1. Procedimento amministrativo – Irrogazione sanzioni -Violazione termini conclusione procedimento amministrativo ex lege 241/1990 – Irrilevanza


2.    Ambiente ed ecologia – Servizio trasporto e raccolta rifiuti  – Iscrizione Albo nazionale gestori ambientali – Violazione prescrizioni provvedimento autorizzativo – Sospensione dell’iscrizione – Attività  vincolata


3.    Ambiente ed ecologia – Servizio trasporto e raccolta rifiuti –  Iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali – Adempimenti pre sospensione ex art. 18 del DM 406/1998 – Omissione – Violazione principio leale collaborazione e proporzionalità  – Sussiste

1. In campo amministrativo il potere sanzionatorio  e ripristinatorio non è soggetto a termini di consumazione, con la conseguente irrilevanza del mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento ex lege 241/1990.


2. In tema di provvedimenti di iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali, allorquando l’impresa iscritta violi le prescrizioni apposte nel relativo provvedimento autorizzativo, la sezione regionale del suddetto albo, ai sensi dell’art. 16 del DM 406/1998, deve applicare la sanzione della sospensione, trattandosi di esercizio di un potere sanzionatorio (vincolato) che non si consuma fintanto che persiste la condotta illecita.


3. Conformemente al principio di leale collaborazione e a quello di proporzionalità , l’Amministrazione deve motivare la scelta di non concedere  all’impresa interessata il termine previsto dall’art. 18 del DM 406/1998 per conformare l’attività  ed i suoi effetti alla normativa vigente.

N. 01232/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01046/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1046 del 2013, proposto da: 
Ecologica Pugliese S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Mariani, con domicilio eletto presso Giuseppe Mariani, in Bari, via Amendola, n. 21; 

contro
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione regionale della Puglia, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Albo Nazionale Gestori Ambientali – Comitato Nazionale, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97; Comune di Capurso in persona del Sindaco pro tempore; 

per l’annullamento
previa sospensione
del provvedimento prot. n. 11749/2013 del 10.5.2013, comunicato in allegato alla nota prot. n. 11949 del 15.05.2013;
della deliberazione della Sezione Regionale della Puglia dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali del 29.4.2013, con la quale è stata deliberata la sospensione dell’iscrizione della ricorrente dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 1, classe C ord (centro di raccolta), per la durata di 60 giorni a decorrere dal novantunesimo giorno dalla data di notifica del provvedimento e cioè per il periodo dal 16 agosto al 15 ottobre 2013;
della nota di contestazione degli addebiti disciplinari prot. n. 13900 del 24 aprile 2012, a firma del segretario della Sezione regionale della Puglia dell’Albo Nazionale Gestori ambientali;
della nota di contestazione degli addebiti prot. n. 25897 del 30.10.2012, a firma del Segretario della Sezione;
della deliberazione della Sezione regionale per la Puglia dell’Albo nazionale gestori ambientali del 24.10.2012;
di ogni altro atto connesso, ancorchè non conosciuto, in quanto lesivo;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione regione Puglia e di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Albo Nazionale Gestori Ambientali – Comitato Nazionale e di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 giugno 2014 la dott.ssa Flavia Risso;
Uditi per le parti i difensori avv. Giuseppe Mariani, per la ricorrente e avv. dello Stato Giovanni Cassano, per le amministrazioni Statali;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso indicato in epigrafe, la società  Ecologica Pugliese S.r.l. impugna il provvedimento della Sezione regionale della Puglia dell’ Albo Nazionale Gestori Ambientali con il quale è stata sospesa, per la durata di sessanta giorni, l’iscrizione della ricorrente all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nelle categoria 1, classe C ord (centro di raccolta).
La ricorrente avverso l’atto impugnato solleva le seguenti le censure:
1. Violazione del termine perentorio per la conclusione del procedimento sanzionatorio e disciplinare, ex articolo 2 della Legge n. 241 del 1990. Violazione degli articoli 24 e 97 della Costituzione;
2. Violazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152 del 2006, comma 13 e violazione dell’art. 18, secondo comma del D.M. 28.4.1998, n. 406. Violazione del principio costituzionale di leale collaborazione e di sussidiarietà , di cui all’art. 118 ultimo comma della Costituzione. Difetto di motivazione.
Con atto depositato in data 8.8.2013 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione regione Puglia, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Albo Nazionale Gestori Ambientali – Comitato Nazionale e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
In data 10.8.2013 la ricorrente ha depositato istanza di misure cautelari ante causam.
Tali misure sono state successivamente concesse con Decreto Presidenziale n. 439 del 13.8.2013 atteso che il provvedimento di sospensione impugnato avrebbe impedito alla ricorrente l’espletamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Capurso.
Con Ordinanza n. 502 del 12.9.2013 è stata accolta l’istanza di misure cautelari collegiali fino alla camera di consiglio del 28.11.2013, con obbligo a carico di parte ricorrente di documentare la realizzazione dei lavori evidenziati nella documentazione prodotta in giudizio.
Alla camera di consiglio del 28.11.2013 l’istanza cautelare collegiale è stata accolta e, per l’effetto, l’efficacia dei provvedimenti impugnati, è stata sospesa.
All’udienza pubblica del 26.6.2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. – Con il primo motivo di ricorso la società  Ecologica Pugliese S.r.l. sostiene che l’Amministrazione non avrebbe rispettato il termine generale di trenta giorni (ovvero quello di novanta giorni, applicabile nel caso in cui l’Amministrazione avesse adottato un regolamento sui termini dei procedimenti) previsto dalla Legge n. 241 del 1990 per la conclusione dei procedimenti amministrativi.
La censura è infondata e pertanto va respinta.
Sul punto si osserva che agli atti risulta che la società  ricorrente ha violato le prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione prot. n. 19273 del 14.1.2010 e, in particolare, le prescrizioni contenute ai punti 16) e 17), sulla corretta gestione del centro di raccolta.
Per tale evenienza il legislatore, all’art. 16 del D.M. 28/04/1998, n. 406, prevede l’applicazione della sanzione della sospensione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali: “1. L’efficacia dell’iscrizione all’Albo è sospesa dalle sezioni regionali quando si verifichi uno dei seguenti casi:
a) sia rilevata, anche su segnalazione degli organi preposti al controllo, l’inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d’iscrizione o nelle autorizzazioni regionali nonchè nell’ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni previste dalle procedure semplificate;”.
Il provvedimento impugnato pertanto è il frutto dell’esercizio di un potere sanzionatorio che trova il proprio fondamento in un decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Il potere sanzionatorio suddetto ha la finalità  di punire una condotta antigiuridica (la violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione) e questo Collegio ritiene che non si consumi finchè persiste la condotta illecita.
Ne consegue che l’esercizio di tale potere non è sottoposto ai termini di cui all’art. 2 della Legge n. 241 del 1990, ma deve unicamente rispettare quanto disposto dalla specifica normativa di settore (D.M. 28/04/1998, n. 406), la quale non introduce specifici termini entro i quali debbono essere irrogate le sanzioni della sospensione o della cancellazione dall’Albo.
In giurisprudenza è stato correttamente affermato che “¦in campo amministrativo il potere sanzionatorio e ripristinatorio non è soggetto a termini di consumazione¦” (T.A.R. Napoli, sez. III,
8 marzo 2013, n.1367) e, con riferimento all’attività  di repressione degli abusi edilizi, che trattasi di attività  strettamente vincolata “¦non soggetta a termini potendo intervenire anche a notevole distanza di tempo (¦) inoltre il carattere permanente degli illeciti in materia urbanistica, edilizia e paesistica comporta che il potere sanzionatorio anche in forma ripristinatoria può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità  di motivazione in ordine al ritardo, reprimendo l’Amministrazione una situazione antigiuridica contestualmente contra jus, ancora sussistente” (ex multis T.A.R. Perugia -Umbria, sez. I, 29 gennaio 2014, n. 66; T.A.R. Napoli, sez. VII, 9 maggio 2014, n. 2578).
In ogni caso, si evidenzia che per costante orientamento del Consiglio di Stato, il mancato rispetto del termine per la conclusione del procedimento non vizia l’atto conclusivo sopravvenuto alla scadenza di questo (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. IV, 12 giugno 2012, n. 2264; 10 giugno 2010 n. 3695; Sez. VI, 1 dicembre 2010, n. 8371; 14 gennaio 2009, n. 140; 25 giugno 2008 n. 3215).
Come recentemente ribadito dal Consiglio di Stato “All’indirizzo ora richiamato deve essere data continuità , perchè esso si fonda sull’applicazione di consolidate categorie di teoria generale di diritto, in base alle quali vanno tenute distinte le norme di comportamento dalle norme di validità  degli atti giuridici e le conseguenze rispettivamente discendenti dalla violazione dell’une o delle altre, nel senso che solo in quest’ultimo caso la sanzione ricade sull’atto medesimo, determinandone a seconda dei casi la nullità  o l’annullabilità , laddove nella prima ipotesi sorgono conseguenze esclusivamente di carattere risarcitorio (Cons. Stato, sez. V, 11 ottobre 2013, n. 4980 che richiama Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26724 e 26725).
2.- Con il secondo motivo di ricorso la società  Ecologica Pugliese S.r.l. lamenta l’omissione di qualsiasi motivazione circa le ragioni per le quali l’Amministrazione non ha ritenuto di fare concreta applicazione della facoltà  di cui all’art. 18, secondo comma del D.M. n. 406/1988, a norma del quale “prima dell’adozione del provvedimento di sospensione ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettere a) e c), la sezione regionale può assegnare all’interessato un termine non superiore a sessanta giorni per conformare l’attività  ed i suoi effetti alla normativa vigente”. A parere della ricorrente, la mancata applicazione di tale facoltà  sarebbe illogica, contraria al principio di leale collaborazione, nonchè a quello di proporzionalità , anche alla luce del fatto che la ricorrente risultava affidataria del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti in forza di ordinanza sindacale e che era comunque pendente domanda per ottenere l’autorizzazione comunale alla gestione del centro di raccolta.
Sul punto, si osserva che il secondo comma dell’art. 18 sopra citato prevede la facoltà , da parte dell’Amministrazione, di assegnare all’interessato un termine non superiore a sessanta giorni per conformare l’attività  ed i suoi effetti alla normativa vigente. L’Amministrazione, pertanto, pur non avendo alcun obbligo di assegnare tale termine, aveva comunque l’obbligo di motivare la scelta di non assegnare tale termine. Ciò a maggior ragione nel caso di che trattasi, atteso che la ricorrente, al momento dell’irrogazione della sanzione, era affidataria del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi ed assimilati, nonchè dei servizi connessi, in forza di ordinanza sindacale n. 27 del 28.12.2012 e aveva presentato la richiesta di autorizzazione del Centro comunale di raccolta, la cui istruttoria era in corso (si veda nota prot. n. 10717 del 16.4.2013 del Comando di Polizia Municipale del Comune di Capurso).
Quindi, nel pieno rispetto del principio di leale collaborazione (anche nei confronti del Comune di Capurso), nonchè di quello di proporzionalità , la Sezione regionale della Puglia dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali avrebbe potuto assegnare alla società  un termine per conformare l’attività  ed i suoi effetti alla normativa vigente e, comunque, alla luce del quadro generale sopra evidenziato, avrebbe quantomeno dovuto motivare la scelta di non assegnarlo.
Per quanto riguarda, infatti, il mancato rispetto del principio di proporzionalità , si evidenzia che è proprio il legislatore, con l’art. 18 del D.M. n. 406 del 1998 a chiedere all’Amministrazione, prima di applicare la sanzione della sospensione, di valutare la possibilità  di assegnare un termine per consentire all’impresa di conformare l’attività  ed i suoi effetti alla normativa vigente.
Tutto ciò anche alla luce di quanto constatato nella camera di consiglio del giorno 28.11.2013 con Ordinanza n. 680 di accoglimento della domanda cautelare: “Rilevato che dalla documentazione in atti emerge che la ricorrente si è attivata per realizzare le opere necessarie alla messa in sicurezza dei luoghi, in relazione alle quali il legale di parte ricorrente ha confermato, con dichiarazione resa a verbale nel corso della odierna camera di consiglio, sia l’avvenuto completamento dei lavori, sia l’intervenuta attestazione di conformità  da parte del Responsabile del Settore Edilizia privata del Comune di Capurso”.
In conclusione, sulla base delle considerazioni sopra esposte, il ricorso va accolto in relazione all’assorbente motivo del difetto assoluto di motivazione in ordine alla mancata assegnazione del termine, previsto dal D.M. n. 406 del 1998, per conformare l’attività  ed i suoi effetti alla normativa vigente e, per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati nei limiti dell’interesse fatto valere dalla ricorrente.
La peculiarità  della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014 e del 23 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria