Commercio, industria, turismo – Titoli abilitativi – Autorizzazione all’apertura di cave -Diniego – Successivo annullamento degli atti presupposti – Invalidità derivata – Fattispecie
Venuti meno gli atti presupposti, ostativi all’accoglimento dell’istanza di autorizzazione di un intervento estrattivo, il provvedimento di diniego fondato su di essi non può che subire la medesima sorte degli atti prodromici, facendosene valere l’invalidità derivata. (Nel caso di specie, è stata affermata l’invalidità derivata del diniego di autorizzazione all’apertura di una cava, fondato su atti presupposti annullati – successivamente all’adozione del provvedimento impugnato – con sentenza dotata di autorità di giudicato).
N. 01335/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01829/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1829 del 2007, proposto da:
Cosimo Gallone, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso Fulvio Mastroviti in Bari, v. Quintino Sella, n. 40;
contro
Regione Puglia;
per l’annullamento
della determinazione n. 1 del 6 settembre 2007 con la quale il Commissario ad Acta nominato dal T.A.R. Puglia con sent. n. 1259/2007 ha provveduto sull’istanza del ricorrente determinando di “non rilasciare il provvedimento di autorizzazione alla ditta Gallone Cosimo in riferimento all’istanza presentata dalla predetta ditta in data 30.1.2004 all’ex Ufficio Minerario regionale ora Settore Attività Estrattive, per l’apertura di una cava di calcare alla località Monacelle del Comune di Francavilla Fontana”;
ove occorra, della nota prot. 6746 dell’8 agosto 2007 a firma congiunta del Dirigente f.f. dell’Ufficio Paesaggio e del Dirigente del Settore Urbanistico regionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente Gallone Cosimo, in data 30 Gennaio 2004, ha presentato alla Regione Puglia ed al Comune di Francavilla Fontana un’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione all’apertura di un cava di calcare in località denominata “Monacelle-Bottari” in agro di Francavilla Fontana, da ubicarsi sulle particelle nn° 18 e 19 del foglio di mappa 8.
L’istanza è stata respinta con il provvedimento gravato in questa sede (determinazione n. 1 del 6 settembre 2007), in quanto l’intervento proposto è stato ritenuto in contrasto con le misure di salvaguardia della “Variante di adeguamento” come adottata dall’Amministrazione comunale di Francavilla Fontana , ossia perchè l’intervento estrattivo di cui trattasi ricade in un ATE di tipo A di valore “eccezionale” sottoposto a tutela paesaggistica.
Tale determinazione (adottata dal commissario ad acta nominato dal Tar in sostituzione dell’organo regionale per dare esecuzione alla propria sentenza n. 1259/2007) viene impugnata facendosene valere l’invalidità derivata dal provvedimento di variante al PUTT che ha perimetrato i fondi oggetto di interesse del ricorrente tra gli ATE di tipo A, con conseguente soggezione a tutela.
Espone, in particolare, il ricorrente, che gli atti di pianificazione che hanno compreso tali suoli tra quelli di valore “eccezionale”, così precludendo la reclamata apertura di cava, sono stati impugnati dinanzi al Tar Lecce con ricorso n. 1036/07, sicchè i vizi fatti valere avverso gli atti presupposti non possono che rifluire sul diniego in esame, adottato sul presupposto della legittimità di atti pianificatori (peraltro ancora in fase di adozione e non ancora approvati), – a suo dire- invece, viziati.
Disposta istruttoria presidenziale, con ordinanza interlocutoria n. 108/2014, al fine di verificare se l’atto impugnato fosse stato superato da successivi provvedimenti (all’evidente fine di valutare anche la permanente procedibilità del ricorso), gli incombenti sono rimasti privi di adempimento, non avendo l’Amministrazione inteso rispondere alle richieste del Giudice.
All’udienza del 29.10.2014, la causa è stata tratta in decisione, nell’assenza della difesa di parte ricorrente.
Il ricorso è fondato.
Il Tar Lecce, con sentenza n.4374/2007, dotata di autorità di giudicato, ha disposto l’annullamento degli atti presupposti.
Ha, infatti caducato la delibera della Giunta Municipale di Francavilla Fontana n° 91 del 30 Marzo 2007 (notificata il 27 Aprile 2007), con cui si è stabilito di evidenziare il contenuto della delibera consiliare n° 28/2004 (di approvazione dell’adeguamento della pianificazione urbanistica generale comunale al P.U.T.T./P della Regione Puglia, in variante al P.d.F. vigente, ai sensi dell’art. 5.06 dello stesso P.U.T.T./P), nonchè l’avvenuto inserimento dell’area denominata “Monacelle-Bottari” in ATE di tipo “A”, in zona, perciò, incompatibile con l’adozione di provvedimenti finalizzati ad autorizzare insediamenti produttivi, quali quelli della cava di calcare di che trattasi.
Ha, inoltre, annullato, sempre per la parte di interesse, le deliberazioni del Consiglio Comunale di Francavilla Fontana n° 34 dell’8 Agosto 2003 e n° 28 dell’11 Ottobre 2004, rispettivamente, di adozione ed approvazione dell’adeguamento della pianificazione urbanistica generale comunale al P.U.T.T./P della Regione Puglia, in variante al P.d.F. vigente, ai sensi dell’art. 5.06 dello stesso P.U.T.T./P.
Venuti meno gli atti presupposti ostativi all’accoglimento dell’istanza del ricorrente, la determinazione impugnata con il presente ricorso, non può che subire la medesima sorte degli atti prodromici.
Le spese derogano alla soccombenza in considerazione della circostanza che, al momento dell’adozione dell’atto impugnato in questa sede, la pronuncia del Tar Lecce già citata non era stata ancora pronunciata, sicchè l’atto è stato adottato in presenza di un quadro fattuale e provvedimentale successivamente caducato con efficacia retroattiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la determinazione n. 1 del 6 settembre 2007 della Regione Puglia (in persona del Commissario ad Acta nominato dal T.A.R. Puglia con sent. n. 1259/2007).
Spese integralmente compensate.
Contributo unificato rifuso ai sensi dell’art 13 comma 6 bis.1 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)