Enti e organi della p.a. – Enti a partecipazione pubblica – Provvedimento di nomina revisori dei conti  – In violazione  D.M. 23/2012 –  Revoca – Legittimità  – Fattispecie 
 

 
L’intera disciplina della nomina dei revisori contabili negli enti locali è espressamente regolamentata dal Decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23, – recante Regolamento adottato in attuazione dell’art. 16, comma 25, del d.l. 13.08.2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.09.2011 n. 148-, ne consegue l’illegittimità  per violazione di tale normativa, del deliberato di nomina dei revisori dei conti di un ente locale adottato in maniera del tutto informale e per converso la piena legittimità  dell’atto di revoca.
 

N. 01249/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00904/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 904 del 2014, proposto da: 
Addolorata Zammarano e Giovanni Mastromauro, rappresentati e difesi dall’avv. Marco Lancieri, con domicilio eletto presso Marco Lancieri, in Bari, via Vito Nicola De Nicolò, 7; 

contro
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – S.M.A.R. di Manfredonia, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi D’Ambrosio, con domicilio eletto presso Luigi D’Ambrosio in Bari, Piazza Garibaldi, 23; 

nei confronti di
Tiziana Sipontina Damiano, Nunzia Maria Palumbo; 

per l’annullamento
previa concessione di misure cautelari
della Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – S.M.A.R. di Manfredonia n. 3 del 27.6.2014, recante ad oggetto “Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 29.05.2014 – Revoca”;
di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque collegato.
 


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – S.M.A.R. di Manfredonia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Marco Lancieri e Luigi D’Ambrosio;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 


FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 15 luglio 2014, Addolorata Zammarano e Giovanni Mastromauro impugnavano dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, i provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Premettevano, in fatto, che la Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – S.M.A.R. di Manfredonia era stata costituita con Determinazione del Dirigente del Servizio sistemi integrativi servizi sociali della Regione Puglia n. 25 del 22 gennaio 2009, ai sensi della L.R. n. 15/2004, quale ente senza fini di lucro risultante dalla trasformazione e fusione dell’I.P.A.B. Amministrazione unica Opere Pie – Centro di Accoglienza S. Maria della Stella e dell’I.P.A.B. Casa di Riposo “Anna Rizzi”, entrambe con sede in Manfredonia (FG).
Premettevano, altresì, che con deliberazioni nn. 20 e 21 del 16 e 30 giugno 2010, in conformità  all’art. 22 dello Statuto dell’Ente, il Consiglio di Amministrazione della detta Azienda Pubblica aveva disposto la nomina di due componenti su tre del Collegio dei revisori dei conti, riservando alla designazione della Giunta Regionale la nomina del Presidente del menzionato Collegio, così come da Statuto.
Si premetteva, in particolare, che in considerazione dell’approssimarsi del termine di scadenza della durata triennale dell’incarico dei due revisori nominati (30 giugno 2014), il Presidente del Consiglio di Amministrazione consultava informalmente i due ricorrenti, entrambi dottori commercialisti iscritti all’Albo dei Revisori Contabili con studio in Manfredonia, onde verificarne la disponibilità  a ricoprire l’incarico di revisori a far data dal 1° luglio 2014.
Conseguentemente, rispettivamente in data 13 maggio 2014 e 22 maggio 2014, entrambi i ricorrenti facevano pervenire formale comunicazione di disponibilità .
Con successiva Deliberazione n. 12 del 29 maggio 2014, il Consiglio di Amministrazione della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – S.M.A.R. di Manfredonia, dando atto dell’imminente scadenza del mandato dei revisori uscenti, nominava i ricorrenti revisori contabili dell’Ente con efficacia dal 1° luglio 2014.
Nel frattempo, tuttavia, con Decreto n. 405 del 28 maggio 2014, comunicato agli interessati in data 11 giugno 2014, il Presidente della Giunta Regionale disponeva lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – S.M.A.R. di Manfredonia e la nomina di un Commissario straordinario, con provvedimenti tutti impugnati in separato giudizio pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe.
Con successiva deliberazione n. 3 del 27 giugno 2014, il Commissario straordinario revocava la delibera n. 12 del 29 maggio 2014, in tal modo conseguentemente revocando la nomina a revisori contabili dei due ricorrenti.
Tutto ciò premesso in fatto, Addolorata Zammarano e Giovanni Mastromauro insorgevano avverso detto provvedimento, sollevando plurimi motivi di gravame.
In primo luogo, evidenziavano la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 21 quinquies L. n. 241/1990, rilevando un eccesso di potere per erroneità  dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità  manifesta e sviamento.
In particolare evidenziavano come il presupposto principale sul quale il Commissario straordinario aveva fondato la propria deliberazione di revoca era consistito, in tesi, nella erronea valutazione di illegittimità  della avvenuta nomina dei revisori, in quanto posta in essere da parte del Consiglio di Amministrazione della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – S.M.A.R. di Manfredonia quando, di fatto, detto organo era già  a conoscenza del Decreto di scioglimento che lo riguardava, così come adottato dal Presidente della Giunta Regionale.
In secondo luogo, si contestava il provvedimento impugnato per omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della l. n. 241/1990, con violazione del principio del giusto procedimento e del diritto al contraddittorio, con conseguente ingiustizia manifesta.
Con atto di costituzione in giudizio pervenuto in Segreteria in data 25 luglio 2014 e successiva memoria in data 29 agosto 2014, si costituiva in giudizio l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – S.M.A.R. di Manfredonia, contestando in fatto ed in diritto la prospettazione dei ricorrenti, instando per la declaratoria di inammissibilità  del ricorso ovvero di infondatezza del medesimo e della congiunta richiesta di misure cautelari.
All’udienza in camera di consiglio del 3 settembre 2014, fissata per la trattazione della domanda cautelare, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Nel merito, costituisce dato fattuale oggettivo – peraltro, non contestato – che il Presidente della Regione Puglia ha disposto lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – S.M.A.R. di Manfredonia in considerazione, inter alia, della “grave situazione gestionale dell’Azienda tale da non aver consentito all’organo di revisione di rilasciare parere favorevole in ordine al bilancio di previsione 2012 nonchè al bilancio pluriennale per gli anni 2012 – 13 – 14, oltre che per il consuntivo 2012 e il bilancio di previsione 2013” cfr. Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 405 del 28 maggio 2014.
Tale grave situazione gestionale era stata segnalata diverse volte, con plurime relazioni scritte e pareri sfavorevoli resi sugli atti di bilancio da parte del Collegio dei Revisori già  in carica, antecedentemente alla nomina dei ricorrenti.
Sul piano della sostanza delle scelte amministrative che hanno portato alla nomina dei ricorrenti, poi successivamente revocata, l’aver voluto disporre la sostituzione dei detti revisori in una situazione gestionale così problematica, quale atto amministrativo in sè e per sè considerato, appare essere del tutto non funzionale all’accertamento delle specifiche responsabilità  eventualmente sussistenti per il conclamato dissesto gestorio più volte segnalato dal medesimo Collegio dei Revisori di cui si è voluta disporre la sostituzione.
Si è pertanto determinata, nel caso di specie una evidente illegittimità  per eccesso di potere sub specie di sviamento dalla sua funzione tipica, non potendo ritenersi che il potere di nomina del Collegio dei Revisori da parte del Consiglio di Amministrazione possa essere esercitato in modo da rendere anche solo più complesso l’accertamento di responsabilità  gestorie, plurime volte segnalate dal Collegio dei Revisori stesso.
Ne consegue che la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – S.M.A.R. di Manfredonia n. 3 del 27.6.2014, recante ad oggetto “Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 29.05.2014 – Revoca” appare pienamente condivisibile in quanto attuativa di una revoca di un provvedimento illegittimo quanto alla sostanza della scelta amministrativa ad esso sottesa.
Quanto alla forma assunta nel caso concreto dal procedimento di nomina dei due revisori odierni ricorrenti può ulteriormente osservarsi quanto segue.
Ove pure si voglia prescindere dalla assai eloquente tempistica della nomina in questione, essa appare essere stata posta in essere con un procedimento del tutto informale, di per sè privo dei minimi requisiti di procedimentalizzazione e concorsualità .
Il Collegio può, infatti, apprendere direttamente dal ricorso introduttivo che il Presidente del Consiglio di Amministrazione consultava informalmente i due ricorrenti, entrambi dottori commercialisti iscritti all’Albo dei Revisori Contabili con studio in Manfredonia, onde verificarne la disponibilità  a ricoprire l’incarico di revisori a far data dal 1° luglio 2014.
Manifestata la disponibilità , con la successiva Deliberazione n. 12 del 29 maggio 2014 si procedeva direttamente alla nomina.
Tale modus procedendi, caratterizzato da un livello di informalità  prossimo all’arbitrio, contrasta in modo diretto con la previsione di cui all’art. 12 L. n. 241/1990, secondo la quale “1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere (ivi inclusi gli incarichi di tipo professionale) a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità  cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità  di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”.
L’intera disciplina della nomina dei revisori contabili negli enti locali è oggi, peraltro, espressamente regolamentata dal Decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante Regolamento adottato in attuazione dell’art. 16, comma 25, del d.l. 13.08.2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.09.2011 n. 148, espressamente dedicato all'”Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità  di scelta dell’organo di revisione economico finanziario”, pubblicato sulla G.U. del 20 marzo 2012 n. 67.
Va da sè che, nel caso di specie, di tale disciplina non si sia neppure tenuto conto, sia pure anche solo al fine di argomentarne l’improbabile tesi della sua non applicazione all’Amministrazione resistente.
Da tanto non può che conseguire l’evidente illegittimità  del citato deliberato di nomina, tanto per profili sostanziali che formali, e, per converso, la piena legittimità  dell’impugnato atto di revoca.
Da ultimo, quanto all’eccepita omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della l. n. 241/1990, risulta evidente come la gravità  delle illegittimità  riscontrate nel provvedimento revocato avrebbe escluso in radice qualunque utilità  dell’apporto partecipativo dei ricorrenti, non potendo configurarsi il provvedimento finale impugnato diverso da quello in concreto adottato (cfr. art. 21 octies, 2 comma, L. n. 241/1990).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Unica, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna Addolorata Zammarano e Giovanni Mastromauro, in solido fra loro, al pagamento delle spese e dei compensi di lite in favore dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – S.M.A.R. di Manfredonia, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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