1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Presupposti per esecuzione sentenze G.O.


2. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Necessità  specificazione conteggi – Conseguenze – Fattispecie 


3. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza –  Utilizzabilità  elementi di calcolo giudizio innanzi il G.O. – Non consentita


4. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Sentenza G.O. generica – Titolo esecutivo – Liquidità  ex art. 474 c.p.c. – Non ricorre

1. Nel giudizio per ottemperanza che si svolge innanzi al giudice amministrativo, è possibile chiedere l’esecuzione di sentenze del giudice ordinario di condanna della pubblica Amministrazione al pagamento di somme, solo ove l’ammontare della prestazione spettante all’interessato sia determinata ovvero determinabile attraverso dati provenienti da fonti normative e con semplici operazioni aritmetiche, da eseguirsi sulla base di elementi di fatto desumibili dalla sentenza ottemperanda.


2. Qualora l’accertamento giudiziale della pretesa contenuta nella pronuncia del G.O. oggetto di ottemperanza sia solo generico, per cui ai fini della relativa quantificazione sia richiesto lo svolgimento di ulteriori accertamenti, peraltro riservati al giudice ordinario munito di giurisdizione, occorre necessariamente procedere innanzi a tale giudice ai fini della preliminare specificazione delle somme spettanti (nel caso di specie, in particolare, gli elementi per effettuare il computo delle somme spettanti al lavoratore a titolo di supplemento sulla pensione in godimento non erano in ogni caso desumibili dal titolo, nè potevano essere ricavati dagli atti relativi al processo in cui la sentenza ottemperanda è stata pronunciata).


3. Non è possibile, nel giudizio di ottemperanza innanzi il G.A., utilizzare gli elementi di calcolo desumibili dagli atti relativi al giudizio di quantificazione delle somme dovute in forza di una sentenza generica del G.O.; infatti, i conteggi alla base di quella decisione risultano introdotti in un giudizio diverso rispetto a quello in cui è stata pronunciata la sentenza ottemperanda e, peraltro, non ne è stata provata l’irrevocabilità .


4. Una sentenza ottemperanda del G.O., in quanto generica, non può essere considerata valido titolo esecutivo, per difetto del requisito di liquidità  del diritto ex art. 474 c.p.c..

N. 01298/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00500/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 500 del 2014, proposto da: 
Lorenzo Carlucci, rappresentato e difeso dall’avv. Adalgisa Lorusso, con domicilio in Bari presso la Segreteria del T.A.R. Bari, P.za Massari; 

contro
Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; 

per l’ottemperanza
della sent. n. 5931/2011 della Corte di Appello di Bari in funzione di Giudice del Lavoro.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e udito nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 per il ricorrente l’avv. Giovanni Reali, per delega dell’avv. Adalgisa Lorusso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 5931 depositata in data 29 novembre 2011, resa nell’ambito della controversia intercorsa tra l’INPS (appellato) e l’odierno ricorrente Lorenzo Carlucci (appellante), la Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro così decideva:
«¦ accoglie l’appello e, per l’effetto, condanna l’INPS al pagamento, in favore del Carlucci, del supplemento di pensione sulla pensione in godimento, riconosciuta con decorrenza 1.7.84, a far tempo dal decennio anteriore alla notifica del ricorso di primo grado (15.5.2002);¦.».
1.1 Tale sentenza è stata notificata all’INPS in forma esecutiva in data 8.5.2012.
Tuttavia, alla notifica non seguiva alcun pagamento.
La sentenza de qua è passata in giudicato, non essendo stata impugnata nei termini di legge, come confermato dalla attestazione resa ai sensi dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. dalla Cancelleria competente in data 17.10.2013.
1.2 Pertanto, la ricorrente adiva questo T.A.R. per l’ottemperanza della menzionata sentenza civile passata in giudicato.
2. Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il predetto ricorso sia inammissibile.
3. Nel giudizio per ottemperanza che si svolge innanzi al giudice amministrativo, infatti, è possibile chiedere l’esecuzione di sentenze del giudice ordinario di condanna della Pubblica Amministrazione al pagamento di somme, solo ove l’ammontare della prestazione spettante all’interessato sia determinata ovvero determinabile attraverso dati provenienti da fonti normative e con semplici operazioni aritmetiche, da eseguirsi sulla base di elementi di fatto desumibili dalla sentenza ottemperanda.
3.1 Qualora, invece, l’accertamento giudiziale della pretesa sia solo generico, per cui ai fini della relativa quantificazione sia richiesto lo svolgimento di ulteriori accertamenti, peraltro riservati al giudice ordinario munito di giurisdizione, occorre necessariamente procedere innanzi a tale giudice ai fini della preliminare specificazione delle somme spettanti (v. in tal senso, ex plurimis, Consiglio di Stato, VI, 21 dicembre 2011, n. 6773; Cass. Sez. Lav. 23 aprile 2009, n. 9693; Cass. Sez. Lav. 29 ottobre 2003, n. 16259; Cass. Sez. Lav. 11 giugno 1999, n. 5784).
Nel caso di specie, in particolare, gli elementi per effettuare il computo delle somme spettanti al lavoratore a titolo di supplemento sulla pensione in godimento non sono in ogni caso desumibili dal titolo, nè possono essere ricavati dagli atti relativi al processo in cui la sentenza ottemperanda è stata pronunciata.
Sul punto va precisato che a nulla vale il richiamo pure fatto dalla ricorrente alla nota INPS allegata al fascicolo di primo grado ai fini dell’individuazione degli elementi di calcolo (retribuzione media settimanale e numero di contributi), atteso che nè nella parte motiva della sentenza nè nel dispositivo è contenuto alcun riferimento, neppure implicito, ai dati ivi indicati. Dunque, non può desumersi dal contenuto della prefata statuizione giudiziale alcun accertamento specifico che consenta di ritenere validi, ai fini della corretta quantificazione degli importi dovuti, gli elementi in questione.
Nè è possibile utilizzare gli elementi di calcolo desumibili dagli atti relativi al giudizio di quantificazione delle somme dovute in forza della sentenza generica della Corte di Appello di Lecce del 4 febbraio 2005 n. 165, conclusosi con sentenza n. 3227/2011 del 22 settembre 2011, resa dal Tribunale di Brindisi in funzione di giudice del lavoro. Infatti, i conteggi alla base della citata decisione risultano introdotti in un giudizio diverso rispetto a quello in cui è stata pronunciata la sentenza ottemperanda (cfr. Cass. Civ. SS.UU. 11066 del 2 luglio 2012) e peraltro non ne è stata provata l’irrevocabilità .
Per quanto detto, la sentenza ottemperanda in questione, in quanto generica, non può essere considerata valido titolo esecutivo, per difetto del requisito di liquidità  del diritto ex art. 474 c.p.c..
3.2 Va infine rilevato come, in ogni caso, la quantificazione degli importi dovuti nel caso in esame non si risolve in una semplice operazione aritmetica, richiedendosi un ulteriore specifico accertamento tecnico, attraverso l’elaborazione dei dati rilevanti, con conseguente necessità  di un ulteriore giudizio ai fini della determinazione delquantum debeatur, previa individuazione, in contraddittorio tra le parti, del meccanismo di calcolo e dei dati da elaborare.
4. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile.
5. In mancanza di costituzione dell’Amministrazione intimata, nulla va statuito quanto alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 – 21 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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