1. Procedimento amministrativo – Esame di idoneità  alla patente di guida – Insussistenza dei requisiti fisici e psichici – Conseguenze


2. Procedimento amministrativo – Inidoneità  alla patente di guida – Dovere di motivazione della p.A.

1. Alla stregua dell’interpretazione letterale del disposto di cui all’art. 128, comma 1, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm. codice della strada, l’esito della visita medica o dell’esame di idoneità  sono comunicati ai competenti uffici, i quali, in via eventuale e successiva, emanano i provvedimenti di sospensione o revoca della patente, ove in capo al titolare di quest’ultima non sussistano più i requisiti fisici e psichici prescritti.


2. Il complesso delle disposizioni del codice della strada (art. 119) e del regolamento di esecuzione n. 495/1992 (artt. 319 e 320 e Appendice II al Titolo IV) in combinato disposto con la previsione generale di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990, depongono nel senso dell’affermazione di uno specifico e intenso onere argomentativo e motivazionale, gravante sulla p.A., di indicazione nel provvedimento delle eventuali circostanze che rendono in concreto la malattia riscontrata incompatibile con la conduzione del mezzo in condizioni di sicurezza.

N. 01306/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01308/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1308 del 2010, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Calvani, con domicilio eletto presso Gaetano Scattarelli, in Bari, Piazza Luigi di Savoia, 37; 
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Provinciale della Puglia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 
per l’annullamento
previa concessione di misura cautelare
del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21.5.2010, n. 1465, a firma del Sottosegretario di Stato Bartolomeo Giachino, con cui veniva respinto il ricorso gerarchico presentato dalla ricorrente a seguito di dichiarazione di inidoneità  alla guida in via definitiva;
del provvedimento n. 616/ INC dell’11.6.2009, con il quale l’Ufficio della Motorizzazione di Bari disponeva la revisione della patente di guida cat. B della ricorrente, mediante nuovo esame di idoneità  psicofisica;
del certificato della Commissione Medica Locale di Bari, rilasciato in data 28.9.2009, con cui si attestava la non idoneità  della ricorrente alla patente di guida;
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ancorchè non conosciuti;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Ufficio Provinciale della Puglia del medesimo Ministero;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 22, comma 8 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Udito per la parte ricorrente il difensore avv. Antonio Calvani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 25 agosto 2010, -OMISSIS-adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, instando per l’annullamento, previa adozione di opportune misure cautelari, dei provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Esponeva che, in data 3.3.2009, la Commissione Medica ospedaliera dell’Aeronautica Militare di Bari, nell’ambito del procedimento relativo alla verifica in capo all’odierna ricorrente della sussistenza delle condizioni di cui alla Legge n. 335/1995, attestava la sussistenza a suo carico di una sindrome depressiva cronica endoreattiva medio-grave.
In conseguenza di ciò, con provvedimento n. 362 del 3.3.2009, detta Commissione dichiarava -OMISSIS-inabile permanentemente in maniera assoluta al servizio, nonchè a svolgere qualsiasi attività  lavorativa.
Successivamente, in data 11.6.2009, -OMISSIS-riceveva una nota dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la quale veniva disposto un ulteriore esame di idoneità  psicofisica per la revisione della patente di guida.
In data 21.9.2009 la ricorrente veniva convocata dalla Commissione Medica Locale di Bari presso la ASL BA al fine di essere sottoposta a visita medica per la detta revisione.
In tale sede, le veniva richiesto un certificato di visita specialistica psichiatrica rilasciato da struttura pubblica che si esprimesse sulla compatibilità  fra le patologie rilevate e idoneità  alla guida.
In data 24.9.2009, -OMISSIS-si sottoponeva a visita specialistica presso il presidio ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta, ove il Dott. Cesario Schiraldi, dirigente del Dipartimento di Salute Mentale, diagnosticava una sindrome depressiva cronica in fase di compenso clinico, attestando che tale patologia risultava compatibile con la guida.
In data 28.9.2009, la -OMISSIS- si ripresentava alla Commissione Medica Locale di Bari presso la ASL BA e quest’ultima la dichiarava non idonea alla guida.
L’interessata inoltrava in data 14.10.2009 ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale disponeva che venisse effettuata una nuova visita medica presso l’Unità  Sanitaria Territoriale delle Ferrovie dello Stato di Bari.
In data 15.3.2010, -OMISSIS-si sottoponeva ad ulteriore visita medica presso la detta Unità  Sanitaria Territoriale, la quale ribadiva la non idoneità  della predetta ad alcuna patente di guida in via definitiva.
Con il decreto impugnato, meglio indicato in oggetto, il ricorso gerarchico presentato dalla interessata veniva respinto.
Avverso tale risultato provvedimentale insorgeva la ricorrente proponendo plurimi motivi di gravame.
Evidenziava, in primo luogo, la violazione dell’art. 128 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. Codice della Strada, nonchè dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, con eccesso di potere sotto plurimi profili, non avendo chiarito l’Amministrazione resistente in base a quali specifiche considerazioni si fosse formato il dubbio sulla persistenza, in favore della ricorrente, dei requisiti psichici e fisici prescritti per l’idoneità  alla guida.
Rimarcava, altresì, la violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, sotto altro profilo, con eccesso di potere per erroneità  dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà  ed irrazionalità , ingiustizia manifesta, in uno con la violazione degli artt. 119 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. Codice della Strada e 320 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dell’appendice II lett. E e F del Titolo IV del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, per non aver chiarito i presupposti di diritto alla base del giudizio di non idoneità .
Con duplice atto di costituzione di stile pervenuto in Segreteria in data 1 settembre 2010, si costituiva in giudizio l’Avvocatura Erariale sia per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che per l’Ufficio Provinciale della Puglia del medesimo Ministero.
Con successivo deposito del 2 settembre 2010, venivano presentate in giudizio note ministeriali a controdeduzione.
All’udienza in camera di consiglio del 22 settembre 2010, l’istanza cautelare veniva accolta ai fini del riesame con ordinanza n. 669 in data 23 settembre 2010.
All’udienza pubblica del 22 ottobre 2014 la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, può essere accolto.
In base all’art. 128, comma 1, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. Codice della Strada “Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonchè il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità  i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità  tecnica. L’esito della visita medica o dell’esame di idoneità  sono comunicati ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.”.
Dal tenore letterale del disposto normativo emerge come l’esito della visita medica o dell’esame di idoneità  sono comunicati ai competenti uffici, i quali, in via eventuale e successiva, emanano i provvedimenti di sospensione o revoca della patente, ove in capo al titolare di quest’ultima non sussistano più i requisiti fisici e psichici prescritti.
Nel caso di specie, a fronte di una situazione medica quanto meno non univoca – tenuto conto delle risultanze medico psichiatriche emerse a seguito della visita della ricorrente -OMISSIS- ad opera del Dott. Schiraldi, come meglio evidenziato supra – l’Amministrazione era gravata da uno specifico e più intenso onere motivazionale ed argomentativo, volto a giustificare come si fosse giunti ad una valutazione di non sussistenza pro futuro dei requisiti per l’idoneità  alla patente di guida nell’articolato configurarsi del caso di specie (cfr. per un caso simile T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 6 maggio 2014, n. 1143).
L’onere motivazionale, nel provvedimento impugnato, è stato assolto, invece, con un mero riferimento de relato alle risultanze degli accertamenti medici dell’Unità  Sanitaria Territoriale delle Ferrovie dello Stato di Bari.
Peraltro, dette risultanze motivano il giudizio negativo facendo esclusivo riferimento alla non idoneità  della ricorrente, senza altra specificazione.
Poichè, pertanto, il decreto impugnato risulta in contrasto con l’art. 3 della Legge n. 241/1990, il quale prevede che la motivazione del provvedimento espliciti congruamente le ragioni di fatto e di diritto sottese all’adozione di una specifica decisione amministrativa, occorre procedere al suo annullamento a fini di integrale riesame.
In particolare il complesso delle disposizioni del codice della strada (art. 119) e del regolamento di esecuzione n. 495/1992 (artt. 319 e 320 e Appendice II al Titolo IV) in combinato disposto con la previsione generale di cui al menzionato art. 3 della Legge n. 214/1990 depongono nel senso dell’affermazione di un dovere, gravante sulla P.A., di indicazione nel provvedimento delle eventuali circostanze che rendono in concreto la malattia riscontrata incompatibile con la conduzione del mezzo in condizioni di sicurezza.
Ogni altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita.
Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Autorità  amministrativa che in sede di riesercizio del potere dovrà  conformarsi ai principi di diritto in precedenza esposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della minima attività  processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti della Amministrazione.
Condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Ufficio Provinciale della Puglia del medesimo Ministero, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di -OMISSIS- -OMISSIS-, che liquida in complessivi euro 1.000,00 per spese e compensi, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità , nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Cocomile, Presidente FF
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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