1. Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia privata – Titolo edilizio – Istituto del silenzio assenso – Principio tempus regit actum – Applicazione.
2. Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia privata – Titolo edilizio – Istituto del silenzio assenso – Non si perfeziona se sussiste onere collaborativo della p.A.
1. In applicazione del principio generale del tempus regit actum, l’istituto del silenzio – assenso si applica a tutti i procedimenti per il rilascio del permesso di costruire ancora pendenti alla data di entrata in vigore del D.L. 70/2011.
2. Il titolo edilizio tacito non si perfeziona quando sussista in capo all’Amministrazione un onere collaborativo (come l’acquisizione gratuita delle aree a standard) indispensabile alla formazione del permesso di costruire; in questo caso è ammissibile la proposizione del ricorso ex art. 117 c.p.a. per ottenere la conclusione del procedimento in modo espresso.
N. 01256/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00713/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 713 del 2014, proposto da:
Vetreria Arcana S.r.l. – Realizzazione D’Arte, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Bruno, con domicilio eletto presso Alberto Bagnoli in Bari, via Dante, n.25;
contro
Comune di Trani;
per
la dichiarazione (ex art. 117 c.p.a.) dell’obbligo di provvedere sull’istanza della ricorrente del 18.5.2011, prot. n. 67/2011, tesa al rilascio del permesso di costruire ex L.R. n. 14/2009.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Francesco Bruno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone in fatto la società odierna ricorrente di essere proprietaria di un edificio residenziale per cui ha chiesto, al comune di Trani, in data 18.5.2011, permesso di costruire, ex art. 4 L.R. n.14/2009 (c.d. “piano casa”), per la demolizione e ricostruzione (con aumento di volumetria entro il 35%, ai sensi della suddetta normativa di settore).
Con nota del 6.7.2011, è stato comunicato il nominativo del responsabile del procedimento.
Precisa la società istante, di aver corredato la domanda di tutta la documentazione necessaria, individuando altresì, le aree a standard, da cedere gratuitamente al comune (come richiesto dalla normativa regionale) che ha anche diffidato a comparire dinanzi al notaio per il trasferimento.
Ciò nonostante, nessun esito espresso ha avuto la domanda inoltrata.
La società chiarisce, peraltro, che nel caso di specie non può ritenersi formato il silenzio- assenso, atteso che, la normativa regionale richiede, in caso di ricostruzione con aumento di volumetria,
la cessione delle aree a standard in misura corrispondente all’aumento realizzato.
Da tanto consegue che è necessario l’obbligo collaborativo del comune, al fine di ricevere le aree in questione, con l’ulteriore precipitato che la conclusione del procedimento richiede un provvedimento espresso, esclusa restando la formazione del titolo edilizio con il silenzio- assenso.
Rileva che il termine applicabile è quello di 90 giorni (gg. 60+ 30 di cui ai commi 3 e 5), previsto dall’art 20 DPR 380/2001 e che esso è abbondantemente decorso.
Aggiunge che , al fine di evitare la lite, ha anche provveduto a diffidare il comune, il 14.2.2014, senza esito, risolvendosi, così alla proposizione dell’odierno ricorso per sentire dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione comunale di concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato con l’istanza del 18.5.2011.
All’udienza camerale del 15.10.2014, la causa è stata trattenuta in decisione, nella mancata costituzione del comune che, nonostante la regolare intimazione, non ha inteso apportare alcun contributo conoscitivo ai fatti di causa.
Il ricorso è fondato.
Si pone, per esso, tuttavia, un delicato problema di diritto intertemporale che il Collegio ha esaminato d’ufficio e risolto in senso favorevole per la ricorrente.
La domanda in questione è stata presentata nella vigenza dell’art. 20, DPR cit, antecedente alla modifica introdotta dall’articolo 5, comma 2, lettera a), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sotto la vigenza, cioè, del testo vigente dal 5.2.2003 al 12.7.2011 che contemplava, al decorrere dei termini di cui ai commi 3 e 5 (gg. 60+15, da raddoppiarsi per i comuni con più di 100.000 abitanti, tra cui però non rientra quello di Trani), la formazione del silenzio rifiuto (” co 9. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.”).
Senonchè, tanto non si è verificato, in quanto, durante il decorso del termine in questione, è sopraggiunta la nuova formulazione dell’art. 20 cit (vigente dal 13/07/2011 al 11/08/2012 e introdotta dal già citato D.L. 13 maggio 2011, n. 70) che ha contemplato la formazione del silenzio-assenso, peraltro, sostanzialmente mantenuta anche dalle sopraggiunte disposizioni di modifica (8. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.).
Tenuto conto del principio generale secondo cui tempus regit actum, non essendosi ancora formato, alcun provvedimento tacito, il procedimento va considerato non ancora concluso alla data di sopravvenienza del c.d. silenzio-assenso. Ne conseguire, pertanto, l’applicazione di detto istituto.
Senonchè, come correttamente rilevato dalla ricorrente, nel caso di specie, atteso l’onere collaborativo dell’Amministrazione (contemplato dall’art. 5 L.R. cit.), non può ritenersi formato silentemente il titolo edilizio.
L’Amministrazione, pertanto, in assenza di allegate circostanze esimenti, deve pronunciarsi esplicitamente sulla domanda de qua, ponendo in essere, laddove sussistano i presupposti per l’accoglimento, le attività materiali necessarie per la formazione del titolo (acquisizione a titolo gratuito delle aree).
All’Amministrazione va assegnato, per provvedere, in favore della ricorrente, il termine di giorni 30 decorrente dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente decisione o dalla sua notificazione, se anteriore.
Al tempo stesso il Collegio nomina, quale Commissario ad acta, il Dirigente dell’Ufficio tecnico della provincia B.A.T., con facoltà di subdelega nei confronti di funzionario del proprio Ufficio, affinchè, ove l’indicato termine di 30 giorni decorra infruttuosamente, provveda, entro ulteriori 60 giorni, decorrenti dallo spirare del termine predetto, a spese dell’Amministrazione intimata (con conseguente trasmissione degli atti alla Corte dei Conti per la responsabilità erariale determinata dal comportamento omissivo degli Uffici comunali), alla conclusione esplicita del procedimento in esame.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Trani, di concludere con provvedimento espresso il procedimento avviato con l’istanza del 18.5.2011, prot. n. 67/2011.
All’uopo assegna alla predetta Amministrazione il termine di giorni 30 decorrente dalla comunicazione della presente sentenza, o sua notificazione a cura di parte, se anteriore, per provvedere in merito.
Per il caso di inadempienza ulteriore, nomina Commissario ad acta , il Dirigente dell’Ufficio tecnico della provincia B.A.T., con facoltà di subdelega nei confronti di funzionario del proprio Ufficio, affinchè, ove l’indicato termine di 30 giorni decorra infruttuosamente, provveda, entro ulteriori 60 giorni, decorrenti dallo spirare del termine predetto.
Condanna il Comune di Trani al pagamento, in favore della Vetreria Arcana S.r.l. – Realizzazione D’Arte, delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre IVA, CAP e spese generali, come per legge.
Contributo unificato rifuso ex art. 13 c 6-bis.1 D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)