Pubblica sicurezza  – Extracomunitari – Diniego permesso di soggiorno per attesa occupazione – Presupposto pagamento somme ex art. 5, D.Lgs. n. 109/2012 – Inderogabilità 

Non può essere accolta l’invocata tutela cautelare avverso il provvedimento di diniego dell’istanza di emersione da lavoro irregolare di cittadino extracomunitario, attesa l’impossibilità  al rilascio del permesso per attesa occupazione in assenza del versamento delle somme previste all’art.5, comma 5, D.Lgs. n. 109/2012, il cui pagamento costituisce invero suo presupposto inderogabile.

N. 00628/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00700/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 700 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
S. S., rappresentato e difeso dall’avv. Simona De Napoli, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Calefati, 266;
contro
U.T.G. – Prefettura di Bari, Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso la quale domiciliano in Bari, via Melo, 97; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento adottato in data 26 marzo 2014 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Bari, Prot. n. P-BA/L/N/2012/101930, con il quale veniva rigettata l’istanza di emersione da lavoro irregolare di cittadino extracomunitario, inoltrata ex art. 5 del D.Lgs. n. 109/12, in data 01.10.2012 e presentata dalla Sig.ra Giuseppina Di Paolantonio, nella qualità  di datore di lavoro;
– nonchè degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, e di ogni ulteriore consequenziale statuizione, ancorchè non conosciuti dal ricorrente.
Motivi Aggiunti depositati in data 13 Ottobre 2014:
– del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione, esplicitato dal SUI di Bari con pec del 22 Agosto 2014;
– oltre agli atti e/o provvedimenti usati con il ricorso principale;
 
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Bari e del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 6 novembre 2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti, i difensori avv. Simona De Napoli e avv. dello Stato Donatella Testini;
 
Considerato che i motivi aggiunti non appaiono, sia pur ad un sommario esame, forniti di fumus boni iuris, attesa l’impossibilità  al rilascio del permesso per attesa occupazione in favore del ricorrente in assenza del versamento delle somme previste all’art.5, comma 5, del D. Lgs. n. 109/12, il cui pagamento costituisce invero presupposto indispensabile tanto per l’accoglimento dell’istanza di emersione del lavoro irregolare, quanto per il rilascio del suddetto permesso;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 6 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)