Sanità e farmacie – Servizio sanitario regionale – Strutture accreditate – Accordo contrattuale – Modifiche – Istanza cautelare monocratica ex art. 56 cpa – Presupposti di estrema gravità ed urgenza – Sussistenza – Fattispecie
Laddove l’ Amministrazione adotti modifiche dello schema-tipo di accordo contrattuale in relazione alle strutture istituzionalemente accreditate ex art. 8-quinquies D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502, sussistono i presupposti di estrema gravità e urgenza necessari per l’accoglimento dell’istanza cautelare presidenziale in presenza dell’ imminente scadenza del termine di rinnovo delle convenzioni in atto ed in presenza di clausola di salvaguardia contenuta nello schema di contratto allegata all’impugnata delibera recante “la rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”.
N. 00622/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01342/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1342 del 2014, proposto da:
Centro Medico Biscegliese S.r.l. (C.M.B.), rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Calvani e Nicola Calvani, con domicilio eletto presso l’avv. Gaetano Scattarelli in Bari, piazza L. di Savoia, 37;
contro
Regione Puglia, Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della delibera di G.R. Puglia n. 1794 in data 6.8.2014 pubblicata sul B.U.R. della Regione n. 133 in data 24.9.2014 recante “D.G.R. n. 889 del 9.5.2012 – Modifiche schema tipo accordo contrattuale strutture istituzionalmente accreditate attività ambulatoriale ex art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92 ss.mm.ii. – Branca di medicina fisica e riabilitativa”;
– del parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato su richiesta del Ministero della Salute;
– del verbale della seduta in data 4.4.2014 del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali unitamente al Comitato permanente per la verifica LEA;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che ricorrono i presupposti di estrema gravità e urgenza necessari per l’accoglimento dell’istanza cautelare presidenziale, in relazione all’imminente scadenza del termine di rinnovo delle convenzioni in atto e limitatamente alla clausola di salvaguardia contenuta nello schema di contratto allegata all’impugnata delibera di G.R. che prevede: “la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”;
P.Q.M.
ACCOGLIE l’istanza di misure cautelari monocratiche.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 4/12/2014.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 6 novembre 2014.
Il Presidente | |
Antonio Pasca |
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 06/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)