Istruzione pubblica – Concorsi pubblici – Provvedimento di esclusione – Mancata specificazione motivazione esclusione partecipante – Tutela cautelare – Periculum in mora sussistente

 
Ai fini dell’accoglimento dell’istanza cautelare ex art. 55 c.p.a., è da ritenersi sussistente il pregiudizio grave e irreparabile nei confronti di chi ha subito l’esclusione da una procedura finalizzata all’accesso a taluni percorsi formativi speciali, indetta a livello ministeriale, qualora tale provvedimento non fosse supportato da una valida motivazione riconducibile al bando di concorso; pertanto, non pare legittimo il provvedimento di esclusione che risulti fondato esclusivamente su un generico riferimento alla mancanza di uno o più requisiti richiesti dal bando, senza ulteriori specificazioni, non potendosi, così, comprendere con esattezza le ragioni dell’esclusione del partecipante.
 

N. 00624/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01226/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1226 del 2014, proposto da:

Saverio Di Landro, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro La Pesa, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla piazza Garibaldi n. 6;

contro
Usr – Ufficio Scolastico Regionale per Puglia, Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
previa sospensiva
del DD 1956/2014 del 30.5.2014 dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia Ufficio VII;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Usr – Ufficio Scolastico Regionale per Puglia e del Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Pietro La Pesa e avv. dello Stato Giovanni Cassano;
 

Considerato che il provvedimento di esclusione impugnato è, in effetti, motivato con un generico riferimento “alla mancanza del requisito di accesso previsto dagli artt. 1 e 2 del bando di concorso di cui al DDg 58/2013”, che -rispettivamente- individuano una pluralità  di requisiti di partecipazione ed una serie di cause di incompatibilità , sicchè non è dato comprendere dal provvedimento stesso le specifiche ragioni di esclusione;
Ritenuto sussistere altresì il periculum in mora posto che l’interessato non può concludere con la discussione della tesi il percorso formativo seguito, peraltro in sede distante dal suo luogo di residenza;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)