1. Enti e organi della p.A. – Sindaco – Ordinanze contingibili ed urgenti – Istruttoria – Obbligo di motivazione – Sussiste
2. Enti e organi della p.A. – Sindaco – Ordinanze contingibili ed urgenti – Esercizio del potere straordinario – Limiti
1. Le ordinanze contingibili ed urgenti che, ai sensi dell’art. 50 D.Lgs. n. 267/2000, il Sindaco, in qualità di ufficiale del governo, adotta in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, sono anch’esse soggette all’obbligo di motivazione, dovendo fondarsi su una congrua motivazione all’esito di istruttoria adeguata.
2. Le ordinanze di necessità ed urgenza, ex art. 50, D.Lgs. n. 267/2000, devono essere adottate nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, la cui inottemperanza rappresenta un indice di utilizzo abusivo del potere straordinario.
N. 01339/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00934/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 934 del 2007, proposto da:
De Candia Pantaleo, rappresentato e difeso dall’avv. Piero Boccardi, con domicilio eletto presso Piero Boccardi in Bari, c/o Lorusso via Calefati, n. 377;
contro
Comune di Molfetta;
per l’annullamento
dell’ordinanza prot. n. 28025 del 28.05.2007, notificata il 31.05.2007, del Sindaco del Comune di Molfetta, avente ad oggetto l’ordine di esecuzione opere di pulizia e disinfestazione tettoia, allontanamento piccioni e chiusura feritoie di accesso, per motivi di igiene.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per la parte ricorrente il difensore Piero Boccardi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Il Sig. Pantaleo De Candia impugnava, con ricorso notificato il 21 giugno 2007 e depositato il successivo 05 luglio 2007, l’ordinanza prot. 2825 del 28 maggio 2007, del Sindaco di Molfetta con la quale gli veniva ordinata l’esecuzione di “opere di pulizia e disinfestazione della tettoia asservita al proprio appartamento con affaccio nell’atrio interno al condominio ubicato in Molfetta, via Massimo D’Azeglio, n. 67, nonchè la messa in opera di ogni presidio finalizzato all’allontanamento dei piccioni e chiusura delle feritoie di accesso alla tettoia suddetta, il tutto nel termine di 15 giorni dalla notifica ” della medesima ordinanza.
Riferiva il ricorrente che la questione veniva segnalata da un condomino dello stabile in cui sono situati i due appartamenti al terzo piano di proprietà sua e del coniuge, che egli non si sarebbe opposto all’esecuzione dei lavori di pulizia della pensilina, ma che, dal 28.11.2005, l’appartamento di sua proprietà sarebbe inagibile a seguito del crollo del solaio e che il Condominio, nonostante sia stato diffidato, non avrebbe eseguito i necessari lavori di ripristino.
2) Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 117 del D. Lgs n. 112/1998 e dell’art. 50 del D.Lgs 267/2000, nonchè dei principi generali di diritto in materia di potere ed ordinanza contingibile e urgente; eccesso di potere; difetto di motivazione e carenza di istruttoria.
Non ricorrerebbe nella fattispecie una situazione di pericolo per la pubblica incolumità , imprevedibile ed eccezionale, tale da giustificare il ricorso l’ordinanza contingibile ed urgente.
Il ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e la mancanza di indicazioni circa i profili di pericolo per la salute.
L’unico atto istruttorio notificato dal Comune, sarebbe la nota prot. n. 284 del 09 marzo 2007, in cui espressamente si afferma che la questione di cui si tratta, relativa alla pulizia della tettoia, “dovrà trovare la sua risoluzione esclusivamente mediante azioni di carattere privato”, in quanto i “fatti lamentati e segnalati non ricadono in ambito delle competenze dell’Ufficio di Igiene Pubblica”, mentre sconosciuto sarebbe il contenuto della relazione del SIP di Molfetta, richiamata nell’ordinanza gravata;
3) con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione del principio costituzionale di efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa, oltre a insistere sull’eccesso di potere, contraddittorietà ed illogicità manifesta, sviamento di potere, sviamento di potere e carenza di istruttoria.
La questione della pulizia della tettoia sarebbe stata gestita in modo contraddittorio dal Comune, che, in corso di istruttoria avrebbe ritenuto che essa esuli dalle competenze dell’Ufficio di Igiene Pubblica, per poi concludere il procedimento con la gravata ordinanza contingibile ed urgente.
Tale contraddittorietà sarebbe ulteriormente confermata dalle risultanze del sopralluogo dell’Ufficio Tecnico del Comune di Molfetta, unitamente all’Ufficio Igiene e ai Vigili del Fuoco, di cui al verbale del 14.11.2006, con cui è stata accertata e dichiarata l’inabitabilità dell’appartamento del sig. De Candia e di quello di proprietà del coniuge;
4) l’ordine impartito al sig. De Candia non sarebbe eseguibile in quanto l’appartamento non sarebbe nella materiale disponibilità del ricorrente, a causa della dichiarata inagibilità ;
5) il dovere di diligenza imposto al proprietario di un immobile non potrebbe spingersi fino al punto di pretendere dal medesimo un adempimento che va al di là dei canoni ordinari della media diligenza;
6) i vizi dell’ordinanza si estenderebbero anche ai profili di merito, attinenti alla opportunità e convenienza della decisione adottata.
7) Con Decreto n. 537 del 5 luglio 2007, veniva respinta l’istanza di provvedimento cautelare urgente “inaudita altera parte”, mentre con successiva ordinanza n. 574 del 19 luglio 2007, veniva respinta la domanda incidentale di sospensione.
8) Con memoria depositata in data 21 giugno 2013, il ricorrente ha richiamato due distinte ordinanze del Giudice della Sezione di Molfetta del Tribunale di Trani, versate in atti, con cui sono state respinte le richieste di un condomino volte a far eseguire a carico dei proprietari degli appartamenti siti al terzo piano dello stabile sito in Via M. D’Azeglio, n. 67 la pulizia e disinfestazione della pertinenziale pensilina.
In particolare, con la seconda ordinanza, la domanda è stata accolta nei confronti del condominio e respinta nei confronti della Sig.ra Abbattista, coniuge del ricorrente e proprietaria di uno dei due appartamenti in questione.
E’ stato rilevato che, nonostante il lasso di tempo trascorso, permarrebbe l’inadempienza del condominio, aggravandosi la situazione di pericolo di danno.
Il ricorrente avrebbe intrapreso le azioni di carattere privato, come sollecitato con l’unico atto istruttorio notificato dal comune di Molfetta, del 9 marzo 2007, sopra richiamato e tuttavia le inadempienze del condominio impedirebbero al sig. De Candia di rientrare nel pieno possesso dell’immobile di sua proprietà e di poter conseguentemente provvedere alla pulizia e disinfestazione della pensilina.
9) Il Comune di Molfetta, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
All’udienza pubblica del 29 ottobre 2014, sentita la difesa del ricorrente la causa è stata trattenuta in decisione.
10) Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L’art. 50 D. Lgs. 267/00 attribuisce al Sindaco, in qualità di ufficiale di governo, il potere di esercitare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, ordinanze contingibili e urgenti. L’esercizio di tale potere è espressione di un’elevata discrezionalità diretta a soddisfare esigenze di pubblico interesse per porre rimedi a danni alla salute già verificatisi, ma anche e soprattutto – tenuto conto dei valori espressi dall’art. 32 Cost. – per evitare che tale danno si verifichi.
Le ordinanze contingibili ed urgenti, pur essendo contraddistinte dalla straordinarietà che le colloca in una posizione singolare all’interno dell’ordinamento, sono anch’esse assoggettate all’obbligo di motivazione, dovendo fondarsi su una congrua motivazione, all’esito di istruttoria adeguata.
Tale obbligo trova il suo fondamento nell’articolo 97 della Costituzione, laddove vengono fissati i principi del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione, che trovano nella motivazione una delle loro applicazioni più concrete ed importanti. Quest’ultima, infatti, attraverso l’esplicazione del l’iter logico decidente permette di accertare la correttezza dell’operato dell’amministrazione (in tal senso anche la Cassazione penale, sez. I, sentenza 30.07.2014 n° 33779).
Nel gravato provvedimento non si dà atto nè dei presupposti, la cui sussistenza ha imposto l’adozione dell’ordinanza, nè si fornisce adeguata motivazione.
Esso contiene un generico richiamo alla Relazione del S.I.P. di Molfetta, di cui non si indicano estremi, contenuto o altri elementi, risultando, pertanto, inidoneo ad integrare anche i presupposti della motivazione “per relationem”, che si basa sul riferimento ad altri atti, che siano, però, disponibili (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 settembre 2001, n. 4724).
Per giurisprudenza consolidata, inoltre, le ordinanze di necessità e urgenza devono essere adottate nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento: ove l’amministrazione adotti ordinanze scostandosi da tali linee guida, l’inottemperanza ai principi dell’ordinamento rappresenta indice di utilizzo abusivo del potere straordinario (ex multis TAR Campania-Salerno, sez. II, sent. n. 2266 del 10.12.2012).
11) Quanto fin’ora esposto evidenzia una serie di carenze che viziano l’ordinanza gravata. Ciò rende irrilevante, ai fini del decidere, delineare l’ambito dei poteri riconosciuti al giudice in materia di ordinanze contingibili ed urgenti, in particolare la questione se possa ancora pronunciarsi dopo l’entrata in vigore del c.p.a con giurisdizione c.d. di merito, dato che risulta sufficiente a sorreggere l’annullamento la sola disamina dei vizi di legittimità .
12) Nel caso in esame, come già evidenziato, il riferimento all’iter istruttorio e una congrua motivazione per l’ordinanza in esame sarebbero stati indispensabili, infatti, per i profili propri della vicenda che, come emerge dal gravato provvedimento, è scaturita dalla segnalazione di condomini del medesimo stabile in cui è ubicata la tettoia esterna di proprietà del ricorrente.
Nell’ordinanza, più specificamente, non è fornito alcun riferimento al requisito del previo accertamento da parte di organi competenti, della situazione di pericolo o di danno che si è inteso fronteggiare; nessun cenno alla situazione di inagibilità dell’appartamento del ricorrente, a cui è annessa la tettoia; nessuna indicazione circa l’iter propedeutico all’adozione dell’ordinanza.
L’inabitabilità dell’appartamento, derivata dal crollo del solaio, è stata anche fonte di contenzioso tra il sig. De Candia e il condominio per l’individuazione del soggetto tenuto alla ricostruzione del solaio, come risulta dalla documentazione versata in atti.
A ciò si aggiunga che i Vigili del Fuoco hanno eseguito un sopralluogo in data 14.11.2006 e poco prima dell’ordinanza del Sindaco, in data 09.03.2007, l’Azienda Sanitaria Locale di Bari ha informato la Polizia Municipale dell’esistenza di problematiche tra condomini, ritenute estranee alle competenze dell’Ufficio di Igiene Pubblica.
A fronte di tale situazione è lecito dubitare persino che il ricorrente sia effettivamente il soggetto tenuto all’obbligo di esecuzione dell’ordine impartito con l’ordinanza, determinando l’inagibilità dell’appartamento una situazione che impedisce la disponibilità piena dell’immobile.
Di tutto ciò il gravato provvedimento avrebbe necessariamente dovuto dar conto, attraverso idonea motivazione ed espresso riferimento all’iter logico decidente da cui sarebbe stato possibile desumere la correttezza dell’operato dell’amministrazione.
La vicenda impone, altresì, il richiamo al condiviso orientamento giurisprudenziale secondo il quale quando si tratti “di un caso di pericolo gravante esclusivamente su beni privati sottratti a qualsiasi forma di uso e transito pubblici, il vaglio di legittimità dell’esercizio del suddetto potere di ordinanza ex art. 54 cit. deve essere ancor più penetrante e severo, soprattutto al fine di impedire che il ricorso a tale invasivo strumento imperativo, sviando dalla funzione pubblica, si risolva in una inutile e indebita interferenza in liti tra privati (magari già incardinate dinanzi al competente giudice civile)” (TAR Campania-Napoli, sez. V, sentenza 19.04.2007 n° 4992).
Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere accolto in considerazione della mancanza, nel provvedimento gravato, di adeguata motivazione e del riferimento ai presupposti di legge e all’iter istruttorio svolto.
Quanto alle spese di giudizio, sussistono giusti motivi per disporne la integrale compensazione tra le parti tenuto conto dell’intera vicenda processuale e della durata del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’ordinanza prot. 2825 del 28 maggio 2007, del Sindaco di Molfetta.
Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Contributo unificato rifuso ai sensi dell’art 13 comma 6 bis.1 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)