Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) C.P.A. – Nomina commissario ad acta – Cumulabilità di domande – Possibilità
In sede di ottemperanza deve essere accolta la domanda formulata dalla parte di determinazione di una somma a carico dell’Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo ulteriore nell’esecuzione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., attesa la cumulabilità e la compatibilità della richiesta dell’applicazione delle c.d. astreintes con quella di nomina di un commissario ad acta.
N. 01243/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00310/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 310 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Derogatis, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Maselli in Bari, L.go Nitti Valentini, 3;
contro
Ministero della Salute;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. -OMISSIS- del Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro, emesso in data -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 9 ottobre 2014 la dott.ssa Paola Patatini;
Udito per la parte il difensore avv. Nicola Derogatis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Col ricorso in epigrafe, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo n.-OMISSIS-, emesso dal Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro in data -OMISSIS-, non opposto e reso esecutivo con provvedimento del Giudice del Lavoro del 4.7.2013, con il quale è stato ingiunto al Ministero della Salute il pagamento in favore dell’istante della somma pari ad euro 2.804,22 (duemilaottocentoquattro/22), a titolo di rivalutazione dell’indennizzo percepito ai sensi della legge n. 210/92, oltre agli interessi maturati come per legge, nonchè la somma di euro 453,00 (quattrocentocinquantatre/00) oltre IVA e CPA, a titolo di competenze da distrarsi in favore dell’avv. Nicola Derogatis.
Parte ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della decisione di cui si chiede l’ottemperanza, sino all’effettivo soddisfo, nonchè la determinazione di una somma a carico dell’Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo ulteriore nell’esecuzione, ai sensi dell’art114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Il Ministero, pur ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio.
Alla Camera di Consiglio del 9.10.2014, la causa è passata in decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
E’ pacifico invero che l’azione di ottemperanza possa essere proposta per conseguire l’attuazione anche dei decreti ingiuntivi non opposti, essendo gli stessi equiparati alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario (cfr. art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.).
Rilevato nella specie che il Ministero non ha proposto rituale opposizione avverso il decreto in questione, nè ha adempiuto a quanto con lo stesso intimatogli, neppure a seguito di atto di diffida e messa in mora del ricorrente, va conseguentemente dichiarato l’obbligo dello stesso di dare esecuzione al provvedimento specificato in epigrafe, all’uopo provvedendo al pagamento delle somme ivi riconosciute, oltre ad interessi legali, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Ai sensi dell’art.112, comma 3 c.p.a., l’Amministrazione va inoltre condannata al pagamento in favore del ricorrente dell’ulteriore somma da calcolarsi a titolo di rivalutazione monetaria e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della decisione di cui si è chiesta l’ottemperanza, fino al soddisfo.
Per il caso di ulteriore inadempimento, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione Generale dei Dispositivi medici, del Servizio farmaceutico e della Sicurezza delle cure, presso il Ministero della Salute, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, senza maturare alcun diritto al compenso.
In ultimo, con riferimento alla domanda formulata dalla parte ai sensi dell’art.114, comma 4, lett. e) c.p.a., attesa la cumulabilità e la compatibilità della richiesta dell’applicazione delle astreintes con quella di nomina di un commissario ad acta – come già ampiamente riconosciuto in giurisprudenza ed in particolare da questo Tribunale (ex multis, Tar Puglia – Bari, I, n.73 del 24.1.2013) – non rilevando inoltre la sussistenza nella specie di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, il Collegio ritiene equo fissare la somma di euro 20,00 (venti/00) dovuta dall’Amministrazione intimata per ogni giorno di ritardo rispetto al termine prima assegnato per ottemperare, di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione di questa decisione.
La suddetta sanzione sarà pertanto dovuta a decorrere dal sessantunesimo giorno e fino all’avvenuta piena esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione o ad opera del Commissario ad acta (Tar Puglia – Bari, I, n. 259 del 26.1.2012).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l’effetto:
– Ordina al Ministero della Salute di provvedere al pagamento delle somme come statuito nel decreto ingiuntivo di cui si è chiesta l’ottemperanza, nonchè dell’ulteriore somma da calcolarsi a titolo di rivalutazione ed interessi maturati dopo il passaggio in giudicato del suddetto provvedimento e fino al soddisfo, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente decisione;
– Condanna altresì il Ministero intimato, per ogni eventuale ulteriore ritardo nell’esecuzione, al pagamento in favore del ricorrente della somma come indicata in motivazione a titolo di sanzione pecuniaria ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.;
– Nomina fin d’ora, per il caso di ulteriore inadempimento, il Direttore Generale preposto alla Direzione Generale dei Dispositivi medici, Servizio farmaceutico e Sicurezza delle cure, presso il Ministero della Salute, o suo delegato, quale Commissario ad acta, il quale provvederà a porre in essere gli atti sostitutivi necessari entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, senza maturare alcun diritto al compenso.
Condanna infine il Ministero della Salute al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1000,00 (mille/00), oltre ad accessori come per legge e rimborso C.U., da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)