiarazione di successione in data 18.4.2006, dalla quale emerge lo stato di erede in quanto coniuge del defunto.
Alla c.c. del 29.10.2014 il ricorso è passato in decisione.
Il gravame risulta fondato.
In assenza di alcuna risposta all’istanza presentata dalla -OMISSIS-da parte del Comune e dell’INPS, non emergono allo stato degli atti elementi ostativi all’accesso agli atti amministrativi disciplinato dagli artt. 22 e seg. della L. n. 241/90.
Invero, come rilevato in giurisprudenza, “La legge subordina l’accessibilità  del documento amministrativo ad un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. L’interesse (diretto, concreto ed attuale) è dunque riferito al documento del quale si chiede l’ostensione; la “corrispondenza” è da intendersi invece quale nesso di strumentalità  o anche semplicemente connessione con una situazione giuridica che l’ordinamento protegge attraverso la concessione di strumenti di tutela (non importa se essi siano giurisdizionali od amministrativi).
La norma non richiede per l’ostensibilità  del documento la pendenza di un giudizio, o la dichiarazione di volerlo proporre, nè a fortiori autorizza valutazioni in ordine alla concreta utilità  del documento rispetto alle ragioni difensive dell’istante, non foss’altro perchè spesso è la stessa amministrazione ad essere indicata quale responsabile della lesione della posizione giuridica che l’istante vuol tutelare, sicchè lasciare all’amministrazione il sindacato sull’utilità  ed efficacia del documento in ordine all’esito della causa, significherebbe dare ad una parte del giudizio il dominio della causa.
Ciò non significa che l’amministrazione non debba fare alcuna valutazione: piuttosto la valutazione deve riguardare il “collegamento” della situazione giuridica da tutelare con il documento del quale è richiesta l’ostensione.
L’amministrazione deve dunque consentire l’accesso se il documento contiene notizie e dati che, secondo quanto esposto dall’istante, nonchè alla luce di un esame oggettivo, attengono alla situazione giuridica tutelata (ad esempio, la fondano, la integrano, la rafforzano o semplicemente la citano) o con essa interferiscono in quanto la ledono, ne diminuiscono gli effetti, o ancora documentano parametri, criteri e giudizi, rilevanti al fine di individuare il metro di valutazione utilizzato in procedure concorsuali.
Accertato il collegamento, ogni altra indagine sull’utilità  ed efficacia in chiave difensiva del documento, od ancora, sull’ammissibilità  o tempestività  della domanda di tutela prospettata, è sicuramente ultronea.
Così com’è ultronea l’indagine sulla natura degli strumenti di tutela disponibili, poichè essi possono essere giurisdizionali, ma anche amministrativi, e finanche di natura non rimediale (come potrebbe essere semplicemente la costruttiva partecipazione ad un procedimento amministrativo, ad ex art. 10 bis l. 241/90) o sollecitatoria…. ” (cfr. Cons. St., Sez. IV, 29 gennaio 2014, n. 461).
Va soggiunto che, sempre per pacifica giurisprudenza, il diritto all’accesso va riconosciuto non solo ove si sia in presenza di atti “inseriti nel fascicolo personale dei pubblici dipendenti”, ma anche ove si sia in presenza di atti “che lo riguardino direttamente”. Nell’un caso o nell’altro, infatti, “può prescindersi anche dalla esplicitazione delle ragioni per le quali chiede l’ostensione di tali documenti…dovendo ritenersi l’istante abilitato alla proposizione di una domanda giudiziaria ammissibile e fondata a prescindere dalla sussistenza di un interesse concreto ed immediato alla verifica della documentazione per cui ha avanzato istanza .. sempre che non si sia chiesto di accedere ad atti che, pur inseriti nel fascicolo o nella pratica afferente al dipendente o al cittadino, afferiscano a pareri et similia acquisiti dall’amministrazione per tutelare i propri interessi in procedure contenziose inter partes” (cfr. Tar Campania, Napoli, Sez. VI, 15 aprile 2014 n. 2118).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Barletta e all’INPS, per quanto di competenza di ognuno, di rilasciare copia degli atti richiesti.
Condanna le intimate Amministrazioni al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente, che liquida in euro 750 oltre ad IVA e CPA e spese generali per ciascuno.
Contributo unificato rifuso ex art. 13 c 6-bis.1 D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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