1. Pubblica istruzione – Studente – Piano didattico personalizzato – Necessario per valutazione rendimento scolastico


2. Processo amministrativo – Giudizio  cautelare – Ripetizione anno scolastico – Cambio di classe – Prevalente tutela del minore

1. Qualora risulti necessario un piano didattico personalizzato, preordinato a calibrare il percorso scolastico a un disturbo evolutivo da cui è affetto lo studente, vanno adottate misure specifiche per consentire l’ammissione alla classe superiore.
 
2. Nella comparazione danni/benefici propria della fase cautelare, deve ritenersi prevalente il danno che lo studente minore subirebbe per effetto del cambiamento del contesto di classe che inevitabilmente discenderebbe dalla ripetizione dell’anno scolastico.

N. 00578/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01051/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1051 del 2014, proposto da:

-OMISSIS- e -OMISSIS-, quali esercenti la potestà  genitoriale sulla figlia minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. Gabriele Bavaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, al corso V. Emanuele, n. 172;

contro
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “-OMISSIS-“, Consiglio di Classe della 1 Sez. C dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “-OMISSIS-” e Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento di non ammissione dell’alunna -OMISSIS- alla seconda classe del liceo artistico “-OMISSIS-“, assunto dal Consiglio di Classe della 1^ Sez. C nel corso della seduta del 13.6.2014 e di tutte le sfavorevoli determinazioni ivi contenute;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque conseguenziale, se lesivo della sfera giuridica dei ricorrenti, ivi comprese la relativa pagella scolastica ed i giudizi ivi contenuti, le sfavorevoli determinazioni assunte dal Consiglio di classe della 1” Sez. C nel corso delle sedute del 17.10.2013, del 28.11.2013, del 12.2.2014 e del 12.5.2014, la nota del Dirigente scolastico dell’Istituto resistente prot. n. 524 del 24.1.2014 nonchè la nota ministeriale prot. a. 5022/2014 di rigetto del ricorso gerarchico proposto dai ricorrenti al Ministero dell˜istruzione;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “-OMISSIS-“, del Consiglio di Classe della 1 Sez. C dell’Istituto D’Istruzione Secondaria Superiore “-OMISSIS-” e del Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Gabriele Bavaro e avv. dello Stato Donatella Testini;
 

Rilevato che la minore non necessitava di sostegno, come attestato dall’Asl e segnalato dalla famiglia, bensì di un piano didattico personalizzato, preordinato a calibrare il percorso scolastico al disturbo evolutivo da cui è affetta;
Rilevato che dalla disposta istruttoria è emerso che, in effetti, nessuna misura specifica sia stata tempestivamente attivata;
Ritenuto, quanto al periculum, che nella comparazione danni/benefici appare prevalente il danno che la minore subirebbe per effetto del cambiamento del contesto di classe che -inevitabilmente- discenderebbe dalla ripetizione dell’anno scolastico;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, dispone l’ammissione della minore alla classe superiore con obbligo a carico dell’Istituto di attivare tempestivamente -entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza- le misure più idonee ad agevolare il percorso scolastico della minore stessa. Spese compensate.
Fissa per la trattazione del merito l’udienza del 2 luglio 2015.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)