1. Commercio, industria e turismo –  Contributi e sovvenzioni pubbliche – Autorizzazioni –    Potere discrezionale – Fase procedimentale – Fase valutazione domanda – Discrezionalità  P.A. – Posizione di interesse legittimo – Giurisdizione del G.A.


2.    Commercio, industria e turismo – Contributi e sovvenzioni pubbliche – Fase successiva alla concessione – Potere vincolato – Fase esecutiva – Posizione di diritto soggettivo – Giurisdizione del G.O.


3. Commercio, industria e turismo – Contributi e sovvenzioni pubbliche – Revoca o decadenza – Attività  vincolata P.A. – Giurisdizione del G.O.


4. Processo amministrativo – Spese di giudizio – Esiguità  attività  processuale – Conclusione in rito del giudizio – Gravi ed eccezionali motivi – Integrale compensazione spese

1. In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, nella fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione, ove sussista discrezionalità  della p.A. circa l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione, la posizione del richiedente è di interesse legittimo, come tale tutelabile innanzi al giudice amministrativo.


2. In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, nella fase successiva alla concessione del contributo, il beneficiario è titolare di un diritto soggettivo, come tale tutelabile innanzi al giudice ordinario.


3. Spetta alla cognizione del giudice ordinario la controversia inerente la revoca di un contributo pubblico o la dichiarazione di decadenza dello stesso ad opera della p.A., ove esse costituiscano esito dell’attività  vincolata  dell’Amministrazione, necessitata dal rispetto della normativa di settore. 


4. Ai fini della statuizione sulle spese di giudizio, costituiscono gravi ed eccezionali motivi, fondanti l’integrale compensazione delle stesse, l’esiguità  dell’attività  processuale svolta e la conclusione in rito del procedimento giurisdizionale.

N. 01268/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01146/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1146 del 2014, proposto da: 
Ilas Alveolater S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Agostino Meale, con domicilio eletto presso Agostino Meale, in Bari, via Celentano, 27; 

contro
Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
M.P.S. Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.; 

per l’annullamento
del Decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 1465 del 12.5.2014, notificato a mezzo p.e.c. il 9.6.2014, con il quale si sono disposti: la revoca del Decreto n.404/2003 con il quale è stato concesso alla ricorrente il finanziamento relativo al Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica di cui alla legge n.46/1982; il recupero delle quote erogate a titolo di finanziamento ed interessi, quantificate in euro 809.085,85;
di ogni altro provvedimento ad esso presupposto connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Udito per la parte ricorrente il difensore avv. Agostino Meale;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 1 ottobre 2014, la società  Ilas Alveolater S.r.l. impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, il provvedimento di revoca di finanziamento e recupero delle somme erogate meglio indicato in oggetto.
Esponeva in fatto la difesa della ricorrente che, con decreto n. 404 del 4 giugno 2003, il Ministero per le Attività  Produttive aveva concesso alla Ilas Alveolater S.r.l. agevolazioni finanziarie a valere sul Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica, ai sensi della L. n. 46/1982 per uno “Studio e sviluppo di un innovativo sistema di partizione in laterizio per edilizia residenziale (Tavelle porta impianti TPI), che consenta la posa in opera degli impianti civili senza scasso e risarcimento delle tracce.”.
Le agevolazioni venivano confermate in via definitiva con D.M. 16 ottobre 2010, in considerazione della piena realizzazione del progetto da parte della ricorrente.
Nel dicembre 2012 si apriva per la Ilas Alveolater S.r.l. e per il “Gruppo Marte” – di cui la predetta risultava essere componente – una procedura di concordato preventivo, conclusasi con l’omologazione del Tribunale di Foggia, Articolazione territoriale di Lucera, Sezione Fallimentare, resa in data 18 aprile 2014.
Con nota prot. n. 3012, inviata a mezzo p.e.c. in data 28 gennaio 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico, già  Ministero delle Attività  Produttive, comunicava alla Ilas Alveolater S.r.l. l’avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni concesse.
Con il Decreto impugnato in oggetto, le più volte menzionate agevolazioni venivano revocate, contestualmente disponendosi il recupero della somma di euro 809.085,85, sia perchè “la società  risulta morosa per oltre un anno delle rate di ammortamento del finanziamento concesso”, sia per l’intervenuta omologazione della procedura di concordato preventivo.
Insorgeva avverso detto provvedimento la società  ricorrente, sollevando plurimi motivi di gravame.
L’Avvocatura erariale si costituiva con memoria di stile.
All’udienza in camera di consiglio del 22 ottobre 2014, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Collegio sollevava d’ufficio la questione di giurisdizione.
All’esito della discussione svoltasi sulla medesima, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso in fatto, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in considerazione della sussistenza, nel caso di specie, della giurisdizione del Giudice Ordinario.
In perfetta sintonia con una recente pronuncia del Consiglio di Stato, il Collegio rileva che “secondo l’orientamento costante delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo:
– la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione, nella quale – salvo quando il contributo o la sovvenzione sia riconosciuto direttamente dalla legge ed alla pubblica amministrazione sia demandato esclusivamente il controllo in ordine all’effettiva sussistenza dei presupposti indicati dalla legge stessa – la legge attribuisce alla pubblica amministrazione il potere di attribuire il beneficio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all’interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione, e dunque la posizione del richiedente è di interesse legittimo;
– la fase successiva alla concessione del contributo, in cui (salvo il caso di previo annullamento o revoca in via di autotutela per vizi di legittimità  per il suo contrasto con il pubblico interesse) il privato è titolare di un diritto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento agli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione.
Ne deriva che, qualora l’amministrazione – come nel caso di specie, di sottoposizione dell’impresa beneficiaria a un concordato preventivo, sopravvenuto all’erogazione del finanziamento -, nel revocare il contributo o nel dichiararne la decadenza, non compie alcuna valutazione discrezionale rispetto alla quale il privato possa invocare posizioni di interesse legittimo, ma si limita ad accertare il venir meno di un presupposto previsto in modo puntuale dalla legge, la tutela del privato ha luogo dinanzi all’autorità  giudiziaria ordinaria (v. sul punto, in fattispecie analoga di fallimento dell’impresa beneficiaria, Cass. Civ., Sez. Un., 20 luglio 2011, n. 15867).” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza n. 5151 del 28 settembre 2012).
L’impostazione del Consiglio di Stato è pienamente condivisibile, in quanto il Decreto Direttoriale impugnato si è limitato a constatare il ricadere della fattispecie concreta nell’alveo di applicazione dei casi di revoca del finanziamento concesso di cui all’art. 10, terzo comma, della Direttiva 16 gennaio 2001, citata a pag. 3 della parte motiva del provvedimento gravato, disposizione a norma della quale “ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato dispone” – quindi senza alcun margine di discrezionalità  – “la revoca dei benefici concessi in caso di: a) verifica dell’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità  ¦; ¦g) mancata restituzione protratta per oltre un anno ¦ delle rate di finanziamento concesso.”.
Essendo tale attività  meramente vincolata, la riconduzione della giurisdizione sul caso di specie alla sfera delle attribuzioni dell’Autorità  Giurisdizionale Ordinaria è un esito necessitato.
Tenuto conto della minima attività  processuale svolta e della conclusione in rito del presente procedimento, sussistono i gravi ed eccezionali motivi di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore dell’Autorità  Giurisdizionale Ordinaria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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