1. Giurisdizione – Criteri di riparto – Petitum – Oneri di urbanizzazione – Determinazione con convenzione urbanistica – Irrilevanza – Giurisdizione esclusiva del g.a. – Sussiste


2. Edilizia ed urbanistica – Attività  edilizia  privata – Permesso di costruire – Oneri di urbanizzazione – Individuazione – Disciplina legale inderogabile 


3. Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Riesame – Esecuzione di ordinanza cautelare – Natura del provvedimento – Effetti – Fattispecie 


4.  Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso avverso atti paritetici – Natura del giudizio – Decisione

1. La determinazione degli oneri di urbanizzazione attiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche se avviene mediante convenzione che assume carattere puramente incidentale attesa la natura cogente delle norme che prescrivono i criteri di quantificazione di detti oneri rispetto alle quali ogni altra disciplina di carattere pattizio è    priva di efficacia. 


2. La quantificazione degli oneri di urbanizzazione è disciplinata per legge e ogni determinazione dell’ente tesa a prevedere una maggiore contribuzione da parte dell’istante il titolo abilitativo, ponendosi  in contrasto con la disciplina prevista per legge, si qualifica come contributo extra ordinem non consentito.


3. Il provvedimento di riesame  emanato dall’amministrazione resistente in esecuzione di un’ordinanza cautelare assume, indipendentemente dalla qualificazione data dall’ente, carattere definitivo se non presenta profili di illegittimità  e soddisfa l’interesse dedotto in giudizio dal ricorrente, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere del ricorso principale e di inammissibilità  del difetto dei motivi aggiunti (nella specie, in sede di riesame era stato nuovamente determinato, secondo i criteri legali,  l’importo degli oneri di urbanizzazione precedentemente quantificati secondo i criteri definiti dal Comune con delibera di c.c. in contrasto con i predetti criteri inderogabili e per questo, peraltro, annullata dallo stesso TAR con separata sentenza emanata in pendenza del giudizio in questione).


4. L’accertamento della pretesa sostanziale delle ragioni del ricorrente può non condurre all’annullamento degli atti impugnati bensì alla loro disapplicazione, ove la natura paritetica dei predetti atti, sindacati dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, escluda l’instaurazione di un giudizio impugnatorio, che, pertanto, sebbene intrapreso in dette forme, porta alla definizione di una domanda di accertamento del diritto. 

N. 01337/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02073/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2073 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Pastificio Attilio Mastromauro – Granoro S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Marco Lancieri e Domenico Tandoi, con domicilio eletto presso Marco Lancieri in Bari, via Vito Nicola De Nicolò, n.7; 

contro
Comune di Corato, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Irmici, con domicilio eletto presso Antonio Distaso in Bari, c.so Vittorio Emanuele n.60; 
Provincia di Bari; 

per l’annullamento, previa sospensiva,
RICORSO PRINCIPALE:
– del provvedimento comunicato con nota prot. n.30922 del 12.10.2010, successivamente pervenuto, a firma del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Corato, recante determinazione dell’importo da corrispondere a titolo di conguaglio per oneri di urbanizzazione relativi al permesso di costruire n. 290/2006 a carico della società  ricorrente;
– del provvedimento comunicato con nota prot. 32511 del 25.10.2010, successivamente pervenuta, a firma del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Corato, recante ad oggetto: “Determinazione oneri a conguaglio rispetto a quanto già  versato rispetto alla pratica edilizia n. 14/05; chiarimenti”;
– nonchè di tutti gli atti ai predetti comunque connessi, preordinati o conseguenti, ancorchè non conosciuti, ivi comprese la Delibera di G.C. del 23.11.2000 n. 151, recante ad oggetto “aree ricadenti nelle varie zone tipizzate dal PRG-determinazione valori unitari” nonchè la Delibera del Commissario Straordinario del Comune di Corato del 26.9.2002 b. 83, con oggetto “rideterminazione valori delle aree ai suoli fini della monetizzazione degli standars urbanistici”, nei limiti d’interesse della società  ricorrente;
nonchè per l’accertamento dell’esatto ammontare del contributo dovuto dalla società  ricorrente ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 380/2001 nella misura indicata di euro 23.543,10 o in quella diversa determinata dall’Ecc.mo TAR adito alla stregua dei parametri obbligatori di legge;
nonchè per la condanna del Comune di Corato alla restituzione delle maggiori somme indebitamente versate, pari ad euro 45.856,90 o in quella diversa determinata dall’Ecc.mo TAR adito.
I RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI (del 29 luglio 2013):
per l’annullamento del provvedimento prot. 14134 del 7.5.2013, conosciuto dalla ricorrente a seguito del suo deposito presso codesto Tribunale in data 11.5.2013, con cui il Comune di Corato ha inteso dare esecuzione all’ordinanza cautelare n. 89/2011, resa in precedenza nel presente giudizio, nei limiti d’interesse.
II RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI (del 2 maggio 2014):
per l’annullamento del provvedimento prot. 4643 del 5.2.2014, successivamente comunicato alla ricorrente, con cui il Settore Urbanistica del Comune di Corato ha (ri)determinato gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nella misura di € 20.933,00, senza ulteriori precisazioni, nonchè del provvedimento n. 7542 del 3.3.2014, con cui si rendono chiarimenti in ordine al calcolo effettuato con la nota precedente.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Corato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Marco Lancieri, Domenico Tandoi e Michelangelo Pinto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
PREMESSE IN FATTO E MOTIVI DI RICORSO.
La odierna ricorrente, società  produttrice di prodotti alimentari, otteneva permesso di costruire n. 290/2006 per l’ampliamento dell’opificio già  esistente, a mezzo realizzazione di un magazzino automatico autoportante (definito MAA), con annesso piano di carico e uffici.
Veniva, quindi stipulata la convenzione urbanistica con il Comune odierno resistente (in data 15.12.2006).
Gli oneri per la realizzazione della costruzione venivano quantificati in euro 69.409,00.
Tali oneri venivano calcolati tenendo conto della superficie sviluppata dal solo piano di carico e dagli uffici, sul presupposto che il MAA sviluppasse volume tecnologico e non urbanistico.
Il procedimento penale instaurato a carico dei rappresentanti sociali, per reati edilizi connessi alla realizzazione dell’opificio (conclusosi con sentenza della Cass. n. 450/2010), conduceva, tuttavia, ad una diversa qualificazione del volume prodotto dal MAA (ritenuto volume urbanistico a tutti gli effetti), sicchè la società  odierna ricorrente chiedeva agli organi comunali (in data 9.10.2010) di volerne tenere conto ai fini della quantificazione degli oneri, domandandone la rideterminazione.
Ne scaturiva la nota n.30922 del 12.10.2010, a firma del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Corato, che determinava l’importo da corrispondere a titolo di conguaglio per oneri relativi al permesso di costruire n. 290/2006, a carico della società  ricorrente, quantificandolo in euro 466.085,00.
La nota prot. 32511 del 25.10.2010, sempre a firma del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Corato, forniva i chiarimenti richiesti dalla società  istante in merito ai criteri di calcolo, specificando di aver calcolato la superficie utile (pari a mq 30.070) attraverso la individuazione del 30% della cubatura del MAA (pari a mc 90.210), moltiplicando poi tale superficie per Euro 15,50, somma pari al valore delle aree ai fini della monetizzazione degli standards urbanistici.
Tali atti vengono impugnati con il ricorso principale, denunciandosene, in estrema e doverosa sintesi, la violazione della normativa di settore regionale e statale (in particolare degli artt. 16 e 19 dpr 380/2001 e art. 30 L.R. 6/79) che impone precisi criteri per calcolare gli oneri di urbanizzazione, nella specie completamente disattesi, in quanto il valore determinato sarebbe erroneo sotto un duplice profilo:
-da un lato la superficie utile del MAA sarebbe ben più ridotta da quella calcolata in modo virtuale dal Comune (pari ad effettivi mq 2.910 – cioè mt 100 x 29,10 – contro i mq 30.070) ;
-dall’altro il costo unitario del contributo (quantificato in euro 15,50) sarebbe stato calcolato equiparandolo al valore delle aree ai fini della monetizzazione degli standards urbanistici. Tuttavia, sarebbe agevole evidenziare che oneri di urbanizzazione e valore delle aree (ai fini di monetizzazione degli standards) sono due entità  completamente diverse per ammontare e natura.
Dunque, il Comune resistente avrebbe dovuto limitarsi ad applicare i criteri legali previsti dalla legge statale e regionale, calcolando i complessivi oneri mediante applicazione delle tariffe previste per gli oneri di urbanizzazione primaria (euro 3,70 al mq) e secondaria (euro 1,85 al mq), per un totale di euro 5,50/mq per oneri complessivi.
Tale cifra avrebbe dovuto essere moltiplicata per la superficie utile effettiva, pari a complessivi mq 4242 (mq 2910 (MAA ) + 1320 (piano carico ) +12 (servizi)), per un totale di euro 23.543,10.
Questa sarebbe la cifra effettivamente dovuta in totale dalla società  ricorrente per gli oneri connessi alla realizzazione dell’ampliamento (MAA compreso), sicchè la cifra versata di oltre euro 69.000,00 sarebbe erronea e comporterebbe la restituzione di quanto versato in eccesso.
Tuttavia, la società  ricorrente si rimette al Giudicante per l’esatto calcolo di quanto dovuto, chiedendo al Collegio di procedere in tale senso, determinando la somma maggiore o minore di quella proposta.
Accolta l’istanza cautelare, con obbligo di riesame dell’ammontare del quantum già  liquidato, il Comune, con nota n. 14134 del 7.5.2013 (impugnata con il primo ricorso per motivi aggiunti), in esecuzione del dictum cautelare, ha rideterminato gli oneri, modificando il precedente calcolo in ordine alla :
-superficie utile (che passa da mq 30.070,00 a mq 4.263,50)
-all’ammontare del contributo, che passa da euro 15,50 /mq a euro 3,70 /mq.
Gli oneri calcolati ammontano, in base a tale rideterminazione, ad euro 15.774,90.
Il tenore dell’atto di rideterminazione, rende edotti di alcune circostanze di estremo rilievo:
da un lato l’ammontare di euro 15,50/mq, applicato come coefficiente di determinazione degli oneri (prima individuato come valore per la monetizzazione delle aree) è, in realtà , il c.d valore unitario degli “oneri di trasformazione territoriale” (parametro sulla cui legittimità  e natura ci si soffermerà  in seguito);
dall’altro che il Comune non ha proceduto alla rideterminazione degli oneri, aderendo alla prospettazione del ricorrente, bensì tanto ha fatto in mera esecuzione dell’ordinanza cautelare e per ossequio all’ordine del Giudice.
Anche tale nota viene impugnata – con il primo ricorso per motivi aggiunti- nella parte in cui non si adegua definitivamente al criterio proposto dalla ricorrente e si atteggia, in sostanza come determinazione interlocutoria di adempimento all’ordinanza cautelare n. 89/2011 di questo Tar.
La ricorrente si duole, nella sostanza, della natura meramente provvisoria e dubitativa di tale nota che, per il resto, soddisfa pienamente le proprie ragioni.
La vicenda processuale si è, infine, arricchita di una ulteriore nota del 5.2.2014 n. 4643 e dell’allegata nota n. 7542 del 3.3.2014 di chiarimenti, con cui si procede a nuova (e autonoma) determinazione degli oneri di costruzione (specificandoli in oneri di urbanizzazione primarie e secondaria) in misura pari a euro 20.933,00.
Anche questa volta gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (per un totale di euro 4,917mq) vengono calcolati sulla superficie utile effettiva di mq 4.263,50 (pari ai mq effettivamente occupati da MAA, piano di carico e uffici – questi ultimi per un coefficiente di 0,50) e, tuttavia, l’ammontare del costo unitario degli oneri è superiore a quanto in precedenza determinato, ma inferiore a quanto proposto dal ricorrente in sede di ricorso introduttivo (euro 4,91 invece di 5,50), in ragione delle riduzioni applicate alle tariffe per gli ampliamenti delle costruzioni ad uso industriale.
Tale nota viene impugnata con il secondo ricorso per motivi aggiunti a fini dichiaratamente precauzionali e solo nella misura in cui sembra determinare tali oneri in aggiunta a quelli già  corrisposti e non in sostituzione degli stessi, con conseguente duplicazione degli oneri per il piano di carico e implicito diniego del rimborso richiesto già  con il ricorso principale.
LE DIFESE DEL COMUNE.
Assai scarne le difese del Comune che si è costituito con memoria di forma nell’impugnativa principale e per secondi motivi aggiunti, non ha proposto difesa alcuna nel primo ricorso per motivi aggiunti ed ha prospettato le proprie difese sostanzialmente solo con la memoria depositata in vista dell’udienza di discussione fissata al 29.10.2014, contribuendo a rendere poco limpido un quadro di fatto che non si segnala per la particolare trasparenza e tecnica redazionale delle note impugnate, principalmente in ragione dell’operato degli organi comunali che, omettendo di fornire alla ricorrente (ed al Collegio) i doverosi e richiesti chiarimenti in ordine alla natura definitiva o meno dell’ultima quantificazione degli oneri, affida dichiaratamente al Giudicante l’onere di indicare il principio di diritto da applicare nel caso di specie, abdicando al proprio ruolo primigenio di interprete della normativa di settore.
Ad ogni buon conto la difesa comunale (desumibile dalla memoria e dalla motivazione degli atti impugnati in giudizio) può essere così sintetizzata:
– gli oneri pregressi, pari a euro 69.409,00, risultano calcolati applicando alla superficie utile, determinata in modo virtuale (moltiplicando i mc effettivi di volumetria per il coefficiente 0,30 pari al rapporto di copertura della zona industriale), il costo unitario degli oneri di trasformazione territoriale previsti dalla delibera commissariale n. 1/c del 4.7.2002 (v. pagg. 4 e 5 memoria comunale dep. il 27.9.2014). La superficie utile virtuale era quella dei soli uffici (x 0,50) e piano di carico (con esclusione del MAA).
– L’atto impugnato con il ricorso principale ha applicato alla superficie utile calcolata in modo virtuale (comprensiva del MAA) gli oneri di trasformazione territoriale e non gli oneri di urbanizzazione, perchè tanto sarebbe imposto dalla delibera commissariale n.1/c del 4.7.2002 che ha previsto e quantificato, con norma di natura regolamentare, per le nuove costruzioni, l’istituzione di un contributo maggiore rispetto agli oneri di urbanizzazione previsti dalla normativa di rango sovraordinato.
Sotto il profilo processuale, la mancata impugnazione dell’atto regolamentare determinerebbe l’inammissibilità  del ricorso principale e dei successivi motivi aggiunti per non aver esteso l’impugnazione anche a tale atto presupposto e vincolante per le determinazioni comunali (la delibera commissariale n.1/c del 4.7.2002 si porrebbe quale presupposto indefettibile degli atti di quantificazione degli oneri che assumerebbero natura meramente applicativa).
– L’atto da ultimo adottato (nota del 5.2.2014 n. 4643 e allegata nota di chiarimenti) con cui si procede a nuova determinazione degli oneri di costruzione (specificandoli in oneri di urbanizzazione primarie e secondaria) in misura pari a Euro 20.933,00 ha determinato gli oneri di urbanizzazione in base alle tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione (leggasi: disapplicando il criterio degli oneri di trasformazione istituiti con la già  citata delibera commissariale e applicando i criteri della normativa statale e regionale).
Si aggiungo, poi, alle difese di merito una molteplicità  di eccezioni di inammissibilità , improcedibilità  e difetto di giurisdizione sulla convenzione urbanistica spesso tra loro contraddittorie (vedasi ad es. l’eccezione di inammissibilità  del ricorso per omessa impugnazione della convenzione urbanistica e quella di difetto di giurisdizione sulla convenzione stessa).
LA DECISIONE.
Ragioni di effettività  della tutela impongo di chiarire in primo luogo quali siano i criteri cui si deve attenere il Comune nella determinazione degli oneri di costruzione. Seguirà  la statuizione sulla sorte processuale dei vari ricorsi spiegati nei confronti degli atti di determinazione del contributo, susseguitisi nella presente vicenda processuale.
Va innanzitutto e preliminarmente disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione sulla convenzione urbanistica. A prescindere da ogni valutazione in merito, il Collegio rileva che il petitum della domanda attiene la esatta determinazione degli oneri, i criteri di legalità  da applicarsi per la relativa quantificazione e la ripetizione di quanto indebitamente versato.
Tutte questioni appartenenti alla giurisdizione esclusiva di questo giudice, rispetto alle quali la convenzione assume carattere esclusivamente incidentale (ed irrilevante, in ragione della natura cogente delle relative norme, inderogabile da eventuali previsioni pattizie di segno contrario).
Tanto premesso, questo Tar, con sentenza n. 1237/2013, dotata di autorità  di giudicato, si è già  pronunciato sulla legittimità  dei c.d. oneri di trasformazione territorialeistituiti dal Comune di Corato con la del. comm. 1/c del 2002, sancendone la difformità  rispetto alla normativa di settore (“il Comune, negli atti impugnati, ha introdotto nella determinazione delle somme dovute un parametro diverso rispetto a quelli previsti dalla normativa statale, richiedendo un importo aggiuntivo a titolo di oneri di trasformazione fondiaria – leggasi ” territoriale”, n.d.e. – .
Il contributo a tale titolo richiesto non risulta riconducibile a quelli dettagliatamente delineati dalla disciplina di cui agli artt. 16 e 19 D.P.R. 380/2001 e si pone, pertanto, in contrasto con il quadro delle prestazioni patrimoniali collegate all’autorizzazione dell’attività  edilizia come definito dalla legge.”).
Sul punto ha anche rilevato che tale delibera risulta in realtà  superata dalla successiva delibera di Consiglio comunale n. 53 del 26 novembre 2004 (“Inoltre, pur essendo tale coefficiente riportato nelle tabelle allegate alle delibere di Giunta comunale n. 130/2011 e n. 29/2012, che hanno aggiornato i coefficienti del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione, tuttavia la previsione relativa al necessario pagamento di tale contributo per il caso di ampliamento produttivo in zone non compatibili, posta alla base del provvedimento impugnato, è contenuta nelle Regolamento contenente le Linee Guida SUAP adottato con la citata delibera commissariale del 2002 ma non nella successiva versione di tale Regolamento, allegata alla delibera di Consiglio comunale n. 53 del 26 novembre 2004, che non reca più traccia della precedente disposizione.”).
Sicchè l’applicazione degli oneri di trasformazione territoriale da parte del Comune risulta illegittima sotto un duplice profilo: da un lato perchè tale maggiore contribuzione si pone in contrasto con la normativa statale e regionale e si qualifica come contributo extra ordinem non consentito; dall’altro perchè, comunque, neppure più in vigore, in quanto superato da successive deliberazioni comunali (con il che si supera l’eccezione di inammissibilità  del ricorso per omessa impugnazione di atto presupposto e vincolante).
Conclusivamente il Comune di Corato, nel determinare gli oneri di costruzione per l’opificio in questione dovrà  applicare le tariffe legali (senza applicare il c.d. contributo di trasformazione) alla superficie utile effettiva.
Sulla scorta di tali premesse può procedersi a quantificare gli oneri dovuti in concreto dalla ricorrente.
Se pacificamente – e per stessa indicazione del Comune -la superficie utile è di mq 4.263,50 (pari ai mq effettivamente occupati da MAA, piano di carico e uffici – questi ultimi per un coefficiente di 0,50) e gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria risultano pari ad euro 4,91/mq (per come indicato dallo stesso Comune nell’ultima nota impugnata), non può che rilevarsi che la somma da ultimo stabilita pari ad euro 20.933,00 (per tutta la superficie dell’opificio, compreso il MAA) è quella che risponde definitivamente ai criteri di legalità .
Essa, pertanto, rappresenta il quantum debeatur per la realizzazione dell’ampliamento dell’opificio e conguaglia in sè il complessivo dovuto.
Ne consegue che la somma già  versata di euro 69.409,00 esorbita da quanto dovuto e impone al Comune di restituire la differenza alla società  ricorrente.
Pertanto, l’atto finale adottato dal Comune (che l’ente locale, nonostante le richieste formulate dalla ricorrente e dal Collegio in udienza di discussione, non ha inteso specificare se fosse stato adottato a titolo definitivo e sostitutivo rispetto ai precedenti, ovvero con carattere meramente “interlocutorio”, come si scopre è aduso a fare l’ente comunale, rifuggendo dall’obbligo di trasparenza e ingenerando, così una non dipanabile situazione di incertezza) va qualificato, in base ai principi di diritto affermati nella parte motiva come atto di quantificazione definitiva (e corretta) del complessivo contributo di urbanizzazione.
Una volta operatane la qualificazione in tali termini, consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere del ricorso principale limitatamente alla domanda di determinazione dell’esatto ammontare degli oneri di urbanizzazione (in quanto tale quantificazione soddisfa appieno l’interesse del ricorrente), nonchè del ricorso per primi motivi aggiunti.
Va, invece, accolta la domanda di condanna alla restituzione delle somme eccedenti già  corrisposte (euro 69.409,00 – 20.933,00 = 48.476,00), spiegata con il ricorso principale.
Il ricorso per secondi motivi aggiunti, che l’ente avrebbe ben potuto evitare fornendo i chiarimenti necessari in merito alla natura interlocutoria o meno della quantificazione degli oneri di costruzione, a seguito della qualificazione operata in questa sede, va dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
Trattandosi di attività  di natura paritetica che esula, in sede di sindacato giurisdizionale, dai caratteri del processo impugnatorio, con la quale si determina l’ammontare di una obbligazione pecuniaria derivante dalla legge, gli atti impugnati con il ricorso principale e per motivi aggiunti non vengono annullati, fermo restando che essi vanno considerati tamqum non essentsia in ragione della loro sostituzione ad opera della definitiva quantificazione operata dal Comune , sia in ragione della loro disapplicazione all’esito dell’accoglimento sostanziale delle ragioni fatte valere dalla ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza (che va determinata in relazione alla fondatezza della tesi prospettata da parte ricorrente) e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto anche del comportamento processuale tenuto dal Comune resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa corretta qualificazione della nota prot. 4643 del 5.2.2014 del Comune di Corato,
– dichiara parzialmente cessata la materia del contendere e parzialmente accoglie il ricorso principale e per l’effetto condanna il Comune di Corato alla restituzione alla ricorrente di euro 48.476,00;
– dichiara parzialmente cessata la materia del contendere in ordine al primo ricorso per motivi aggiunti;
– dichiara inammissibile il secondo ricorso per motivi aggiunti.
Condanna il Comune di Corato alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.500, oltre i.v.a., c.p.a., spese generali e rifusione del contributo unificato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Viviana Lenzi, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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