Istruzione Pubblica – Esami scolastici- Commissione valutatrice – Provvedimento mancato superamento esame conclusivo – Voto numerico – Sufficienza motivazionale -Sussiste 

La votazione numerica attribuita dalla commissione esaminatrice alle prove scritte o orali di esami scolastici  costituisce ex se valida e sufficiente estrinsecazione della valutazione compiuta, non necessita di ulteriori spiegazioni o chiarimenti, in quanto esprime e sintetizza il giudizio tecnico e discrezionale della commissione stessa.

N. 01336/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01619/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1619 del 2007, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Matteo Mazzamurro, con domicilio eletto presso Matteo Mazzamurro in Bari, c/o P.Caputo via Piccinni, n.191; 

contro
Liceo Scientifico Statale “Guglielmo Marconi” di Foggia, Ministero della Pubblica Istruzione, Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Foggia, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in Bari, via Melo, n, 97, sono domiciliati ex lege; 

nei confronti di
Annecchino Andrea Salvatore, rappresentato e difeso dall’avv. Sebastiano Cinquegrana, con domicilio eletto presso Sebastiano Cinquegrana in Bari, c/o Avv. Iazeolla C. Vitt. Emanuele n.60; 

per l’annullamento
del Provvedimento di mancato superamento dell’esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore indirizzo Liceo Scientifico del 13.07.2007 e pubblicato nell’albo dell’Istituto sede della Commissione in data 14.07.2007 e di ogni ulteriore atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Liceo Scientifico Statale “Guglielmo Marconi” di Foggia e di Ministero della Pubblica Istruzione e di Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Foggia e di Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e di Annecchino Andrea Salvatore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Guido Operamolla per la parte pubblica;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha frequentato la classe V del liceo scientifico nell’anno 2006-07.
Sostenuti gli esami di maturità  scientifica, non li ha superati con il voto di 57/100.
Impugna il provvedimento negativo in epigrafe indicato, censurandolo con un unico motivo di ricorso, per violazione dell’art. 3 legge sul procedimento amministrativo, ritenendo il voto alfanumerico insufficiente ai fini motivazionali.
Disposta, con provvedimento n.67/2013, istruttoria presidenziale fuori udienza al fine di verificare la sopravvenienza di ulteriori e successivi atti rilevanti ai fini del decidere, il Dirigente dell’istituto scolastico ha inviato a questa Sezione motivata relazione sui fatti di causa, ribadendo la legittimità  dell’operato della Commissione ed evidenziando che il ricorrente risulterebbe aver nuovamente frequentato la classe V nel successivo anno scolastico 2007-08, con definitivo conseguimento del titolo di studio reclamato.
All’udienza del 29.10.2014, nell’assenza del difensore di parte ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il successivo superamento dell’esame di maturità  da parte del ricorrente, ben sarebbe sufficiente a fondare una pronuncia di sopravvenuta carenza di interesse, tuttavia, per esigenze di effettività  della tutela, ritiene il Collegio necessario soffermarsi su profili sostanziali di merito.
Nel merito il ricorso è infondato.
E’ giurisprudenza granitica, da cui non vi è ragione di discostarsi, quella che ammette la sufficienza motivazionale del voto numerico per esprimere la valutazione di prove tecniche di candidati nei concorsi, esami di abilitazione, esami scolastici etc. (ex multis, per il caso dei concorsi pubblici, pacificamente analogo a quello degli esami scolastici v. Consiglio di Stato, sez. VI , 03/07/2014, n 3366: “Quanto alla forma espressiva delle valutazioni della commissione, va ricordato che il voto numerico costituisce valida e sufficiente estrinsecazione del giudizio valutativo delle prove dei concorsi pubblici, salve specifiche diverse previsioni. Il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte o orali di un concorso pubblico o di un esame di abilitazione esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sè la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti”).
Per le ragioni suesposte il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese possono essere compensate, tenuto conto della vetustà  della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria