1. Giurisdizione –  Contratti pubblici – Esecuzione – Varianti – Giurisdizione esclusiva – Sussiste – Norma sopravvenuta – Norma di rito – Applicabilità 

2. Contratti pubblici – Esecuzione – Varianti – Complementarietà  tra revisione del prezzo e corrispettivo – Irregolarità  nell’esecuzione dei lavori – Conseguenze 

3. Procedimento amministrativo – Difetto di motivazione e istruttoria – Vizi meramente procedimentali – Legittimità  sostanziale dell’atto – Annullamento – Esclusione


4. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Provvedimento di diniego – Esecuzione del giudicato sul  silenzio – Violazione del giudicato – Non sussiste – Fattispecie 

1. In materia di contratti di appalto di opere pubbliche, ai sensi dell’art. 133 comma 1 lett. e.2., sussiste la giurisdizione esclusiva del G.A. per le controversie inerenti le variazioni del prezzo, anche qualora si tratti di giudizi già  pendenti alla data di entrata in vigore del c.p.a., attesa la natura processuale, pertanto  di immediata applicazione,  della norma in questione. 


2. Le gravi irregolarità  nell’esecuzione dei lavori che hanno portato alla rescissione del contratto di appalto  di opere pubbliche, come accertato dal giudice ordinario, legittimano la stazione appaltante, in sede di liquidazione del saldo revisionale a deliberarne il diniego,  in quanto la revisione è complementare  rispetto al corrispettivo dei lavori stessi, a sua volta correlato ai lavori eseguiti “regolarmente”.

3. In base al disposto dell’art. 21 octies, L. 241/1990, i motivi diretti a far valere vizi meramente procedimentali dell’atto impugnato risultano recessivi e inidonei a determinarne l’annullamento in assenza di un’efficace contestazione della sua legittimità  sostanziale.

4. Non integra violazione del giudicato formatosi all’esito di un giudizio sul silenzio il provvedimento di diniego (nella specie diniego del saldo revisionale) con cui l’Amministrazione ha dato esecuzione ad un giudicato formatosi sul silenzio, atteso che detta sentenza non si estendeva nel merito della fondatezza dell’istanza di saldo revisionale. 

N. 01316/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00922/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 922 del 2013, proposto da: 
Nicola Toscano, Giuseppe Toscano, Gaetano Toscano, Maria Anna Toscano, in proprio e quale rappresentante della Eredi Toscano Giovanni in liquidazione s.d.f., tutti rappresentati e difesi dall’avv. Raffaele Guido Rodio, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Putignani, n. 168; 

contro
Comune di Rutigliano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Raffaella Diomeda, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Melo n. 114; 

per l’annullamento, previa sospensione,
-della deliberazione di Giunta comunale n. 70 del 22.4.2013, comunicata il 30.4.2013, con la quale il Comune di Rutigliano, in asserita esecuzione della pronuncia n. 250/2013 resa dal TAR Puglia Bari, ha concluso il procedimento avviato dai ricorrenti nel senso di nulla dovere agli eredi Toscano;
-di ogni altro atto a questo presupposto, connesso e conseguente ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rutigliano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 giugno 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Raffaele Guido Rodio e avv. Pietro D’Egidio, su delega dell’avv. Raffaella Diomeda;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe, parte ricorrente impugna la delibera di G.M. n. 70/2013 con la quale il Comune di Rutigliano, in asserita esecuzione della pronuncia n. 250/2013 resa da questo Tar, ha concluso -con una determinazione negativa- il procedimento di definizione della richiesta di saldo revisionale afferente i lavori di completamento del macello comunale eseguiti dall’impresa Toscano, giusta contratti di appalto n. 1195 del 6.9.1979 e n. 1256 del 23.11.1981, oltre interessi legali e moratori.
L’impresa avrebbe sostenuto maggiori oneri e, a fronte di questi, la Giunta comunale -con delibere nn. 192/84 e 610/86- avrebbe approvato gli elaborati revisionali di cui si discute e disposto il pagamento di un acconto pari all’80% degli importi ivi previsti.
Con le più recenti determinazioni, oggetto del presente gravame, la Giunta avrebbe arbitrariamente disposto in contrasto con quanto precedentemente deliberato.
L’impresa aveva in verità  già  proposto azione innanzi al G.O. per ottenere il pagamento delle somme di cui si discute unitamente al saldo del prezzo dei lavori; e la vicenda giurisdizionale si è conclusa negativamente per le pretese attoree (cfr. da ultimo sentenza della Corte di appello di Bari, seconda Sezione, n. 786/2014).
Si è costituito nel presente giudizio il Comune di Rutigliano, con atto prodotto in data 22.7.2013, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione di questo giudice, oltre all’intervenuta prescrizione della pretesa; in ogni caso, chiedendo il rigetto del gravame.
All’udienza del 16 giugno 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Deve preliminarmente essere chiarito che parte ricorrente propone mera azione di annullamento della citata delibera di G.M. n. 70/2013; non formula domanda di accertamento della pretesa agli importi revisionali richiesti e denegati.
Così circoscritto il thema decidendum, va -ancora in via preliminare- respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione opposta dall’Amministrazione comunale resistente.
Non può dubitarsi -e in effetti non ne dubita neanche la difesa del Comune- che l’art.133 c.p.a. abbia determinato il superamento del tradizionale criterio di riparto tra G.A. e G.O. in materia di revisione fondato sull’oggetto della relativa controversia (an o quantum), attraverso la creazione di un correlativo ambito di giurisdizione esclusiva. La circostanza che i contratti di appalto siano precedenti all’entrata in vigore della norma non può certamente limitarne l’operatività , trattandosi di disposizione processuale.
3.- Accertata la giurisdizione di questo tribunale, si prescinde dalle ulteriori eccezioni processuali poichè il ricorso è infondato.
3.1.- Modificando l’ordine delle censure seguito dai ricorrenti, si procede all’esame dei motivi articolati sub 2 e 6, in quanto incentrati su questioni di legittimità  sostanziale del provvedimento impugnato. Nessuno dei due motivi può, tuttavia, trovare accoglimento.
3.1.1.- In particolare, con il motivo articolato sub 2, parte ricorrente lamenta la violazione del giudicato formatosi in relazione alla richiamata sentenza di questo Tar (la n. 250/2013), con cui è stato statuito l’obbligo di pronunziarsi sulla richiesta di saldo revisionale per cui è causa.
E’ sufficiente una mera lettura della suddetta pronunzia per avvedersi che la Sezione adita ha stabilito un generico obbligo di pronunzia sull’istanza in questione; obbligo cui l’Amministrazione intimata ha dato esecuzione attraverso la delibera oggetto del presente giudizio, sebbene di contenuto negativo. Nella predetta sentenza non si rinviene, invero, alcuna valutazione circa la fondatezza della pretesa per cui è causa.
3.1.2.- Alla fondatezza della pretesa azionata in giudizio attiene, invece, il motivo sub 6.
L’Amministrazione comunale ha adottato le determinazioni negative gravate sostanzialmente sul presupposto che l’impresa Toscano abbia commesso gravi irregolarità  nell’esecuzione dei lavori in questione che hanno condotto alla rescissione del contratto e ad un contenzioso innanzi al giudice civile ad oggetto le pretese creditorie vantate dall’impresa stessa in relazione al contratto de quo, a titolo di “saldo lavori, saldo revisionale, lavori in economia”.
Nel presente giudizio i ricorrenti -aventi causa della predetta impresa- censurano il diniego di liquidazione del saldo revisionale, di cui al predetto provvedimento di Giunta, sulla scorta di un duplice ordine di argomenti. In prima battuta si sostiene che, ove il giudice ordinario accertasse i contestati inadempimenti, all’Amministrazione spetterebbe il risarcimento dei danni e non già  trattenere le somme invece dovute a titolo di revisione prezzi; in seconda battuta che, in ogni caso, emergerebbe dalle perizie di variante e dalla relazione della D.L. “¦che fu la stazione appaltante ad ordinare l’esecuzione di ulteriori opere al fine di rendere il lotto in argomento funzionale e che le stesse furono debitamente eseguite dall’impresa Toscano” . L’impresa stessa si sarebbe diligentemente attenuta agli ordini di servizio della D.L. per quanto concerne l’esecuzione delle opere previste sia in contratto sia in sede di variante.
Orbene, pur in disparte ogni considerazione circa la parziale sovrapponibilità  del presente giudizio a quello azionato innanzi al giudice ordinario, al quale -come detto- fa espresso riferimento il provvedimento gravato, le censure di cui al motivo in esame appaiono assolutamente generiche, non assistite da alcun elemento di prova ed anzi smentite dalla intervenuta rescissione del rapporto contrattuale di cui si tratta e dalla sentenza del tribunale di Bari pronunziata tra le parti (la n. 1846/09 versata in atti).
E’ stato invero accertato in sede giurisdizionale, attraverso l’esperimento di una C.T.U., che “¦i lavori realizzati in esecuzione dei due contratti¦erano quantitativamente maggiori ed una parte dei prezzi applicati più alti rispetto a quelli contrattualmente stabiliti..”; con la precisazione che i lavori aggiuntivi “..avrebbero richiesto, prima della loro esecuzione, l’approvazione di una perizia suppletiva” ma che “¦la suddetta perizia non è mai stata approvata dall’Ente committente..”(cfr. sentenza citata pag. 2). Tali statuizioni sono state confermate in sede di appello (cfr. sentenza Corte di appello di Bari, Sez. II civile, n. 786/2014).
Nè può essere accolto l’ulteriore argomento utilizzato dalla difesa dei ricorrenti secondo cui la pretesa revisionale sarebbe sganciata dalla corretta esecuzione dei lavori. Il collegamento si coglie a pieno ove solo si ponga mente alla complementarietà  della revisione rispetto al corrispettivo dei lavori stessi. Il corrispettivo, in quanto tale, è correlato ai lavori eseguiti “regolarmente”.
Anche questo motivo non può, pertanto, essere accolto.
4.- Quanto ai motivi 1 (incompetenza della Giunta), 3 /4 (violazione dei principi in materia di autotutela) e 5 (difetto di istruttoria e motivazione), essendo diretti a far valere violazioni rilevanti sul piano meramente procedimentale, si rivelano recessivi e inidonei a determinare l’annullamento dell’atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 21octies della legge n. 241/90, in assenza di un’efficace contestazione della sua legittimità  sostanziale.
In ogni caso, gli obblighi di istruttoria e motivazione appaiono adempiuti, posto che le gravate determinazioni rinviano alle più volte richiamate irregolarità  nell’esecuzione dei lavori cui la pretesa revisionale afferisce, che avevano già  condotto alla rescissione del rapporto contrattuale, all’attenzione del giudice civile. E’ evidente -si ribadisce- che non può essere concepito un corrispettivo e, quindi, un compenso revisionale rispetto a prestazioni non autorizzate e oggetto di contestazione.
5.- In conclusione, il ricorso va respinto. Considerata, tuttavia, la complessità  della fattispecie, il Collegio ritiene di procedere alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nelle camere di consiglio dei giorni 26 giugno 2014 e 8 ottobre 2014, con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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