1. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Motivazione per relationem – Legittimità – Condizioni
2. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Comunicazione motivi ostativi ex art. 10 bis – Osservazioni – Obbligo di confutazione analitica – Non sussiste
1. 1. Non sussiste il difetto d’istruttoria nel caso di motivazione per relationem, purchè l’atto a cui si rinvia venga indicato e reso disponibile al destinatario così come prevede l’art. 3 della Legge n. 241/1990.
2. L’art. 10 bis, l. 241 del 1990, non impone la puntuale ed analitica confutazione delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, essendo sufficiente ai fini della giustificazione del provvedimento adottato la motivazione complessivamente resa a sostegno dell’atto stesso, salvo il caso in cui siano state prospettate questioni, in fatto e diritto, in grado potenzialmente di rovesciare la valutazione operata dalla p.A..
N. 01233/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01030/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1030 del 2012, proposto da:
Casa Olearia Italiana S.p.A., in persona dell’amministratore unico, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. Rosanna Fanelli, con domicilio eletto presso Rosanna Fanelli in Bari, via Pappacena, n. 24;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Maddalena Torrente, Isabella Fornelli, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale, in Bari, Lungomare Nazario Sauro, nn. 31-33;
nei confronti di
Puglia Sviluppo S.p.A. in persona dell’amministratore unico, legale rappresentante pro tempore;
per l’annullamento
– della deliberazione della Giunta Regionale 9 maggio 2012, n. 852, avente ad oggetto “PO FESR 2007-2013. Regolamento Reg. le n. 9/2008 e s.m.i. – titolo VI Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Impr da concedere attraverso Contratti di Programma Reg.li” D.G.R. n. 2153/08. D.G.R. n. 823 del 6 maggio 2011. Del di inammissibilità della proposta alla fase di presentazione del prog. definitivo dell’istanza presentata dall’impr: Sog prop: Costituenda NEW CO di Casa Olearia Italiana S.p.A.”, trasmessa con nota della regione Puglia, area Politiche per lo sviluppo, il lavoro e l’innovazione, servizio competitività , ufficio attrazione investimenti, AOO 158 23/05/2012 – 0004188, del 23 maggio 2012;
nonchè, per quanto occorra,
della relazione del 5 aprile 2012, elaborata da Puglia sviluppo S.p.A., a firma del valutatore e del responsabile di commessa, allegata alla delibera di giunta regionale del 9 maggio 2012, n. 852, con la quale è stata ritenuta “non accoglibile” l’ istanza presentata dalla Casa Olearia Italiana S.p.A.;
nonchè di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso, anche sconosciuto alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 la dott.ssa Flavia Risso;
Uditi per le parti i difensori avv. Fanelli Rosanna e avv. Isabella Fornelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 191 del 10 dicembre 2008 è stato pubblicato l’avviso per la presentazione delle istanze di accesso agli aiuti alle Grandi Imprese attraverso Contratti di Programmi Regionali ai sensi dell’articolo 52 del Regolamento Regionale 26 giugno 2008, n. 9.
In base all’art. 4 dell’avviso si dovevano considerare ammissibili “¦gli investimenti riguardanti il settore delle attività manifatturiere di cui alla sezione “C” della “Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007”, nonchè i servizi di cui alla “Classificazione delle attività economiche ATECO 2007” “61”, “62”, “72” e “82”, limitatamente alla classe 82.20 “Attività dei call center”. Tale norma è stata successivamente modificata con Determinazione del Dirigente Servizio Ricerca e Competitività , ricomprendendo altresì i servizi di cui alla “Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007” “52”, “58” e “59”.
L’art. 4 suddetto, invece, escludeva, tra l’altro, l’ammissibilità delle attività riconducibili alla classe 10.4 “Produzione di oli e grassi vegetali e animali”.
Per la migliore comprensione dei fatti si osserva che la classificazione ATECO 2007, approvata con provvedimento n. 2007/175509 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16.11.2007 (si veda www.agenziaentrate.gov.it), costituisce la classificazione delle attività economiche.
Il provvedimento suddetto è la versione nazionale della nomenclatura europea, Nace rev. 2, pubblicata sull’Official Journal il 20.12.2006 (Regolamento CE n. 1893/2006 del P.E. e del Consiglio del 20.12.2006) denominato ATECO 2007 (si veda www.istat.it).
L’art. 52 del Regolamento regionale prevede che il procedimento per la concessione di tali aiuti sia composto dalle seguenti fasi: accesso, presentazione del progetto definitivo, istruttoria della proposta, contrattualizzazione e gestione del contratto.
L’impresa ricorrente ha presentato, per conto di una costituenda new company dalla stessa controllata, istanza per poter accedere agli aiuti previsti dal sopra richiamato avviso pubblico per la realizzazione di un programma di investimento in relazione ad un’ attività che la Casa Olearia Italiana S.p.A. qualifica di magazzinaggio e di supporto ai trasporti, per conto terzi, di oli vegetali per usi alimentari ed energetici.
Con Deliberazione della Giunta Regionale 9 maggio 2012, n. 852, l’impresa ricorrente non è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo.
Contro tale provvedimento la Casa Olearia Italiana S.p.A. deduce il difetto di istruttoria e di motivazione e il travisamento dei fatti.
Con atto depositato in data 5.9.2012 si è costituita in giudizio la Regione Puglia chiedendo la reiezione del ricorso.
Con Ordinanza n. 694 del 14.9.2012, confermata dal Consiglio di Stato con Ordinanza n. 254 del 23.1.2013, questo Tribunale ha respinto la domanda di misure cautelari.
All’udienza pubblica del 10.7.2014 il difensore della ricorrente ha insistito sul fatto che la costituenda new company avrebbe svolto attività di magazzinaggio e sostegno al trasporto per conto terzi con capacità reddituale autonoma, mentre la difesa della Regione Puglia ha evidenziato che la normativa in questione (ed i connessi piani di investimento presentati dalle imprese), introducendo aiuti alle imprese (come tali contrastanti con la normativa comunitaria) deve necessariamente essere interpretata in modo restrittivo. Secondo la difesa della Regione Puglia l’attività in relazione alla quale la ricorrente ha chiesto di poter accedere agli aiuti costituirebbe esclusivamente una mera attività di supporto alla società madre.
Nell’ udienza pubblica suddetta la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. – Con il primo motivo di ricorso l’impresa Casa Olearia Italiana S.p.A. sostiene che il provvedimento impugnato sia palesemente viziato sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione in quanto, da un lato, la deliberazione di giunta si limiterebbe a riporre apoditticamente il proprio fondamento sulla relazione istruttoria della società Puglia Sviluppo S.p.A., senza esplicitare i motivi per i quali la recepisce e la fa integralmente propria. Dall’altro, la stessa relazione sarebbe carente sotto il profilo dell’istruttoria, nella parte in cui qualifica le argomentazioni fornite dall’impresa Casa Olearia Italiana S.p.A. nelle controdeduzioni ex art. 10 bis delle Legge n. 241 del 1990 come “le medesime informazioni indicate nel progetto di massima”, senza, secondo la ricorrente, valorizzarle e prenderle seriamente in considerazione.
Il primo motivo di ricorso è infondato e va respinto.
1.1. – L’art. 1, comma 5 del Regolamento regionale 22.1.2009, n.1 dispone che “La gestione delle singole misure agevolative di cui al primo comma è di competenza della Regione – Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica e potrà essere attuata, in tutto o per alcune fasi del procedimento, anche da soggetti intermediari in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà , nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria”.
Dai visti della deliberazione impugnata si evince che con deliberazione della Giunta Regionale n. 2153 del 14.11.2008 la Puglia Sviluppo S.p.A. è stata individuata quale organismo intermedio per l’attuazione dello strumento ai sensi dell’art. 1, comma 5 del Regolamento regionale n.1/2009 e dell’art. 6 del D.P.G.R. n. 886/2008.
Pertanto, legittimamente l’istruttoria è stata svolta da tale organismo e, del resto, la legittimazione ad effettuare l’istruttoria di Puglia Sviluppo S.p.A. non è stata contestata in alcun modo dalla ricorrente.
Una volta individuata la Puglia Sviluppo S.p.A. quale organismo intermedio ai sensi dell’art. 1, comma 5 del Regolamento regionale 22.1.2009, n.1, infatti, la Regione Puglia avrebbe potuto e dovuto discostarsi da quanto da essa accertato, solo nel caso di manifesta illegittimità o insufficienza di istruttoria, ovvero di travisamento dei fatti, circostanze che, dalla lettura della relazione, non paiono ravvisarsi nel caso di specie.
Il rinvio operato dalla Giunta Regionale alla relazione di Puglia Sviluppo S.p.A. integra gli estremi di una motivazione per relationem pacificamente ammessa nel nostro ordinamento, purchè l’atto a cui si rinvia venga indicato e reso disponibile al destinatario, così come prevede l’art. 3 della Legge n. 241 del 1990 (ex multis T.A.R. Catanzaro, sez. I, 26 maggio 2014, n. 811).
Nel caso in esame, tale relazione non solo è stata messa a disposizione del destinatario attraverso la sua allegazione alla deliberazione della Giunta Regionale oggetto di impugnazione, ma è anche stata definita parte integrante della stessa.
1.2. – Per quanto riguarda la specifica censura inerente al fatto che la relazione di Puglia Sviluppo S.p.A. non avrebbe preso in debita considerazione le controdeduzioni presentate ai sensi dell’art. 10 bis dalla ricorrente, dalla relazione istruttoria si evince che l’organismo intermedio ne ha invece valutato il contenuto.
In essa, infatti, si legge “Casa Olearia Italiana S.p.A. (controllante della costituenda NewCo) ha comunicato (¦) osservazioni (¦). L’impresa dichiara che la costituenda NewCo sarà un nuovo soggetto giuridico che eserciterà in autonomia ed in via esclusiva l’attività di “magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti” di cui al Codice Ateco 2007 Divisione 52, e che erogherà i propri servizi sia per il mercato sia per società del Gruppo Marseglia. A tale riguardo l’impresa specifica che “si potrà verificare l’effettiva attività esercitata dalla Newco allorchè realizzato l’investimento” e “che nel caso di esercizio di attività diversa da quella ammessa alle agevolazioni, ben dovrà la Regione Puglia procedere alla revoca delle agevolazioni concesse”.
Il valutatore della società Puglia Sviluppo S,p.A., dopo aver preso in considerazione le osservazioni presentate dalla ricorrente ex art. 10 bis della Legge n. 241 del 1990, conclude che “l’azienda ha riportato le medesime informazioni indicate nel progetto di massima, senza aggiungere integrazioni sostanziali atte a dimostrare che la costituenda NewCo svilupperà in autonomia l’attività di stoccaggio degli oli ad uso industriale e che l’iniziativa oggetto di richiesta di agevolazione non rappresenti una mera “funzione di logistica” assunta nell’ambito della più complessa attività di produzione e commercializzazione di oli e grassi¦”.
Correttamente, poi, il valutatore evidenzia che la possibilità addotta dalla ricorrente di posticipare la verifica sulla effettiva attività esercitata dalla new company solo ad un momento successivo alla realizzazione dell’investimento non si possa prendere in considerazione atteso che la valutazione di ammissibilità dell’iniziativa economica deve avvenire univocamente nella fase di accesso, mentre le eventuali verifiche ex post hanno solo la finalità di confermare le valutazioni obbligatoriamente effettuate ex ante.
In effetti, tutte le informazioni fornite con la nota di controdeduzioni (Allegato n. 10 del ricorso) presentata dalla ricorrente sono già ricavabili dal progetto di massima allegato all’istanza di accesso agli aiuti presentata dalla Casa Olearia Italiana S.p.A. (Allegato n. 8 del ricorso).
L’art. 10 bis della Legge n. 241 del 1990 prevede che il destinatario del preavviso di rigetto possa, entro dieci giorni, presentare osservazioni inerenti il preannunciato avviso.
Nel caso di specie la ricorrente avrebbe potuto fornire elementi concreti atti a dimostrare che l’attività svolta dalla costituenda new company non costituiva una mera “funzione di logistica” assunta nell’ambito della più complessa attività di produzione e commercializzazione di oli e grassi destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili a cui è dedito il Gruppo Merseglia, così come ritenuto da Puglia Sviluppo S.p.A. e dalla stessa preventivamente comunicato, ex art. 10 bis. In merito, è stato osservato che “L’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990 non impone la puntuale, analitica confutazione delle osservazioni presentate dalla parte privata a seguito della ricezione della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, essendo sufficiente ai fini della giustificazione del provvedimento adottato la motivazione complessivamente resa a sostegno dell’atto stesso” (T. A. R. Napoli – Campania, Sez. VII, 7 maggio 2010, n. 3072).
Tale regola, costantemente riproposta, in maniera tralaticia, in giurisprudenza, deve trovare un giusto contemperamento, solo allorchè siano state prospettate questioni, in fatto o in diritto, in grado potenzialmente di rovesciare la valutazione, preannunziata come sfavorevole, operata dalla pubblica amministrazione (T.A.R. Salerno, sez. I, 25 marzo 2014, n. 604).della Legge n. 241 del 1990, alla ricorrente.
La ricorrente, nel caso di specie, si limita a dichiarare apoditticamente che “la NewCo, entità legale distinta dalla Casa Olearia Italiana S.p.A., da quest’ultima solo controllata ai sensi dell’art. 2359 del Cod. Civ., eserciterà in autonomia ed in via esclusiva l’attività di “magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti” di cui alla classificazione ATECO 2007″ e che “la NewCo svolgerà attività di “magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti” sia per il mercato sia per la società del Gruppo Marseglia¦”.
La mancata indicazione di elementi concreti volti a dimostrare l’infondatezza di quanto sostenuto dall’organismo valutatore è ancora più evidente laddove è la stessa ricorrente a prospettare la possibilità di effettuare un controllo sull’effettiva attività svolta dalla new company in un momento successivo alla realizzazione dell’investimento (dopo quindi la concessione dell’aiuto), invertendo l’ordine delle fasi procedimentali, nonchè incidendo sulla ripartizione degli oneri ad esse collegate.
E’ infatti l’impresa che intende partecipare al procedimento di concessione degli aiuti alle Grandi Imprese che deve dimostrare, nella fase di accesso, di averne diritto.
Ne consegue che anche tale censura deve essere respinta perchè infondata.
2. – Con il secondo motivo di ricorso la Casa Olearia Italiana S.p.A. lamenta il travisamento dei fatti con riferimento alla relazione di Puglia Sviluppo S.p.A. (anch’essa oggetto di specifica impugnazione).
Più nello specifico, la ricorrente lamenta che il valutatore abbia riservato una eccessiva attenzione al profilo soggettivo del proponente (società che presso lo stabilimento di raffinazione e stoccaggio d’olii ad uso industriale di Monopoli svolge un’attività che si sostanzia nella “lavorazione e commercializzazione d’olii ad uso industriale destinati generalmente a centrali elettriche, a fonti rinnovabili da biomasse liquide ed a impianti di biodisel”), sottraendola invece al merito della proposta di investimento.
In via preliminare e generale si evidenzia che in base all’art. 4 dell’avviso regionale pubblicato sul BURP n. 191 del 10.12.2008, sono ammissibili le istanze di accesso agli aiuti relative agli investimenti riguardanti esclusivamente il settore delle attività manifatturiere di cui alla sezione “C” della “Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007”, nonchè i servizi di cui alla “Classificazione delle attività economiche ATECO 2007” “61”, “62”, “72” e “82”, limitatamente alla classe 82.20 “Attività dei call center”, a cui si sono successivamente aggiunti, tra l’altro, i servizi di cui alla “Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007” “52”, “58” e “59”.
Più nello specifico, il codice n. 52 identifica l’attività di “Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti”.
E’ fondamentale evidenziare che la normativa in questione (Regolamento regionale 26 giugno 2008, n. 9) prevede l’erogazione di aiuti di Stato che, ai sensi dell’art. 107 del T.F.U.E. (ex art. 87 del T.C.E.), in linea generale e salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno dell’Unione Europea.
Pertanto, è logica conseguenza che la normativa suddetta ed i relativi atti attuativi (nel caso di specie l’avviso regionale pubblicato sul BURP n. 191 del 10.12.2008) debba essere interpretata in modo restrittivo.
Solo le attività rientranti in modo specifico e diretto nelle categorie individuate nell’avviso possono quindi partecipare all’erogazione degli aiuti per le Grandi Imprese.
Dalla lettura della relazione di Puglia Sviluppo S.p.A. emerge la sussistenza di una sua esaustiva motivazione basata su una completa ed accurata istruttoria che ha condotto l’organismo valutatore a ritenere che l’attività della new company consistesse in una mera “funzione di logistica” nell’ambito della più complessa attività di produzione e commercializzazione di oli e grassi destinati alla produzione di energia di fonti rinnovabili cui è dedito il Gruppo Marseglia.
Per quanto riguarda la completezza dell’istruttoria la relazione di Puglia Sviluppo S.p.A. contiene una descrizione del soggetto proponente dalla quale si evince che si tratta di una costituenda “new company” controllata dalla Casa Olearia Italiana S.p.A. (Grande Impresa).
Nella relazione si precisa che l’attività operativa della Casa Olearia Italiana S.p.A., condotta presso lo stabilimento di raffinazione e stoccaggio di oli ad uso industriale di Monopoli si sostanzia nella “lavorazione e commercializzazione d’oli ad uso industriale, destinati generalmente a centrali elettriche a fonti rinnovabili da biomasse liquide e ad impianti di biodisel”, attività inquadrabile nel codice ATECO 2007 10.41 “Produzione di oli e grassi” e quindi non rientrante tra le attività ammesse agli aiuti alle Grandi Imprese.
Al fine di una migliore comprensione della situazione societaria della Grande Impresa Casa Olearia Italiana S.p.A., nonchè della sua controllata costituenda new company, la Puglia Sviluppo S.p.A. allega alla relazione il relativo schema societario dal quale, in particolare, si evince l’appartenenza della ricorrente al gruppo Marseglia in virtù della partecipazione di controllo detenuta dalla capogruppo Italiana Alimenti S.p.A.
In merito, nella relazione si evidenzia che il core business del gruppo Marseglia è rappresentato dal settore energetico e, in particolare, dalla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biomasse solide e liquide), inquadrabile dunque nel codice ATECO 2007, D. 35.11.00 “Produzione di energia elettrica” che, ai sensi dell’art. 4 dell’avviso regionale, non rientra tra le attività ammissibili per la concessione agli aiuti alle Grandi Imprese.
Questo Collegio ritiene che l’attenzione dedicata dall’organismo intermedio valutatore al profilo soggettivo dell’impresa proponente sia ampiamente giustificata dal fatto che la concessione degli aiuti è riservata solo alla Grandi Imprese che svolgano attività rientranti tra quelle finanziabili.
Successivamente, nella relazione si descrive in modo sintetico il progetto e il programma di investimento proposto dalla costituenda new company controllata dalla ricorrente consistente nella realizzazione a Monopoli di n. 2 parchi di stoccaggio oli.
Dopo l’esito positivo della verifica di esaminabilità della domanda, concernente la modalità di trasmissione dell’istanza, la completezza della documentazione e il potere di firma, il valutatore della società Puglia Sviluppo S.p.A. passa alla verifica della sua accoglibilità .
Il valutatore ha ritenuto che l’attività per la quale la ricorrente, per conto della costituenda new company, chiedeva di partecipare all’assegnazione di aiuti ai programmi di investimento delle Grandi Imprese, in realtà non rientrasse nella categoria ATECO 2007 n. 52 “Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti” (categoria di attività rientrante tra quelle ammesse agli aiuti), ma in quella non ammessa, classificata con codice 10.41 “Produzione di oli e grassi”.
Ciò in quanto, secondo l’organismo intermedio, sulla base della complessiva analisi della situazione societaria, organizzativa e gestionale della ricorrente Grande Impresa, l’attività di magazzinaggio e di supporto ai trasporti oggetto del programma di investimenti dalla stessa presentato, è mera funzione accessoria di quella svolta dalla società madre e cioè dell’attività di produzione di oli e grassi.
Più nello specifico l’organismo valutatore evidenzia che “¦oggetto del programma di investimenti proposto è sostanzialmente lo stoccaggio degli oli ad uso industriale raffinati dalla controllante Casa Olearia Italiana S.p.A. e destinati alle imprese di produzione energetica da fonti rinnovabili (biomasse liquide) del Gruppo Marseglia (Ital Bi Oil S.r.l., Ital Green Oil S.r.l. e Ital Green Energy S.r.l., Powerflor S.r.l., etc..). Infatti, come indicato nei bilanci d’esercizio forniti dal soggetto proponente, la controllante Casa Olearia Italiana S.p.A. della costituenda NewCo assume, nell’ambito del Gruppo Marseglia, il ruolo di Fuel Company al servizio delle imprese di produzione energetica da fonti rinnovabili (biomasse liquide) del Gruppo Marseglia. A tale riguardo si evidenzia che il 97% del fatturato di Casa Olearia Italiana S.p.A. è riconducibile ai rapporti commerciali con imprese correlate del settore energetico appartenenti al Gruppo Marseglia. Inoltre, come si evince dalla Nota Integrativa del bilancio di esercizio al 31/10/2010 di Casa Olearia Italiana S.p.A., l’azienda prevede “l’ampiamento del parco serbatoi per lo stoccaggio degli oli” ed è grazie a tali investimenti di “adeguamento della capacità produttiva e di stoccaggio degli oli” che Casa Olearia Italiana S.p.A. – nella Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2010 – ritiene di poter “operare con quantitativi maggiori di materie prime (¦) e prevede di “poter conseguire i livelli di ricavi superiori rispetto a quelli attuali”.
Il ragionamento dell’organismo valutatore, pertanto, non si basa su un travisamento dei fatti, ma su fatti veri (quale è la situazione societaria, organizzativa e operativa della Casa Olearia Italiana S.p.A.) ricavati direttamente dall’istanza presentata dalla stessa ricorrente.
Ad abundantiam, si richiama il ripetuto orientamento del Consiglio di Stato secondo cui i provvedimenti con i quali l’Amministrazione valuta le proposte presentate dalle imprese ai fini dell’attribuzione di contributi pubblici, essendo fondati su valutazioni tecnico discrezionali compiute dalla stessa amministrazione, sono insindacabili dal giudice amministrativo, salvo che in presenza di macroscopiche illogicità , contraddittorietà o irragionevolezze (Cons. Stato, sez. IV, 1 aprile 2011, n. 2043; Cons. Stato, sez. VI, 17 febbraio 2012, n. 861), caratteri che non si ravvisano nella relazione istruttoria della Società Puglia Sviluppo S.p.A.
Ne consegue che anche il secondo motivo di ricorso deve essere respinto perchè infondato.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Casa Olearia Italiana S.p.A. alla rifusione delle spese di giudizio a favore della Regione Puglia liquidate in Euro 1.500, 00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)